L.N.P. SERIE B – GIUDICE SPORTIVO – 2022/2023 – legab.it – atto non ufficiale – C.U. N. 133 DEL 18.04.2023 – Campionato Serie B – Delibera – SOCIETA’

SOCIETA'

Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quattordicesima giornata ritorno sostenitori delle Società Bari, Benevento, Brescia, Cagliari, Como, Frosinone, Genoa, Reggina e Spal hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente,

delibera

salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it