C.R. ABRUZZO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 -figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 77 del 17/04/2023 – Delibera – PREANNUNCIO DELLA SOCIETA’ A.S.D. LUCO CALCIO, AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DAL G.S. CON LA QUALE E’ STATA DISPOSTA LA RIPETIZIONE DELLA GARA VAL DI SANGRO / LUCO CALCIO, DISPUTATA L’11.4.2023 PER IL CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES UNDER 19 (C.U. n° 76 DEL 13.4.2023 – C.R.A.).

PREANNUNCIO DELLA SOCIETA’ A.S.D. LUCO CALCIO, AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DAL G.S. CON LA QUALE E’ STATA DISPOSTA LA RIPETIZIONE DELLA GARA VAL DI SANGRO / LUCO CALCIO, DISPUTATA L’11.4.2023 PER IL CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES UNDER 19 (C.U. n° 76 DEL 13.4.2023 – C.R.A.).

Con appello preannunciato a mezzo p.e.c. in data 13.4.2023, la società A.S.D. Luco Calcio ha impugnato il provvedimento in epigrafe con il quale il G.S. aveva disposto la ripetizione della gara non ravvisando una situazione di grave pericolo per I'incolumità dell’arbitro o dei calciatori e, comunque, in difetto dei provvedimenti di competenza del direttore di gara per ripristinare la normalità. Osserva la Corte che il preannuncio deve essere dichiarato inammissibile applicandosi, nella fattispecie, l’abbreviazione dei termini per le ultime quattro giornate e gli eventuali spareggi dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali di calcio a 11 e di calcio a 5 maschili e femminili della Lega Nazionale Dilettanti e dei Campionati regionali, provinciali distrettuali allievi e giovanissimi disposta dalla F.I.G.C. per la stagione sportiva 2022/2023 con C.U. n° 104/A del 18.1.2023. In base alla richiamata normativa, per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte sportiva di Appello a livello territoriale, il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo, alla eventuale richiesta di copia dei documenti e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione del Giudice Sportivo. Poiché la decisione in questione è stata pubblicata il 13.4.2023, il preannuncio avrebbe dovuto essere inviato in data 13.4.2023 anche alla controparte, mentre dall’esame degli atti, tale incombente risulta essere stato effettuato il giorno successivo, dal che consegue l’inammissibilità dello stesso. Per questi motivi, la Corte sportiva di Appello a livello territoriale,

DELIBERA

di dichiarare il preannuncio inammissibile, disponendo addebitarsi la relativa tassa.

 

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