LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2022/2023 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 325 del 26.04.2023 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Mattia DE RIGO/A.S.D.SONA CALCIO
RICORSO DEL CALCIATORE Mattia DE RIGO/A.S.D.SONA CALCIO
La C.A.E. riunitasi in data 29.03.2023 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Matteo De RIgo, regolarmente notificato a mezzo p.e.c. in data 20.01.2023 alla società A.S.D. Sona Calcio ed inviato a questa Commissione in data 17.02.2023
PRESO ATTO
della costituzione in giudizio del ricorrente tramite il proprio legale nonché della mancata costituzione della società in parola
VALUTATA
la documentazione pervenuta di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione e udita la sola parte ricorrente presente all’udienza fissata attraverso il proprio difensore
OSSERVA
quanto segue:
Il ricorrente ha adito codesta Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un accordo economico annuale stipulato ai sensi dell'art. 94 ter delle N.O.I.F. con la società A.S.D. Sona Calcio, militante nel campionato di serie D, in relazione alla stagione sportiva 2022/2023, con decorrenza a far data dal 01.07.2022 fino al 30.06.2023, per un compenso annuo lordo di Euro 10.000,00 oltre il rimborso forfettario delle spese per il vitto e l'alloggio, per tutta la durata dell'accordo, nella misura stabilita e concordata pari ad Euro 8.000,00. Lo stesso espone di aver adempiuto a tutti i suoi obblighi, ma di aver ricevuto dalla società, fino al 07.12.2022 – data in cui è stato tesserato con altro sodalizio sportivo, l'U.C. Montecchio Maggiore srl – la minor somma di Euro 3.600,00 invece della somma complessivamente dovuta pari ad Euro 7.889,60, calcolata sulla base dei giorni di effettivo tesseramento (160 gg); pertanto, tenuto conto dell'importo già percepito, sarebbe creditore nei confronti della società anzidetta del residuo importo di Euro 4.289,60, di cui in questa sede chiede il pagamento.Preliminarmente, va rilevato che sono state adempiute le prescrizione dettate dall'art. 28, commi 3 e 4, del Regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa. Nel merito, va osservato che la società A.S.D. Sona Calcio, pur ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio non contestando, pertanto, la debenza delle somme vantate dal ricorrente, le quali risultano documentalmente provate per mezzo dell'accordo economico sottoscritto e regolarmente depositato presso la LND. Ciò premesso, la Commissione ritiene equa e corretta la determinazione dell'importo dovuto in favore del calciatore, così come dallo stesso effettuata nel ricorso introduttivo; ed infatti, considerato che il calciatore è stato tesserato a far data dal 01.07.2022 e fino al 07.12.2022 (160 gg complessivi), gli importi dovuti sono i seguenti: a) TOTALE COMPENSO E INDENNITA' EX ART. 4= € 18.000,00 : 365 gg durata contratto = € 49,31 importo giornaliero x 160 gg di tesseramento = € 7.889,60 - € 3.600,00 già percepiti = CREDITO RESIDUO € 4.289,60.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la causali di cui in motivazione, dichiara la contumacia della società A.S.D. Sona Calcio, accoglie integralmente la domanda formulata dal ricorrente e, per l'effetto, condanna la predetta società al pagamento in favore del sig. Matteo De Rigo della somma di Euro € 4.289,60 (quattromiladuecentottantanove/60), da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'IBAN bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.
Ordina alla predetta società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'dentità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.