C.R. ABRUZZO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 -figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 80 del 26/04/2023 – Delibera – APPELLO DEI CALCIATORI PIETRUCCI STEFANO E STACCHIOTTI ROBERTO (SOCIETA’ SANTEGIDIESE 1948 S.S.D.) AVVERSO LE SQUALIFICHE PER TRE TURNI INFLITTE LORO DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA SANTEGIDIESE 1948 / ALBA ADRIATICA, DISPUTATA IL 2.4.2023 PER IL CAMPIONATO REGIONALE ECCELLENZA, GIRONE “A” (C.U. n° 74 del 6.4.2023 – C.R.A.).

APPELLO DEI CALCIATORI PIETRUCCI STEFANO E STACCHIOTTI ROBERTO (SOCIETA’ SANTEGIDIESE 1948 S.S.D.) AVVERSO LE SQUALIFICHE PER TRE TURNI INFLITTE LORO DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA SANTEGIDIESE 1948 / ALBA ADRIATICA, DISPUTATA IL 2.4.2023 PER IL CAMPIONATO REGIONALE ECCELLENZA, GIRONE “A” (C.U. n° 74 del 6.4.2023 – C.R.A.).

Con appelli ritualmente proposti, i calciatori Pietrucci Stefano e Stacchiotti Roberto, della società Santegidiese 1948 S.S.D., hanno impugnato e chiesto la riduzione delle squalifiche loro comminate a due giornate effettive di gara, ovvero, in subordine, la commutazione della terza giornata in ammenda, sanzioni adottate dal G.S. con le seguenti motivazioni: (Pietrucci Stefano) “Perché strattonava e tratteneva ripetutamente un calciatore avversario nel tentativo di colpirlo con una testata”; (Stacchiotti Roberto) “Per condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario che colpiva con una gomitata sul volto”. Il Pietrucci ha dedotto che l’episodio contestato deve essere considerato quale spontaneo faccia a faccia – seppure acceso ed inurbano – tra due avversari in conseguenza di un fallo di gioco; lo Stacchiotti, analogamente, ha ricondotto la fattispecie ad un frequente contatto di gioco in area di rigore tra un difensore ed un attaccante di dubbia fallosità, dal che l’ulteriore dubbio sul provvedimento di espulsione che ne è conseguito e, a maggior ragione, sulla squalifica per tre gare effettive. Osserva la Corte che gli appelli proposti devono essere riuniti per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, visto che riguardano le sanzioni inflitte in relazione alla gara Santegidiese – Alba Adriatica. Per quanto riguarda la posizione del calciatore Stefano Pietrucci, ritiene la Corte che, a prescindere da qualunque altra considerazione, la sanzione inflitta allo stesso debba essere ridotta in quanto il G.S. non avrebbe dovuto considerarla al pari di quella inflitta al calciatore Stacchiotti, visto che il primo si è reso responsabile di un tentativo di azione violenta senza seguito ed il secondo di un vero e proprio atto di violenza che si è concretizzato in danno di un avversario, come meglio specificato solo nel supplemento arbitrale. La sanzione inflitta allo Stacchiotti deve, quindi, essere confermata in quanto anche dal detto supplemento si riferisce che, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, lo stesso si è reso responsabile non di un fallo di gioco privo di volontarietà, ma di un gesto volontario potenzialmente pericoloso e diretto a compromettere l’integrità fisica dell’avversario, peraltro avvenuto alla scadenza del primo tempo regolamentare. Per questi motivi, la Corte Sportiva Territoriale d’Appello,

DELIBERA

di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Pietrucci Stefano a due gare, confermando nel resto l’impugnata decisione. Dispone addebitarsi la tassa relativa all'appello proposto dal calciatore Stacchiotti Roberto sul conto della società Santegidiese 1948 S.S.D., come da autorizzazione dalla stessa rilasciata. Dispone, altresì, accreditarsi la tassa relativa all’appello del calciatore Pietrucci Stefano, ove addebitata, sul conto della stessa società.

 

 

 

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