C.P.A. TRENTO – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figctrento.it – atto non ufficiale – CU N. 44 del 10/11/2022 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE – PROCEDIMENTO N. 775 STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 Con provvedimento di data 03 ottobre 2022, Prot. 8123/ 775pfi21-22/PM/ps, il Procuratore Federale Interregionale ha deferito innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Provinciale Autonomo di Trento della F.I.G.C./L.N.D.: 1. il Signor BALDESSARINI Massimo, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società S.S. Stivo A.S.D., per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società S.S. Stivo A.S.D., omesso di provvedere al regolare tesseramento del sig. Davide Benini che ha svolto attività di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra della S.S. Stivo A.S.D. quantomeno in occasione della gara valida per il sesto incontro del Girone N del Campionato Esordienti Misti tra Stivo B e Riva del Garda del 2.5.2022; 2 il Signor BENINI Davide, all’epoca dei fatti soggetto non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della S.S. Stivo A.S.D., per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F., per avere svolto l’attività di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra Esordienti misti della S.S. Stivo A.S.D. in assenza di tesseramento, quantomeno in occasione della gara valida per il sesto incontro del Girone N del Campionato Esordienti Misti tra Stivo B e Riva del Garda del 2.5.2022; 3 il Signor MASCHER Roberto, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la S.S. Stivo A.S.D., per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 66 delle N.O.I.F. per essere stato presente lo stesso nel recinto di gioco in occasione della gara valida per il sesto incontro del Girone N del Campionato Esordienti Misti tra Stivo B e Riva del Garda disputata il 2.5.2022, malgrado non fosse inserito nella distinta di gara; 4 il Signor BERTAMINI Claudio, all’epoca dei fatti soggetto non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della S.S. Stivo A.S.D., per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso svolto l’attività di dirigente addetto all’arbitro della squadra Esordienti misti della S.S. Stivo A.S.D. in assenza di tesseramento, quantomeno in occasione della gara valida per il sesto incontro del Girone N del Campionato Esordienti Misti tra Stivo B e Riva del Garda del 2.5.2022; 5 il Signor BERTAMINI Paolo, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la U.S. Riva del Garda A.S.D., per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 66 delle N.O.I.F. per essere stato presente nel recinto di gioco in occasione della gara valida per il sesto incontro del Girone N del Campionato Esordienti Misti tra Stivo B e Riva del Garda disputata il 2.5.2022, malgrado non fosse inserito nella distinta di gara; 6 la Società S.S. STIVO A.S.D. a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dai Signori Massimo Baldessarini, Davide Benini e Roberto Mascher, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione; 7 la Società U.S. RIVA DEL GARDA A.S.D. a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dal Signor Paolo Bertamini, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione. All’udienza del 08.11.2022 sono presenti i Sig.ri Benini Davide e Mascher Roberto. I Sig.ri Paolo Bertamini e Claudio Bertamini e Massimo Baldessarini, in proprio ed in qualità di presidente della società Stivo ASD, pur regolarmente notificati dell’udienza, non sono comparsi. 1241/44 La Procura chiede le seguenti sanzioni: 1) Per il Sig. Benini Davide mesi 2 di inibizione; 2) Per il Sig. Mascher Roberto mesi 2 di inibizione; 3) Per il Sig. Massimo Baldessarini: mesi 2 di inibizione; 4) Per il Sig. Bertamini Claudio: mesi 2 di inibizione; 5) Per il Sig. Bertamini Paolo: mesi 2 di inibizione; 6) Per la società sportiva Stivo ASD: €400,00 di multa; 7) Per la società sportiva Riva del Garda ASD.: 400,00 di multa; Le parti presenti, ovvero il Sig. Benini Davide e Mascher Roberto intendono addivenire ad un accordo con la Procura per quanto riguarda le sanzioni inflitte pertanto le sanzioni vengono così riformulate: 1) Per il Sig. Benini Davide giorni 40 di inibizione; 2) Per il Sig. Mascher Roberto giorni 40 di inibizione; Il Tribunale esaminati gli atti, e dopo ampia discussione, ritenuti provati i fatti oggetto di deferimento al giudizio ritiene congrue le sanzioni proposte e adotta la seguente.

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE - PROCEDIMENTO N. 775 STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 Con provvedimento di data 03 ottobre 2022, Prot. 8123/ 775pfi21-22/PM/ps, il Procuratore Federale Interregionale ha deferito innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Provinciale Autonomo di Trento della F.I.G.C./L.N.D.: 1. il Signor BALDESSARINI Massimo, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società S.S. Stivo A.S.D., per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società S.S. Stivo A.S.D., omesso di provvedere al regolare tesseramento del sig. Davide Benini che ha svolto attività di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra della S.S. Stivo A.S.D. quantomeno in occasione della gara valida per il sesto incontro del Girone N del Campionato Esordienti Misti tra Stivo B e Riva del Garda del 2.5.2022; 2 il Signor BENINI Davide, all’epoca dei fatti soggetto non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della S.S. Stivo A.S.D., per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F., per avere svolto l’attività di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra Esordienti misti della S.S. Stivo A.S.D. in assenza di tesseramento, quantomeno in occasione della gara valida per il sesto incontro del Girone N del Campionato Esordienti Misti tra Stivo B e Riva del Garda del 2.5.2022; 3 il Signor MASCHER Roberto, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la S.S. Stivo A.S.D., per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 66 delle N.O.I.F. per essere stato presente lo stesso nel recinto di gioco in occasione della gara valida per il sesto incontro del Girone N del Campionato Esordienti Misti tra Stivo B e Riva del Garda disputata il 2.5.2022, malgrado non fosse inserito nella distinta di gara; 4 il Signor BERTAMINI Claudio, all’epoca dei fatti soggetto non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della S.S. Stivo A.S.D., per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso svolto l’attività di dirigente addetto all’arbitro della squadra Esordienti misti della S.S. Stivo A.S.D. in assenza di tesseramento, quantomeno in occasione della gara valida per il sesto incontro del Girone N del Campionato Esordienti Misti tra Stivo B e Riva del Garda del 2.5.2022; 5 il Signor BERTAMINI Paolo, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la U.S. Riva del Garda A.S.D., per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 66 delle N.O.I.F. per essere stato presente nel recinto di gioco in occasione della gara valida per il sesto incontro del Girone N del Campionato Esordienti Misti tra Stivo B e Riva del Garda disputata il 2.5.2022, malgrado non fosse inserito nella distinta di gara; 6 la Società S.S. STIVO A.S.D. a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dai Signori Massimo Baldessarini, Davide Benini e Roberto Mascher, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione; 7 la Società U.S. RIVA DEL GARDA A.S.D. a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dal Signor Paolo Bertamini, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione. All’udienza del 08.11.2022 sono presenti i Sig.ri Benini Davide e Mascher Roberto. I Sig.ri Paolo Bertamini e Claudio Bertamini e Massimo Baldessarini, in proprio ed in qualità di presidente della società Stivo ASD, pur regolarmente notificati dell’udienza, non sono comparsi. 1241/44 La Procura chiede le seguenti sanzioni: 1) Per il Sig. Benini Davide mesi 2 di inibizione; 2) Per il Sig. Mascher Roberto mesi 2 di inibizione; 3) Per il Sig. Massimo Baldessarini: mesi 2 di inibizione; 4) Per il Sig. Bertamini Claudio: mesi 2 di inibizione; 5) Per il Sig. Bertamini Paolo: mesi 2 di inibizione; 6) Per la società sportiva Stivo ASD: €400,00 di multa; 7) Per la società sportiva Riva del Garda ASD.: 400,00 di multa; Le parti presenti, ovvero il Sig. Benini Davide e Mascher Roberto intendono addivenire ad un accordo con la Procura per quanto riguarda le sanzioni inflitte pertanto le sanzioni vengono così riformulate: 1) Per il Sig. Benini Davide giorni 40 di inibizione; 2) Per il Sig. Mascher Roberto giorni 40 di inibizione; Il Tribunale esaminati gli atti, e dopo ampia discussione, ritenuti provati i fatti oggetto di deferimento al giudizio ritiene congrue le sanzioni proposte e adotta la seguente.

ORDINANZA

Per i fatti di cui al deferimento si applicano le seguenti sanzioni: 1) Per il Sig. Benini Davide giorni 40 di inibizione; 2) Per il Sig. Mascher Roberto giorni 40 di inibizione; 3) Per il Sig. Massimo Baldessarini: mesi 2 di inibizione; 4) Per il Sig. Bertamini Claudio: mesi 2 di inibizione; 5) Per il Sig. Bertamini Paolo: mesi 2 di inibizione; 6) Per la società sportiva Stivo ASD: €400,00 di multa; 7) Per la società sportiva Riva del Garda ASD.: €400,00 di multa; Si ordina la trasmissione della presente decisione alla Procura Federale a cura dell’ufficio per gli adempimenti di competenza.

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