C.P.A. BOLZANO – Giudice Sportivo – 2022/2023 – figcbz.it – atto non ufficiale – CU N. 58 del 30/03/2023 – Delibera – gara del / Spiel vom 25/ 3/2023 DIETENHEIM AUFHOFEN – PERCHA

gara del / Spiel vom 25/ 3/2023 DIETENHEIM AUFHOFEN - PERCHA

Il Giudice sportivo territoriale, premesso che,  in data 25.03.2023 si è svolta la gara S.V.D. DIETENHEIM AUFHOFEN contro S.S.V. PERCHA, valida per il campionato di 3^ Categoria – girone C; dai documenti di gara ufficiali emerge che suddetta gara veniva diretta dall’arbitro Massimo MINNITI;  suddetto arbitro, in base al provvedimento dd. 20.03.2023 emesso nel procedimento n. 625 pf 22-23 della Procura Federale, pubblicato sul C.U. n. 283/AA della FIGC e sul C.U. n. 55 del Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano, a partire dal 20.03.2023 risulta squalificato per tre mesi; rilevato che,  ai sensi dell’art. 40, comma 1, Regolamento dell’AIA, agli arbitri “è affidata la regolarità tecnica e sportiva delle gare nella osservanza delle regole del giuoco del calcio e delle regole disciplinari vigenti, e tali finalità vengono perseguite dagli ufficiali di gara, nelle diverse qualifiche loro attribuite dalle norme regolamentari, in osservanza dei principi di lealtà sportiva, terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio”;  ai sensi della regola 5, comma 1, Regolamento del Giuoco del Calcio, “ogni gara si disputa sotto il controllo di un arbitro, al quale è conferita tutta l’autorità necessaria per far osservare le Regole del Gioco nell’ambito della gara che è chiamato a dirigere”.  non può revocarsi in dubbio che una partita non può essere regolarmente disputata sotto la direzione di un arbitro squalificato, in quanto l’arbitro squalificato non può né garantire i sopra indicati principi di lealtà sportiva, terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio, né può ritenersi che allo stesso sia stata regolarmente conferita l’autorità di cui alla regola 5, comma 1, Regolamento del Giuoco del Calcio;  la direzione della gara da parte di un arbitro squalificato, pertanto, ha inevitabilmente compromesso la regolarità di svolgimento della gara; visti gli artt. 10, comma 5, lettera c), 65, comma 1, lettera b) e 66, comma 1, lettera a), del C.G.S; dichiara irregolare la gara, non omologa il risultato della gara e ordina la ripetizione della stessa a data da destinarsi da parte del competente Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano e

dispone

la trasmissione degli atti alla Procura Federale e alla Federazione per quanto di loro competenza in riferimento ai fatti sopra esposti.

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