LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2022/2023 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 325 del 26.04.2023 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Eduardo NARDINI/SSD ARL RENDE CALCIO 1968

 

RICORSO DEL CALCIATORE Eduardo NARDINI/SSD ARL RENDE CALCIO 1968

La C.A.E. riunitasi in data 29.03.2023 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Eduardo Nardini, regolarmente notificato a mezzo p.e.c. in data 19.12.2022 ed inviato a questa Commissione in data 17.02.2023

PRESO ATTO

della costituzione in giudizio del ricorrente tramite il proprio legale nonché della mancata costituzione della società in parola

VALUTATA

la documentazione pervenuta di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione e udita la sola parte ricorrente presente all’udienza fissata attraverso il proprio difensore

OSSERVA

quanto segue:

Il ricorrente ha adito codesta Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un accordo economico biennale stipulato ai sensi dell'art. 94 ter delle N.O.I.F. con la società Ssd arl Rende Calcio 1968, militante nel campionato di serie D, in relazione alle stagioni sportive 2021/2022 e 2022/2023, con decorrenza dal 31.12.2021 al 30.06.2023, per un compenso annuo lordo di Euro 9.000,00 per la prima stagione (2021/2022) e di Euro 20.000,00 per la seconda stagione (2022/2023). Lo stesso espone di aver adempiuto a tutti i suoi obblighi, ma di aver ricevuto dalla società, con esclusivo riferimento alla sola prima stagione sportiva di cui sopra, la minor somma di Euro 8.000,00, con la conseguenza che sarebbe creditore nei confronti della stessa del residuo importo di Euro 1.000,00, di cui in questa sede chiede il pagamento.

Preliminarmente, va rilevato che sono state adempiute le prescrizione dettate dall'art. 28, commi 3 e 4, del Regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa. Nel merito, va osservato che la società Ssdarl Rende Calcio 1968, pur ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio non contestando, pertanto, la debenza delle somme vantate dal ricorrente, le quali risultano documentalmente provate per mezzo dell'accordo economico sottoscritto in data 30.12.2021 e regolarmente depositato presso la LND in data 28.01.2022.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la causali di cui in motivazione, dichiara la contumacia della società Ssd arl Rende Calcio 1968, accoglie integralmente la domanda formulata dal ricorrente e, per l'effetto, condanna la predetta società al pagamento in favore del sig. Eduardo Nardini della somma di Euro 1.000,00 (mille/00), da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'IBAN bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.

Ordina alla predetta società di comunicare al Comitato Regionale Calabria i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'dentità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dal 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it