C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 101 del 26.04.2023 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. G.S. PIOPPA Avverso squalifica del calciatore Giuseppe Girardi per tre giornate di gara, squalifica dell’allenatore Mirco Piraccini per tre giornate di gara ed ammenda di EUR 100,00 a carico della società Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Forlì – Cesena pubblicata nel C.U. nr. 80 del 19.04.2023. Gara: Collinello / GS Pioppa del 16.04.2023

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. G.S. PIOPPA Avverso squalifica del calciatore Giuseppe Girardi per tre giornate di gara, squalifica dell’allenatore Mirco Piraccini per tre giornate di gara ed ammenda di EUR 100,00 a carico della società Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Forlì - Cesena pubblicata nel C.U. nr. 80 del 19.04.2023. Gara: Collinello / GS Pioppa del 16.04.2023

La Società ASD GS PIOPPA propone rituale reclamo avverso i sopra menzionati provvedimento disciplinari ritenendoli eccessivamente afflittivi in ragione di quanto realmente avvenuto dopo il fischio finale della gara in parola. Al riguardo la reclamante sostiene che a fine partita ci sarebbe stata una discussione tra l’arbitro e i tesserati di entrambe le compagini in merito alle decisioni tecniche assunte durante la direzione dell’incontro e che in tale circostanza il proprio calciatore Girardi, sostenuto dal tecnico Piraccini, avrebbe reagito a una frase provocatoria pronunciata dallo stesso ufficiale di gara, ma lo avrebbe fatto solo verbalmente e senza mettere in discussione l’imparzialità della direzione arbitrale. La società PIOPPA nega altresì che nella suddetta discussione siano intervenuti i propri sostenitori e per le motivazioni coma sopra succintamente riassunte chiede una congrua riduzione delle sanzioni disposte dal Giudice sportivo manifestando l’esigenza di avere in merito una decisione il più rapida possibile in vista dell’importanza degli impegni sportivi che si accinge ad affrontare nella fase finale e dunque cruciale del campionato che sta disputando..Letto il reclamo e presi in rassegna gli atti ufficiali, la Corte rileva in primo luogo che la squalifica dell’allenatore Piraccini, per quanto il Giudice di Forlì-Cesena l’abbia inopportunamente disposta a giornate invece che a tempo, va considerata per analogia tra i provvedimenti non impugnabili in ambito regionale della LND perché di durata non superiore al mese (articolo 137, comma 2, lettera b, CGS). Per la parte relativa alla squalifica del proprio tecnico il reclamo della società PIOPPA non può dunque essere esaminato e va dichiarato inammissibile. Per quanto riguarda il calciatore Girardi, dagli atti ufficiali risulta che costui ha tenuto una condotta sicuramente irriguardosa nei confronti dell’ufficiale di gara e il fatto che tale comportamento sia stato realizzato a fine partita costituisce una circostanza aggravante che giustifica la squalifica per tre giornate deliberata dal Giudice sportivo in piena conformità a quanto disposto dall’articolo 36 comma 1 lettera a del CGS.

La Corte ritiene che anche l’ammenda di EUR 100,00 inflitta a carico della società reclamante per le intemperanze dei propri sostenitori avvenute sempre a fine partita, sia il frutto di una corretta interpretazione delle risultanze ufficiali fatta da parte del Giudice sportivo di primo grado.

P Q M

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale del CRER rigetta il reclamo in epigrafe.

Pone a carico della società ASD GS PIOPPA il pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato in sede di reclamo.

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