C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 138 del 04.04.2023 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N° 7 a carico di: COMITO CRISTIAN nato il 23.3.1990 per rispondere: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva;

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N° 7 a carico di:  COMITO CRISTIAN nato il 23.3.1990  per rispondere: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva;

IL DEFERIMENTO

Il Procuratore Federale Interregionale,  letti gli atti dell’attività istruttoria espletata nel procedimento disciplinare n. 329 pfi 22-23, avente ad oggetto: “Accertamenti in ordine all’inoltro in data 19.10.2022, tramite l’applicazione Instagram, di un messaggio dal sig. Cristian Comito, calciatore tesserato per la società ASD Rocca di Neto 1966, all’arbitro della gara Rocca di Neto - Nuova Aiello del 16.10.2022, valevole per il Campionato di Prima Categoria Gir. B, LND Comitato Regionale Calabria;

Esaminati i documenti acquisiti nel corso dell’attività istruttoria svolta, che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;

Vista la Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata;

Rilevato che nel corso dell’attività istruttoria svolta sono stati acquisti documenti, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa:

1) copia della nota del 3.11.2022, del Presidente del Comitato Regionale Calabria LND, con i seguenti allegati:  - e mail del 22.10.2022 del Presidente della Sezione AIA di Lamezia Terme, con allegata comunicazione dell’arbitro effettivo sig. Cristian Mazza del 20.10.2022;

2) foglio censimento della società ASD Rocca di Neto 1966 per la stagione sportiva 2022 - 2023;

3) estratto storico di tesseramento del calciatore sig. Cristian Comito;

4) referto arbitrale della gara Rocca di Neto 3 Nuova Aiello del 16.10.2022, valevole per il girone B del campionato di Prima Categoria della regione Calabria;

5) copia autenticata del messaggio ricevuto dall’arbitro sig. Cristian Mazza;

6) verbale di audizione del 29.12.2022 del sig. Cristian Comito, calciatore tesserato per la ASD Rocca di Neto 1966; 

7) verbale di audizione del sig. Toscano Vincenzo, dirigente accompagnatore tesserato per la ASD Rocca di Neto 1966, del 29.12.2022;

Ritenuto che dagli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite è emerso quanto segue:

Il sig. Cristian Comito, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Rocca di Neto 1966, in data 19.10.2022, ha inviato, tramite l’applicazione “Instagram”, un messaggio all’arbitro della gara Rocca di Neto 3 Nuova Aiello del 16.10.2022 del seguente testuale tenore: “… Grandissimo moccioso che non sei altro, se volevi fare il protagonista non facevi L’arbitro per andare in giro per la Calabria e rovinare le persone … cambia sport, Perché ti è andata bene che ti sei trovato a Rocca di Neto dove siamo tutte persone per bene ma se ti fossi trovato in qualsiasi altro campo con quella strafottenza, aria di superiorità e carattere pungente proprio per far innervosire le persone che fanno sacrifici la domenica e non come te viziatello con il  paparino che ti deve accompagnare per andare a fare lo schifo più assoluto per i campi della regione e poverino lo metti pure a disagio, penso che un paio di schiaffi li avresti presi & tutte quelle giornate hai dato senza esserci stata partita neanche un azione violenta né nei tuoi confronti né verso gli avversari ..”.

Il messaggio inviato è certamente e palesemente contrario al dovere di tenere comportamenti rispettosi dei principi di lealtà, probità e correttezza in qualsiasi rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, così come sancito dall’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva.

Le espressioni utilizzate, infatti, contengono espressioni gravemente offensive per il destinatario delle stesse, in quanto contenenti appellativi ed espressioni palesemente ingiuriose, oltre che addirittura giustificative di eventuali gesti di violenza qualora si fossero verificati.

Le espressioni utilizzate dal sig. Comito, poi, esprimono in maniera evidente risentimento e disprezzo nei confronti dell’arbitro, così come emerge, in particolare, dalle seguenti locuzioni utilizzate: “…grandissimo moccioso..”, “…con quella strafottenza…”, “…aria di superiorità e carattere pungente…” “…piccola persona…,”…viziatello con il paparino che ti deve accompagnare per andare a fare lo schifo più assoluto per i campi della regione e poverino lo metti pure a disagio…,”…penso che un paio di schiaffi li avresti presi…”. 

Le espressioni, utilizzate, inoltre, rientrano all’evidenza nella categoria delle cd. “ hate words ” (parole usate per ferire), e come tali hanno un carattere manifestamente insultante ed offensivo dell’altrui persona.

Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Francesco Tropepi;

Visto l'art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva;

DEFERIVA

innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria:

- il Sig. COMITO CRISTIAN, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Rocca di Neto 1966: per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso in data 19.10.2022, inviato un messaggio attraverso l’applicazione “Istagram” all’arbitro della gara Rocca di Neto 3 Nuova Aiello del 16.10.2022, valevole per il girone B del campionato di Prima Categoria della regione Calabria, del seguente testuale tenore: “… Grandissimo moccioso che non sei altro, se volevi fare il protagonista non facevi L’ arbitro per andare in giro per la Calabria e rovinare le persone … cambia sport, Perché ti è andata bene che ti sei trovato a Rocca di Neto dove siamo tutte persone per bene ma se ti fossi trovato in qualsiasi altro campo con quella strafottenza, aria di superiorità e carattere pungente proprio per far innervosire le persone che fanno sacrifici la domenica e non come te viziatello con il paparino che ti deve accompagnare per andare a fare lo schifo più assoluto per i campi della regione e poverino lo metti pure a disagio, penso che un paio di schiaffi li avresti presi … tutte quelle giornate hai dato senza esserci stata partita neanche un azione violenta né nei tuoi confronti né verso gli avversari …”;  

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 03 aprile 2023 è comparso davanti a questo Tribunale Federale  Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Francesco Tropepi.

E,' altresì, comparso il Sig. Cristian Comito.

LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il Sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie:

per  il Sig. Comito Cristian la squalifica di quattro giornate da scontarsi nel campionato in corso.

Il deferito ha chiesto applicarsi la sanzione minima.

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell'illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento, sopra trascritta.

In merito alle sanzioni da irrogarsi, il Tribunale evidenzia che la sanzione richiesta dal Sostituto Procuratore Federale è eccessiva rispetto ai fatti contestati, tenuto anche conto che il deferito ha dimostrato di aver compreso la gravità della condotta posta in essere, facendone ammenda. 

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale irroga:

al Sig.  COMITO Cristian  la squalifica di  TRE giornate di squalifica da scontare nel campionato in corso; dichiara la chiusura del procedimento.

 

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