C.R. ABRUZZO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 -figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 80 del 26/04/2023 – Delibera – APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SAN GIUSEPPE DI CARUSCINO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 400,00 INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA PRETURO / SAN GIUSEPPE DI CARUSCINO, DISPUTATA IL 2.4.2023 PER IL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA, GIRONE “A” (C.U. n° 74 del 6.4.2023 – C.R.A.).

APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SAN GIUSEPPE DI CARUSCINO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 400,00 INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA PRETURO / SAN GIUSEPPE DI CARUSCINO, DISPUTATA IL 2.4.2023 PER IL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA, GIRONE “A” (C.U. n° 74 del 6.4.2023 – C.R.A.).

Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. San Giuseppe di Caruscino ha impugnato e chiesto l’annullamento o, in subordine, la riduzione della sanzione sopra specificata adottata dal G.S. per intemperanze di propri sostenitori nei confronti dell'arbitro durante la gara e inoltre perché nel corso della stessa propri tesserati non identificati, forzavano la porta dello spogliatoio di quest'ultimo creando scompiglio con i documenti di entrambe le squadre e gli effetti personali del direttore di gara. La società appellante ha contestato gli addebiti sia in relazione alle intemperanze sugli spalti, sul presupposto di non avere avuto tifosi al seguito, sia per la forzatura della porta dello spogliatoio dell’arbitro da parte di un proprio tesserato, perché circostanza non percepita direttamente dal direttore di gara ma al medesimo riferita da un dirigente della squadra avversaria. Osserva la Corte che la sanzione pecuniaria irrogata dal primo giudice deve essere confermata sulla base delle seguenti considerazioni: 1) dal referto arbitrale si evince che, durante la gara, sostenitori dell’appellante hanno più volte ingiuriato e minacciato l’arbitro; 2) allorché il calciatore Marfia, della società appellante, è stato espulso, lo stesso ha protestato, ingiuriato e minacciato l’arbitro fino a quando i compagni di squadra lo hanno allontanato e, successivamente, anche i dirigenti di entrambe le società; 3) se è vero che la paternità del gesto compiuto negli spogliatoi dell’arbitro è stata riferita a quest’ultimo da un dirigente della società Preturo, è altrettanto vero che una serie di indizi fanno propendere per la veridicità di quanto riferito dallo stesso dirigente giacché, diversamente, non si capirebbe chi altri avrebbe potuto essere l’autore di un simile comportamento se non colui che aveva avuto motivi di risentimento. Per questi motivi, la Corte Sportiva Territoriale d’Appello,

DELIBERA

 di respingere l’appello, confermando la sanzione inflitta dal primo giudice, anche in relazione all’obbligo di risarcire il danno se richiesto e documentato. Dispone addebitarsi la tassa d'appello.

 

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