C.R. ABRUZZO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 -figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 77 del 17/04/2023 – Delibera – APPELLO DELLA SOCIETA’ F.C. VIRTUS PESCARA AVVERSO LE SANZIONI (SQUALIFICA CALCIATORI SABLONE MAURO E VESPUCCI MASSIMO PER QUATTRO TURNI; SQUALIFICA CALCIATORE LANDUCCI STEFANO PER DUE TURNI; AMMENDA € 600,00) INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA FC VIRTUS PESCARA / CEPAGATTI, DISPUTATA IL 26.3.2023 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA, GIRONE “C” (C.U. n° 73 del 30.3.2023 – C.R.A.).

APPELLO DELLA SOCIETA’ F.C. VIRTUS PESCARA AVVERSO LE SANZIONI (SQUALIFICA CALCIATORI SABLONE MAURO E VESPUCCI MASSIMO PER QUATTRO TURNI; SQUALIFICA CALCIATORE LANDUCCI STEFANO PER DUE TURNI; AMMENDA € 600,00) INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA FC VIRTUS PESCARA / CEPAGATTI, DISPUTATA IL 26.3.2023 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA, GIRONE “C” (C.U. n° 73 del 30.3.2023 – C.R.A.).

Con appello ritualmente proposto, la società F.C. Virtus Pescara ha impugnato e chiesto la riduzione dei provvedimenti sopra specificati, adottati dal G.S. con le seguenti motivazioni: (Sablone Mauro) “Per condotta irriguardosa ed ingiuriosa nei confronti dell'arbitro che si concretizzava in un contatto fisico, in particolare, il suddetto calciatore strattonava l'arbitro afferrandolo per la spalla, senza conseguenze”; (Vespucci Massimo) “Perché, a fine gara, colpiva volontariamente con un violento calcio sullo stomaco un calciatore della squadra avversaria”; (Landucci Stefano) “Perché, al termine della gara, strattonava un dirigente della squadra avversaria dando origine ad un alterco che vedeva coinvolti dirigenti e calciatori di entrambe le squadre”; (ammenda) “Perché, al termine della gara, propri tesserati non identificati partecipavano ad una rissa con calciatori e dirigenti avversari. Inoltre, perché, sempre al termine dell'incontro, un proprio sostenitore entrava sul terreno di gioco e colpiva violentemente sulla testa un dirigente della squadra avversaria, il quale era costretto a ricorrere alle cure mediche”. La società appellante ha dedotto, l’eccessività delle sanzioni, chiedendone la riduzione, in quanto: il Sablone non aveva alcuna intenzione di minacciare e strattonare l'arbitro, ma voleva solo far notare allo stesso di avere commesso un errore; il Vespucci si recava di corsa verso il centrocampo solo per difendere un proprio compagno di squadra che era stato aggredito; il Landucci semplicemente strattonava un dirigente avversario a fine gara, senza profferire parole offensive, senza minacciare nessuno e senza colpire in nessun modo il medesimo dirigente. Osserva la Corte che la sanzione inflitta la calciatore Landucci Stefano non è impugnabile a norma dell’art. 137 C.G.S; che quella inflitta al calciatore Vespucci Massimo è congrua ed adeguata in quanto, contrariamente a quanto affermato dalla società ricorrente (“non si è reso conto se ha sferrato o meno un calcio contro l’avversario”), lo stesso “partiva dai pressi della panchina correndo verso il giocatore del Cepagatti con la felpa e gli scagliava un violento calcio volante con i tacchetti sullo stomaco” (v. referto arbitrale); che la sanzione inflitta al calciatore Sablone Massimo è anch’essa congrua ed adeguata in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante (“ha toccato la spalla del direttore gara al solo scopo di farlo girare per ascoltare la propria protesta”), lo stesso “strattonava l’arbitro dopo averlo raggiunto d corsa all’interno dell’area di rigore afferrandolo per la spalla, rivolgendo ingiurie ripetute viso a viso” (v. referto arbitrale). Quanto alla sanzione dell’ammenda, la stessa va confermata sia perché sostenitori dell’appellante hanno partecipato ad una rissa con calciatori e dirigenti avversari, sia perché un proprio sostenitore entrava sul terreno di gioco e colpiva sulla testa un dirigente avversario causandogli lesioni.

Per questi motivi, la Corte Sportiva d’Appello Territoriale,

DELIBERA

 di rigettare l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.

 

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