C.R. BASILICATA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 106 del 14/04/2023 – Delibera – RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S. ACCETTURA G. COLUCCI AVVERSO LA SQUALIFICA, FINO AL 12/03/2024, INFLITTA DAL GIUDICE SPORTIVO – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI POTENZA – AL CALCIATORE PINTO TOMMASO, RIPORTATA SUL C.U. N.66 DEL 15/03/2023.

 

RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S. ACCETTURA G. COLUCCI AVVERSO LA SQUALIFICA, FINO AL 12/03/2024, INFLITTA DAL GIUDICE SPORTIVO – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI POTENZA - AL CALCIATORE PINTO TOMMASO, RIPORTATA SUL C.U. N.66 DEL 15/03/2023.

La CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE composta dagli Avv.ti Antonello Mango - Presidente – Rocco Mario Ceraldi e Loredana Satriani - Componenti, nella seduta in camera di consiglio del 14/04/2023, ha deliberato quanto segue. Letto il reclamo dalla Società A.S. ACCETTURA G. COLUCCI proposto avverso la decisione del G.S.– Delegazione Provinciale di Potenza - pubblicata sul C.U. n. 66 del 15/03/2023; Esaminati gli atti ufficiali di gara; Ascoltata, in data 07 aprile 2023, la Società reclamante che, ai sensi dell’art. 36 comma 6 C.G.S., ne aveva fatto rituale richiesta, nella persona del Dirigente sig. Vito Marchisella; Procedutosi, ex art. 50, comma 4, C.G.S., all’audizione del D.G., sig. Francesco Paolicelli,collegato in videoconferenza, assistito, ai sensi dell’art. 75 comma 4 C.G.S., dal Delegato A.I.A., sig. Francesco Manzi, presente in aula; Premesso come l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei Giudici Sportivi debba avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'Arbitro in sede di audizione) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità" e non possano trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi; Rilevato come il reclamante Sodalizio abbia chiesto, mediante il proposto ricorso, in via principale, l’annullamento della squalifica inflitta al calciatore Pinto Tommaso nonché l’annullamento della sanzione dal G.S. inflitta alla Società per responsabilità oggettiva, ovvero, in via subordinata, la riduzione delle stesse; Valutato come, a sostegno del proprio reclamo, l’A.S. Accettura abbia fatto rilevare come, nella partita in oggetto, nessun calcio fosse stato sferrato nei genitali del D.G. da parte del calciatore Tommaso Pinto, il quale si sarebbe limitato solamente a protestare in maniera accesa nei suoi confronti; Preso atto di come la ricorrente Società abbia fatto rilevare di essersi, da sempre, contraddistinta per la correttezza e per il pieno rispetto del fair play, classificandosi, peraltro, più volte nei primi posti della Coppa Disciplina; Valutato, tuttavia,come le motivazioni dal reclamante Sodalizio addotte non abbiano, invero, trovato riscontro nel comparato esame degli atti ufficiali di gara e delle dichiarazioni dal D.G. in sede di audizione rese, dalle quali, di converso, è emersa la circostanza per cui, a fine partita si creava un capannello di giocatori con il sig. Tommaso Pinto dell’Accettura che, prima del rientro negli spogliatoi, si aggrappava alla divisa dell’Arbitro e, nel proferire una frase ingiuriosa, gli sferrava un calcio non potente, controllato ma comunque volontario che lo attingeva al testicolo sinistro e i cui effetti venivano attenuati solo dal pronto intervento di un Carabiniere presente sul posto; Atteso ancora come, lo stesso D.G. abbia precisato che, a seguito del calcio subito, inizialmente non avesse avvertito alcun dolore, salvo poi, in serata, recarsi presso il Pronto Soccorso dell’Azienda Sanitaria di Matera dove, pur avendo dichiarato di non essere dolente, veniva comunque sottoposto ad accertamenti ed a visita urologica dal cui referto, tuttavia, non venivano evidenziati segni di ematoma; Considerato come,ai sensi del comma 1 dell’art. 35 del C.G.S.,costituisca condotta violenta ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, ivi compreso lo sputo, in occasione o durante la gara, nei confronti dell'ufficiale di gara; Valutato, ulteriormente, come il comma 2 del sopracitato articolo preveda che, i calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, sono puniti con la sanzione minima di un anno di squalifica; Rilevato nondimeno come, il comma 4 dell’art. 35 C.G.S. preveda che, i calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di due anni di squalifica; Atteso che, dal referto medico, rilasciato dall’Azienda Sanitaria di Matera, non risultano lesioni a carico del D.G.; Valutato, in buona sostanza, come la condotta imputata al Pinto possa senz’altro qualificarsi come atto intenzionale che, seppur controllato, costituisce comunque comportamento violento in quanto connotato da volontaria aggressività, i cui effetti, tuttavia, non si sono rivelati gravi anche perché attenuati dal pronto intervento del Carabiniere presente sul posto; Stimato,pertanto, come la ridetta condotta integri la fattispecie prevista dall’art. 35 commi 1 e 2 C.G.S. e non anche quella di cui al comma 4 del medesimo articolo, non essendo stata diagnosticata alcuna lesione rilevante dal punto di vista medico ai danni dell’Arbitro; Ritenuto, in ultima analisi, come le ragioni dal ricorrente Sodalizio in sede di reclamo esposte, non possano, in forza delle sopra rappresentate motivazioni, trovare accoglimento

P.Q.M.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE – C.R. BASILICATA, così delibera: Rigetta il ricorso proposto dalla A.S. Accettura G. Colucci e, per l’effetto, conferma integralmente le Decisioni dal G.S. – Delegazione Provinciale di Potenza - adottate e riportate nel C.U. n. 66 del 15/03/2023; Rimette - ai sensi dell’art. 35, comma 7, C.G.S. - ai competenti Organi per l’applicazione dell’ulteriore sanzione amministrativa di cui ai Comunicati Ufficiali n. 104/A del 17 dicembre 2014; n. 168/A del 26 maggio 2017; n. 49/A del 12 ottobre 2022 del Consiglio Federale della FIGC - Allegato A (COSTO MEDIO GARA), resa obbligatoria dalla conferma della sanzione al tesserato inflitta; Dispone incamerarsi la tassa reclamo se versata;  Manda alle Segreterie di C.R.B. e CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE – C.R. BASILICATA per le conseguenti attività di loro competenza.

 

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