C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 138 del 04.04.2023 – Delibera – RECLAMO n° 49 della Società A.S.D. MANGONE CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 129 del 16.03.2023 (INIBIZIONE Presidente Sig Raffaele SPADAFORA fino al 30.09.2023).
RECLAMO n° 49 della Società A.S.D. MANGONE CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 129 del 16.03.2023 (INIBIZIONE Presidente Sig Raffaele SPADAFORA fino al 30.09.2023).
LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentita la reclamante;
RILEVA
che, dal rapporto dell’arbitro della gara A.S. Mangone Calcio 3 A.S.D. Real Fondo Gesù Crotone dell’11/03/2023, risulta che, al termine della gara, il Presidente della Società A.S. Mangone Calcio, Sig. Spadafora Raffaele, teneva un comportamento reiteratamente offensivo nei confronti del Direttore di gara che si accingeva a rientrare negli spogliatoi. Successivamente, dopo che l’Ufficiale di gara aveva fatto ingresso nello spogliatoio arbitrale, il Sig. Spadafora lanciava due pietre, una a terra e l’altra verso la porta dello spogliatoio,di fatto colpendola. Infine, mentre l’Arbitro si accingeva a raggiungere la propria autovettura, il dirigente in questione gli rivolgeva parole offensive e gravemente minacciose.
In riferimento a quanto sopra, il Giudice di prime cure ha sanzionato il dirigente Sig. Spadafora Raffaele con l’inibizione fino al 30/09/2023 (cfr. C.U. n.129 del 16/03/2023 del Comitato Regionale Calabria).
La reclamante contesta la ricostruzione dei fatti operata dall’Arbitro nel rapporto di gara; infatti, pur riconoscendo che il proprio Presidente abbia inveito contro l’ufficiale di gara, nega, tuttavia, che lo stesso abbia lanciato pietre e che abbia usato espressioni gravemente minacciose. Pertanto, chiede l’annullamento della sanzione di primo grado o una riduzione della stessa.
Va rilevato in questa sede che il rapporto dell’Arbitro, ai sensi dell’art.61 del C.G.S., fa piena prova circa i fatti accaduti ed il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.
Tuttavia, si ritiene di dover ricondurre ad equità la sanzione irrogata al Sig. Spadafora Raffaele, in considerazione della effettiva gravità dei fatti accertati, riducendola fino a tutto il 31/07/2023;
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo, riduce l’inibizione a carico del Presidente della Società A.S. Mangone Calcio, Sig. SPADAFORA Raffaele, fino al 31 LUGLIO 2023 e dispone accreditarsi il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva sul conto della reclamante.
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