C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 138 del 04.04.2023 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N° 8 a carico di: il sig. Andrea Cariola, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della S.S.D. Marca s.r.l. nonché, a decorrere dalla stagione sportiva 2019 3 2020, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. Marca Football Club; – il Sig. Vincenzo Cosa, all’epoca dei fatti socio titolare di una quota pari ad un terzo del capitale sociale della SSD Marca s.r.l.; – la Società A.S.D. Marca Football Club

 

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N° 8 a carico di: 

il sig. Andrea Cariola, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della S.S.D. Marca s.r.l. nonché, a decorrere dalla stagione sportiva 2019 3 2020, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. Marca Football Club;

- il Sig. Vincenzo Cosa, all’epoca dei fatti socio titolare di una quota pari ad un terzo del capitale sociale della SSD Marca s.r.l.;

- la Società A.S.D. Marca Football Club

per rispondere

- il sig. Andrea Cariola, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della SSD Marca s.r.l. nonché, a decorrere dalla stagione sportiva 2019 3 2020, presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. Marca Football Club:

a. della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in qualità di presidente dotato di poteri di rappresentanza della S.S.D. Marca s.r.l., posto in essere atti rivolti alla fusione tra le società S.S.D. Marca s.r.l. (matricola n. 919782) ed A.C.D. Sant’Agata di Esaro (matricola n. 950184) che ha dato origine alla A.S.D. Marca Football Club (matricola n. 951360) a totale insaputa dei soci sigg.ri Antonella Mirabelli, Kevin Marulla ed Ylenia Marulla, titolari indivisi di una quota pari ad un terzo del capitale sociale della S.S.D. Marca s.r.l., in quanto non convocati e non presenti all’assemblea straordinaria disgiunta della predetta società tenutasi in data 7.6.2019, che ha deliberato la fusione societaria con la A.C.D. Sant’Agata d’Esaro; nonché per avere lo stesso, in qualità di presidente dotato di poteri di rappresentanza della neo costituita A.S.D. Marca Football Club, richiesto ed ottenuto dal Comitato Regionale Calabria della L.N.D. la ratifica della fusione tra le società S.S.D. Marca s.r.l. ed A.C.D. Sant’Agata di Esaro di cui al Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Calabria n. 29 del 10.9.2019, attestando in maniera non veridica la regolarità del procedimento di fusione che ha dato origine alla A.S.D. Marca Football Club;

b. della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 19, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. per avere lo stesso in data 29.4.2019, in qualità di presidente dotato di poteri di rappresentanza della S.S.D. Marca s.r.l., a totale insaputa dei soci della S.S.D. Marca s.r.l. sigg.ri Antonella Mirabelli, Kevin Marulla ed Ylenia Marulla, richiesto al Comune di Cosenza il trasferimento in favore della società A.S.D. Marca Football Club della concessione dell’impianto sportivo “ E. Morrone” sito in Cosenza, precedentemente affidato in gestione dalla predetta Amministrazione Comunale alla S.S.D. Marca s.r.l. con contratto del 3.8.2006 per la durata di anni 15 (quindici), scaduto in data 7.8.2021 e prorogato ai sensi dell’art. 10 ter del D. L. 25 maggio 2021 n. 73 sino alla data del 31.12.2023, nonché per avere consentito e comunque non impedito che, a decorrere dalla stagione sportiva 2019 3 2020, la società neo costituita A.S.D. Marca Football Club dallo stesso presieduta, utilizzasse sine titulo l’impianto sportivo affidato in gestione sino alla data di scadenza della relativa proroga (31.12.2023) alla società S.S.D. Marca s.r.l. (matricola n. 919782);

- il sig. Vincenzo Cosa, all’epoca dei fatti socio titolare di una quota pari ad un terzo del capitale sociale della SSD Marca s.r.l.:

a. della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver contribuito alla fusione tra le società S.S.D. Marca s.r.l. (matricola n. 919782) ed A.C.D. Sant’Agata di Esaro (matricola n. 950184) che ha dato origine alla società A.S.D. Marca Football Club (matricola n. 951360) a totale insaputa degli altri soci sigg. ri Antonella Mirabelli, Kevin Marulla ed Ylenia Marulla, titolari indivisi di una quota pari ad un terzo del capitale sociale della S.S.D. Marca s.r.l., in quanto non convocati e non presenti all’assemblea straordinaria disgiunta della società SSD Marca s.r.l. tenutasi in data 7.6.2019 che ha deliberato la predetta fusione societaria;

- la società A.S.D. Marca Football Club, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Andrea Cariola e Vincenzo Cosa, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

IL DEFERIMENTO

Il Procuratore Federale Interregionale,

letti gli atti dell’attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 189 pfi 22 3 23, avente ad oggetto: “Accertamenti in merito all’utilizzo dell’impianto sportivo Ennio Morrone da parte della società ASD Marca Football Club nonché sulla fusione tra le società SSD Marca ed ACD Sant’Agata di Esaro “;

Esaminati i documenti acquisiti e gli atti formati nel corso dell’attività inquirente svolta, che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;

Vista la Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata;

Viste le memorie fatte pervenire alla Procura Federale dai sigg.ri Andrea Cariola e Vincenzo Cosa all’esito della notifica della Comunicazione di Conclusione delle Indagini;

Viste le dichiarazioni rese dal sig. Andrea Cariola in occasione dell’audizione dallo stesso richiesta all’esito della notifica delle Comunicazione di Conclusione delle Indagini;

Rilevato che nel corso dell’attività inquirente svolta sono stati acquisiti atti e documenti, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa:

1. segnalazione trasmessa a mezzo pec alla Procura Federale in data 16.9.2022 unitamente ai seguenti allegati:

- visura ordinaria della S.S.D. Marca s.r.l.;

- delibera del Comune di Cosenza del 16.12.2005 di affidamento in gestione del campo sportivo “E. Morrone” di Cosenza alla società Marca s.r.l.;

- contratto del 3.8.2006 per l’affidamento in gestione del complesso sportivo Comunale campo di calcio “E. Morrone” tra il Comune di Cosenza e la società Marca s.r.l.;

- verbale di assemblea straordinaria disgiunta della società SSD Marca tenutasi in data 7.6.2019 e relativa delibera di fusione societaria con la società ACD Sant’Agata di Esaro;

- verbale di assemblea straordinaria disgiunta della società ACD Sant’Agata di Esaro tenutasi in data 10.6.2019 e relativa delibera di fusione societaria con la società SSD Marca;

- verbali di assemblea congiunta tenutasi in data 11.6.2019 tra le società SSD Marca e ACD Sant’Agata di Esaro e relativa delibera di approvazione e ratifica delle decisioni assunte nelle precedenti assemblee disgiunte delle società S.S.D. Marca s.r.l. ed A.C.D. Sant’Agata D’Esaro del 7.6.2019 e del 10.6.2019;

- verbale di assemblea straordinaria del 20.5.2019 della società A.S.D. Marca Football Club;

- atto costitutivo e statuto sociale della società A.S.D. Marca Football Club;

- Comunicato Ufficiale n. 29 del 10.9.2019 del Comitato Regionale Calabria della L.N.D. di ratifica della fusione tra le società SSD Marca ed A.C.D. Sant’Agata di Esaro;

- articoli pubblicati in data 11.8.2022 dal titolo “Nessuna proroga sulla concessione scaduta. Ci sarà un altro bando “;

2. domanda di fusione tra le società S.S.D. Marca s.r.l. (matricola n. 919782) ed A.C.D. Sant’Agata di Esaro (matricola n. 950184) depositata presso il Comitato Regionale Calabria in data 17.6.2019;

3. attestazione del 22.9.2022 del Comitato Regionale Calabria della L.N.D. di regolare affiliazione alla Federazione Italiana Giuoco Calcio della A.S.D. Marca Football Club;

4. richiesta di trasferimento della concessione dell’impianto sportivo “E. Morrone” sito in Cosenza depositata presso il Comune di Cosenza dalla A.S.D. Marca Football Club in data 30.4.2019;

5. fogli censimento della società A.S.D. Marca Football Club per le stagioni sportive 2019-2020, 2020-2021, 2021- 2022 e 2022- 2023;

6. fogli censimento della società F.C.D. Real Sant’Agata per le stagioni sportive 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 e 2022-2023;

7. organigrammi della A.S.D. Marca Football Club relativi alle stagioni sportive 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 e 2022-2023;

8. organigramma della A.C.D. Sant’Agata di Esaro relativo alla stagione sportiva 2018-2019;

9. organigrammi della F.C.D. Real Sant’Agata relativi alle stagioni sportive 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 e 2022-2023;

10. “nulla osta disponibilità campo da gioco” presentati dalla società A.S.D. Marca Football Club relativi alle stagioni sportive 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 e 2022-2023;

11. articoli di stampa pubblicati nelle date del 9.9.2022, 10.9.2022 ed 11.9.2022;

12. estratto storico di tesseramento del sig. Andrea Cariola;

13. estratto storico di tesseramento del sig. Vincenzo Cosa;

14. estratto storico di tesseramento del sig. Bruno Nocito;

15. richiesta di archiviazione del 10.11.2022 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza nell’ambito del procedimento penale inscritto al n. 4107/2021 RGNR;

16. verbale di audizione resa in data 18.10.2022 dal sig. Kevin Marulla, socio della Marca s.r.l.;

17. verbale di audizione resa in data 25.10.2022 dal sig. Andrea Cariola, presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. Marca Football Club;

18. verbale di audizione resa in data 3.11.2022 dalla sig.ra Antonella Mirabella, socio della SSD Marca s.r.l.;

19. verbale di audizione resa in data 3.11.2022 dalla sig.ra Ylenia Marulla, socio della SSD Marca s.r.l.;

20. verbale di audizione resa in data 12.12.2022 dal sig. Vincenzo Cosa, socio della SSD Marca s.r.l.;

21. verbale di audizione resa in data 29.12.2022 dal sig. Mario Nocito, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.C.D. Sant’Agata di Esaro;

22. verbale di audizione resa in data 7.1.2023 dal sig. Bruno Nocito, all’epoca dei fatti vicepresidente della A.C.D. Sant’Agata di Esaro.

Ritenuto che dagli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite è emerso quanto segue.

Nel corso della stagione sportiva 2018 3 2019 il sig. Andrea Cariola, in qualità di presidente dotato di poteri di rappresentanza della S.S.D. Marca s.r.l., con il contributo del sig. Vincenzo Cosa, all’epoca dei fatti socio titolare di una quota pari ad un terzo del capitale sociale della S.S.D. Marca s.r.l, ha posto in essere atti diretti alla fusione tra le società S.S.D. Marca s.r.l. ed A.C.D. Sant’Agata di Esaro, che ha dato origine alla A.S.D. Marca Football Club.

Tanto è avvenuto a totale insaputa degli altri soci della S.S.D. Marca s.r.l., sigg.ri Antonella Mirabelli, Kevin Marulla ed Ylenia Marulla, in quanto non convocati e non presenti all’assemblea straordinaria disgiunta tenutasi presso la sede della S.S.D. Marca s.r.l. in data 7.6.2019, che ha deliberato la predetta fusione.

I fatti sopra riferiti trovano conferma nelle dichiarazioni rese dal sig. Kevin Marulla, titolare unitamente alle sigg.re Antonella Mirabelli ed Ylenia Marulla di una quota indivisa pari ad un terzo del capitale sociale della S.S.D. Marca s.r.l., il quale in sede di propria audizione da parte della Procura Federale del 18.10.2022 ha riferito testualmente: “il sottoscritto e gli altri soci del Marca s.r.l., Marulla Ylenia e Mirabelli Antonella, non ha mai saputo nulla in quanto mai convocato dall’Assemblea”.

Le stesse circostanze, inoltre, sono state confermate anche dalle sigg.re Antonella Mirabelli ed Ylenia Marulla in sede di loro audizione da parte della Procura Federale del 3.11.2022, in occasione delle quali le stesse hanno rispettivamente dichiarato: “non mi è mai stato comunicato nulla né ho mai ricevuto convocazioni di assemblea aventi ad oggetto la fusione”, “mai mi è stato possibile esercitare i miei diritti di socia della S.S.D. Marca s.r.l.”.

Dal verbale di assemblea straordinaria disgiunta della S.S.D. Marca s.r.l. tenutasi in data 7.6.2019, acquisito agli atti del procedimento, emerge che tale assemblea si è svolta con la sola presenza dei sigg.ri Andrea Cariola e Vincenzo Cosa e che la delibera che ha disposto la fusione tra la società S.S.D. Marca s.r.l. e la società A.C.D. Sant’Agata di Esaro, con conseguente creazione della A.S.D. Marca Football Club, è stata adottata a totale insaputa dei soci Kevin Marulla, Ylenia Marulla ed Antonella Mirabelli.

A quanto precede, poi, deve aggiungersi che il sig. Andrea Cariola, in qualità di presidente dotato di poteri di rappresentanza della neo costituita A.S.D. Marca Football Club, ha richiesto ed ottenuto dal Comitato Regionale Calabria della L.N.D. la ratifica della fusione tra le società S.S.D. Marca s.r.l. ed A.C.D. Sant’Agata di Esaro, attestando in maniera non veridica la regolarità del procedimento che ha condotto alla creazione della nuova società A.S.D. Marca Football club.

Dagli elementi acquisiti, infatti, emerge pacificamente che con Comunicato Ufficiale n. 29 del 10.9.2019 il Comitato Regionale Calabria della L.N.D. ha ratificato la domanda di fusione fra le società S.S.D. Marca s.r.l. ed A.C.D.

Sant’Agata di Esaro, presentata in data 17.6.2019 unitamente ai rispettivi verbali delle assemblee straordinarie disgiunte del 7.6.2019 e 10.6.2019 ed al verbale di assemblea congiunta dell’11.6.2019, nonché allo statuto sociale della neo costituita A.S.D. Marca Football club, regolarmente affiliata alla F.I.G.C..

Dagli ulteriori riscontri probatori acquisiti agli atti del procedimento, inoltre, è emerso che il sig. Andrea Cariola, nel corso della stagione sportiva 2018 3 2019 ed in particolare in data 29.4.2019, in qualità di presidente dotato di poteri di rappresentanza della neo costituita A.S.D. Marca Football Club ed a totale insaputa dei soci della S.S.D. Marca s.r.l. sigg.ri Kevin Marulla, Ylenia Marulla ed Antonella Mirabelli, ha richiesto al Comune di Cosenza il trasferimento in favore della società A.S.D. Marca Football Club della concessione dell’impianto sportivo “E. Morrone” sito in Cosenza, precedentemente affidato in gestione dalla predetta Amministrazione Comunale alla S.S.D. Marca s.r.l. con contratto del 3.8.2006 per la durata di anni 15 (quindici), scaduto in data 7.8.2021 e prorogato ai sensi dell’art. 10 ter del D.L. 25 maggio 2021 n. 73 sino alla data del 31.12.2023.

Dagli atti del procedimento emerge, pertanto, che la A.S.D. Marca Football Club, a decorrere dalla stagione sportiva 2019 3 2020, seppur soggetto giuridico distinto dalla S.S.D. Marca s.r.l. e pertanto non legittimato ad utilizzare un impianto sportivo affidato in concessione ad altra società se non a fronte di una nuova procedura ad evidenza pubblica da parte dell’Amministrazione Comunale così come anche esplicitato nel provvedimento di archiviazione disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza nell’ambito del procedimento penale inscritto al n. 4107/2021 RG, ha utilizzato l’impianto sportivo E. Morrone sito in Cosenza del tutto illegittimamente, in quanto ancora nella disponibilità della società S.S.D. Marca s.r.l. sino alla scadenza della proroga (31.12.2023). Ad ulteriore riprova di quanto fin qui esposto, poi, agli atti del procedimento sono stati acquisiti i nulla osta alla disponibilità del campo di giuoco rilasciati alla A.S.D. Marca Football Club a fronte di richiesta della stessa nelle stagioni sportive 2019 3 2020, 2020 3 2021 e 2021 3 2022; nelle richieste appena citata, in particolare, la A.S.D. Marca Football Club si dichiara proprietaria gestore dell’impianto sportivo affidato in concessione alla S.S.D. Marca s.r.l. (matricola n.919782);

Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Giulia Conti;

Visto l'art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva;

DEFERIVA

innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria:

1. il sig. Andrea Cariola, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della SSD Marca s.r.l. nonché, a decorrere dalla stagione sportiva 2019 3 2020, presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. Marca Football Club;

2. il sig. Vincenzo Cosa, all’epoca dei fatti socio titolare di una quota pari ad un terzo del capitale sociale della SSD Marca s.r.l.;

3. la società A.S.D. Marca Football Club; per rispondere delle violazioni in epigrafe descritte.

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 03 aprile 2023 è comparso davanti a questo Tribunale Federale  Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Francesco Tropepi

Nessuno è comparso per i deferiti..

LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il Sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie:

1. per il Sig. Andrea Cariola 8 mesi inibizione: l'inibizione;

2. il Sig. Vincenzo Cosa 6 mesi di inibizione;

3. la Società A.S.D. Marca Football Club  € 800,00 di ammenda.

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell'illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento, sopra trascritta.

In merito alle sanzioni da irrogarsi, preso atto delle richieste del Sostituto Procuratore Federale;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale irroga:

- per il Sig. Andrea CARIOLA,  l'inibizione per OTTO (8) mesi;

- per il Sig. Vincenzo COSA, l’inibizione di QUATTRO (4) mesi;

- per la Società A.S.D. MARCA FOOTBALL CLUB  800,00 di ammenda; dichiara la chiusura del procedimento.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it