C.P.A. BOLZANO – Giudice Sportivo – 2022/2023 – figcbz.it – atto non ufficiale – CU N. 59 del 06/04/2023 – Delibera – gara del / Spiel vom 26/ 3/2023 SPORT CLUB MAREO – HOCHPUSTERTAL ALTA P.

gara del / Spiel vom 26/ 3/2023 SPORT CLUB MAREO - HOCHPUSTERTAL ALTA P.

Premesso che - in data 26.03.2023 si era giocata la gara S.C. MAREO - A.F.C. HOCHPUSTERTAL ALTA PUSTERIA, valida per il campionato della seconda categoria, girone C, terminata con il risultato di 2-1; - l’A.F.C. HOCHPUSTERTAL ALTA PUSTERIA, con ricorso dd. 28.03.2023, regolarmente preannunciato, chiedeva di disporsi la ripetizione della gara per errore tecnico dell’arbitro, in quanto il pallone della rete del 2-1 sarebbe entrato in porta a seguito di una rimessa dell’arbitro, senza che almeno due giocatori lo avessero toccato; - l’S.C. MAREO, con memoria dd. 30.03.2023, regolarmente trasmessa, chiedeva il rigetto del ricorso avversario, in quanto due giocatori della loro squadra avrebbero toccato il pallone prima che entrasse in porta; - dai documenti ufficiali di gara e dal rapporto supplementare dell’arbitro richiesto dal sottoscritto giudice sportivo emerge che, al 49’ minuto del secondo tempo, l’arbitro aveva fatto riprendere il gioco con una sua rimessa e, una volta che il pallone aveva rimbalzato a terra, un solo giocatore del S.C. MAREO aveva toccato il pallone, tirandolo direttamente in porta. Tutto ciò premesso, il ricorso dell’A.F.C. HOCHPUSTERTAL ALTA PUSTERIA dev’essere accolto. La regola 8 del Regolamento del Giuoco del Calcio prevede al comma 2, infatti, che se, su rimessa dell’arbitro, il pallone entra nella porta avversaria senza essere stato toccato da almeno due calciatori, il gioco verrà ripreso con un calcio di rinvio. Il fatto che il pallone sia stato toccato solamente da un giocatore emerge chiaramente dai documenti ufficiali di gara, i quali, ai sensi dell’art. 61, comma 1, CGS fanno piena prova circa i fatti accaduti in occasione dello svolgimento delle gare. L’arbitro, pertanto, non avrebbe dovuto convalidare la rete, ma far riprendere il gioco con un calcio di rinvio. Questo errore tecnico dell’arbitro ha inevitabilmente compromesso la regolarità di svolgimento della gara e, visto l’art. 10, comma 5, lettera c), C.G.S., la gara va ripetuta.

PQM

il Giudice sportivo territoriale, visti, i documenti di gara ufficiali, gli atti delle parti e le norme rilevanti, delibera di accogliere il reclamo dell’A.F.C. HOCHPUSTERTAL ALTA PUSTERIA, dichiarando l’irregolarità della gara, non omologando il risultato conseguito sul campo e ordinando la ripetizione dell’intera gara a data da destinarsi da parte del competente Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano; il non addebito della tassa reclamo all’A.F.C. HOCHPUSTERTAL ALTA PUSTERIA

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it