C.R. ABRUZZO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 -figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 77 del 17/04/2023 – Delibera – APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ARAGONESE VASTO AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE CIFFOLILLI ALESSIO PER TRE TURNI INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ARAGONESE VASTO / SPORTING SAN SALVO, DISPUTATA IL 27.3.2023 PER IL CAMPIONATO AMATORI, GIRONE “C” (C.U. n° 35 del 30.3.2023 – DELEGAZIONE ZONALE LANCIANO).

APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ARAGONESE VASTO AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE CIFFOLILLI ALESSIO PER TRE TURNI INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ARAGONESE VASTO / SPORTING SAN SALVO, DISPUTATA IL 27.3.2023 PER IL CAMPIONATO AMATORI, GIRONE “C” (C.U. n° 35 del 30.3.2023 – DELEGAZIONE ZONALE LANCIANO).

Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Aragonese Vasto ha impugnato e chiesto la riduzione del provvedimento sopra specificato, adottato dal G.S. in quanto il calciatore Ciffolilli, al termine della partita, entrava all'interno dello spogliatoio del direttore di gara invitandolo, e successivamente minacciandolo, di non inserire nel referto le sanzioni comminategli durante l’incontro e, al rifiuto dell’arbitro, insisteva nell'atteggiamento oltremodo minaccioso. La società appellante ha dedotto, l’ingiustizia della decisione per errata individuazione del soggetto recatosi all'interno dello spogliatoio arbitrale, poiché il tesserato Ciffolilli Alessio era, unitamente agli altri tesserati, regolarmente all'interno dello spogliatoio riservato all'A.S.D. Aragonese Vasto. Osserva la Corte che l’appello, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 comma IV, 61 comma II e 101 comma III C.G.S., deve essere respinto per difetto di motivazione e di allegazione dei mezzi di prova da cui dedurre il dedotto scambio di persona e, quindi, l’illegittimità della decisione di primo grado. Ad ogni buon conto l’arbitro della gara, in sede di supplemento di rapporto, ha confermato gli originari riferimenti escludendo pertanto di avere erroneamente individuato il calciatore espulso. Per questi motivi, la Corte Sportiva d’Appello Territoriale,

DELIBERA

di rigettare l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.

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