C.R. BASILICATA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 99 del 29/03/2023 – Delibera – GARA ATLETICO AVIGLIANO – SEVENTEEN POTENZA

 

GARA ATLETICO AVIGLIANO – SEVENTEEN POTENZA

Il Giudice Sportivo; Visto il preannuncio ed il reclamo della società Atletico Avigliano; Considerato il C.U. F.I.G.C. n.104/A del 18.12.2022 riportato su C.U. CR Basilicata n. 73 del 20.01.2023 (abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le ultime 4 giornate e gli eventuali spareggi dei campionati regionali, provinciali e distrettuali di calcio a 11 e di calcio a 5 – maschili e femminili – della lega nazionale dilettanti e dei campionati regionali, provinciali e distrettuali allievi e giovanissimi) per la stagione sportiva 2022/2023, prevede che il termine entro cui deve esser preannunciato il ricorso, unitamente al contributo e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, resta fermo alle ore 11:00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara alla quale si riferisce e che il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 15:00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara, con allegata la prova dell’invio alla controparte; Verificato che la società reclamante non ha osservato detti termini di proposizione del ricorso; Letti gli atti ufficiali di gara; Considerato che l'avvio del procedimento innanzi al Giudice Sportivo può essere instaurato d'ufficio sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali di gara; Atteso che il C.U. CR Basilicata n.4 del 11.07.2022, prevede per il campionato regionale di eccellenza femminile limiti di partecipazione delle calciatrici in relazione all’età e che alle gare di Campionato di Eccellenza Femminile, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima, tutte le calciatrici regolarmente tesserate per la stagione sportiva 2022/2023 che abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall’art.34, comma 3, delle N.O.I.F. purché autorizzati dal Comitato Regionale – L.N.D; Verificato presso la Segreteria del CR Basilicata che la calciatrice TELESCA ASIA della SEVENTEEN POTENZA, riportata in distinta con la maglia n. 9 prendeva parte alla gara sprovvista di un valido attestato di maturità agonistica, ossia priva di apposita autorizzazione in quanto scaduta; Appurato, che la partecipazione alla gara della calciatrice in posizione irregolare per quanto sopra riportato, è confermata anche dal DG con proprio supplemento di rapporto;

P.Q.M.

DELIBERA

di respingere in reclamo presentato dalla società Atletico Avigliano, in quanto inammissibile ed improcedibile;  di incamerare la tassa reclamo;  di non omologare il risultato conseguito sul campo ATLETICO AVIGLIANO – SEVENTEEN POTENZA 2–2 e di assegnare gara persa alla Società SEVENTEEN POTENZA con il seguente punteggio ATLETICO AVIGLIANO – SEVENTEEN POTENZA 3-0;  di squalificare per 1 (una) gara TELESCA ASIA della Società SEVENTEEN POTENZA;  di inibire fino al 05.04.2023 TRAMUTOLA ROBERTO della Società SEVENTEEN POTENZA, quale dirigente accompagnatore ufficiale della squadra;  di trasmettere gli atti alla Segreteria del CR Basilicata per le conseguenti attività di competenza.

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