FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 337/AA del 26/04/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – MAGRI ASD VOLTRI 87

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 333 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Roberto MAGRI, e della società ASD VOLTRI 87, avente ad oggetto la seguente condotta:

ROBERTO MAGRI, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASD Voltri 87, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in data 20.10.2022, trasmesso all’arbitro della gara La Resistente – Voltri 87 del 16.10.2022, valevole per il girone C del campionato di Seconda Categoria della Delegazione Provinciale di Genova, un messaggio dal tenore minaccioso per il tramite dell’applicazione “Messenger”;

ASD VOLTRI 87, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Roberto Magri;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Pietro Fanzecco, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD VOLTRI 87, e dal Sig. Roberto MAGRI;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) giornate di squalifica da scontarsi nel Campionato di competenza per il Sig. Roberto MAGRI, e di € 300 (trecento/00) di ammenda per la società ASD VOLTRI 87;

− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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