C.R. BASILICATA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 108 del 18/04/2023 – Delibera – DEFERIMENTO Prot. n° 22659/767 pfi 21 22/pm/mf del 23 marzo 2023, SOCIETA’ A.S.D. SASSIMATERA.

DEFERIMENTO Prot. n° 22659/767 pfi 21 22/pm/mf del 23 marzo 2023, SOCIETA’ A.S.D. SASSIMATERA.

 Il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA, composto dagli Avv.ti Antonello Mango - Presidente – Loredana Satriani e Sig. Nicola Ciocia – Componenti; PREMESSO Che il Procuratore Federale Interregionale con nota del 23 MARZO 2023, in relazione ai fatti e agli episodi nella stessa più dettagliatamente riportati, deferiva al TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA: la Società A.S.D. SASSIMATERA, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sig.ri Alessandro Santorufo, Michele Lacapra e Abuu Alì, così come riportati nei seguenti capi di incolpazione contenuti nella Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata: - sig. Alessandro Santorufo, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Sassimatera: a) violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’ art. 39, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso consentito, e comunque non impedito, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Sassimatera, che il calciatore sig. Michele Lacapra prendesse parte alla gara Salandra - Sassimatera del 24.4.2022, valevole per il Campionato di Prima Categoria, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Sassimatera sebbene lo stesso fosse tesserato dal 17.10.2021 per la società A.S.D. Avanti Altamura; b) violazione dell’ art. 4 , comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Sassimatera, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore SIG. Abuu Alì, nonché per averne consentito, o comunque non impedito, l’utilizzo nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Sassimatera in occasione della gara Salandra - Sassimatera del 24.4.2022, valevole per il Campionato di Prima Categoria; nonché ancora per avere consentito, e/o comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa; - sig. Michele Lacapra all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Avanti Altamura: violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso preso parte alla gara Salandra - Sassimatera del 24.4.2022, valevole per il Campionato di Prima Categoria, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Sassimatera senza averne titolo perché tesserato dal 17.10.2021 per la A.S.D. Avanti Altamura; - sig. Abuu Alì, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato, ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Sassimatera: violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte alla gara Salandra - Sassimatera del 24.4.2022 valevole per il Campionato di Prima Categoria, nelle fila della squadra schierata dalla A.S.D. Sassimatera, senza averne titolo perché non tesserato per tale società e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva Che il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA nella seduta del 15 APRILE 2023, constatata la regolarità delle comunicazioni alla Società deferita indirizzate; Dato atto, altresì, della presenza della PROCURA FEDERALE rappresentata dall’Avv. Alessandro Colonna, il quale si riportava ai motivi del Deferimento e formulava le seguenti richieste per: • LA SOCIETÀ A.S.D. SASSIMATERA: ammenda di euro 400,00 (QUATTROCENTO/00), con penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica da scontare nel prossimo campionato di competenza; Tanto premesso, il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA: Verificata la propria competenza ed esaminati tutti gli atti relativi al Deferimento in oggetto per i fatti negli stessi riportati ed alla deferita ascritti; Ritenuto come gli eventi, così come contestati, appaiano già prima facie acclarati, ove si voglia tenere conto che la mancata comparizione della Società Deferita e la conseguente, omessa, coltivazione della attività difensive ad essa riservata, consentono di argomentare che non risultano acquisiti agli atti del procedimento elementi utili ad indurre questo Collegio a discostarsi dalle valutazioni nella richiesta di Deferimento compendiate; Rilevato che con il C.U. della FIGC n.92/AA del 12 Ottobre 2022 è stato pubblicato l’accordo raggiunto ai sensi dell’art. 126 del CGS, che prevedeva per la società ASD SASSIMATERA l’applicazione di un punto di penalizzazione ed Euro 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda; Rilevato altresì che con il C.U. della FIGC 241/AA del 23 FEBBRAIO 2023 è stata dichiarata l’intervenuta risoluzione dell’accordo raggiunto dalla ASD SASSIMATERA con la Procura Federale, in quanto tale società non ha versato l’ammenda di cui al citato accordo ed è inutilmente decorso il termine perentorio previsto dall’art. 126 del CGS per adempiere il pagamento; Acclarato pertanto, come, alla stregua delle argomentazioni che precedono, la ASD SASSIMATERA sia sanzionabile a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva; Osservato, ancora, che per costante Giurisprudenza degli Organi di Giustizia Sportiva endofederali, il mancato adempimento dell’accordo concluso ai sensi dell’art.126 del CGS determina l’aggravamento della sanzione originariamente prevista e posta a base dell’accordo raggiunto prima della decurtazione normativamente prevista (cfr. sul punto T.F.N. decisione n. 25/TFNSD-2021-2022 e n. 80/TFNSD-2021-2022); Viste, le richieste dalla Procura Federale avanzate

P.Q.M.

Il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA, nella seduta in camera di consiglio del 18 APRILE 2023 in totale accoglimento delle richieste dalla PROCURA FEDERALE, in sede di audizione formulate, così provvede: Irroga alla:  Società ASD SASSIMATERA, l’ammenda di Euro 500 (cinquecento/00) di cui Euro 100,00 (cento/00) per violazione dell’art. 22, comma 1, G.C.S. e punti 1 di penalizzazione da scontare nel prossimo campionato di competenza; Il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA ordina che la presente delibera venga, ai sensi e per gli effetti degli artt. 51 comma 4 e 53 C.G.S., comunicata alla Procura Federale nonché alle altre parti interessate presso le sedi e manda alle Segreterie di C.R.B. e Tribunale Federale Territoriale – C.R. BASILICATA per le conseguenti attività di loro competenza.

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