C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 101 del 26.04.2023 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. CALCIO ZOLA PREDOSA Avverso squalifica dell’allenatore Lorenzo Palmieri fino al 9 luglio 2023 Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Reggio Emilia pubblicata nel C.U. nr. 82 del 12.04.2023. Gara: Fiorenzuola / Zola Predosa del 09.04.2023

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. CALCIO ZOLA PREDOSA Avverso squalifica dell’allenatore Lorenzo Palmieri fino al 9 luglio 2023

Delibera del Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Reggio Emilia pubblicata nel C.U. nr. 82 del 12.04.2023. Gara: Fiorenzuola / Zola Predosa del 09.04.2023

 La società ASD CALCIO ZOLA PREDOSA propone rituale reclamo avverso la squalifica inflitta all’allenatore Sig. Lorenzo Palmieri ammettendo che quest’ultimo ha avuto un acceso diverbio con un assistente dell’arbitro che prima dell’avvio della gara ne aveva chiesto l’allontanamento dall’area degli spogliatoi, ma sostenendo che la condotta tenuta dal proprio tecnico sia dipesa “da una chiara, evidente e oggettiva violazione, da parte degli organizzatori del torneo per il tramite dell’assistente dell’arbitro, delle norme previste dal Codice di Giustizia Sportiva in merito all’automatismo delle sanzioni a carico dei tecnici e dei dirigenti tesserati”. Rileva al riguardo la reclamante che il Sig. Palmieri aveva sì subito un provvedimento disciplinare durante una precedente gara disputatasi il 4 Aprile 2023 contro il Picardo Traversetolo, ma che, siccome il Codice di Giustizia Sportiva non stabilisce automatismi a riguardo delle squalifiche di tecnici e dirigenti, nella data della competizione di cui trattasi la relativa squalifica non era ancora entrata in vigore e dunque non poteva produrre effetti di sorta in quanto pubblicata nel Comunicato Ufficiale del successivo 12 aprile 2023. Il fatto che l’invito rivolto al proprio allenatore ad abbandonare l’area spogliatoi sia stato, per la suddetta ragione, ingiusto e immotivato, viene addotto dalla reclamante come causa giustificativa della successiva condotta assunta dallo stesso Sig. Palmieri per il quale viene dunque richiesta una congrua riduzione della squalifica inflittagli dal Giudice sportivo di primo grado.

Sulla scorta della lettura degli atti ufficiali questa Corte valuta le argomentazioni addotte dalla società Calcio Zola Predosa inconferenti e come tali prive di pregio per cui ritiene che il relativo reclamo non possa trovare accoglimento. Dal rapporto arbitrale e in particolare dal supplemento redatto dall’assistente del direttore di gara risulta infatti che il vero e unico motivo in forza del quale è stato richiesto l’allontanamento del tecnico Sig. Palmieri dall’area spogliatoi risiede nel fatto che questi non era indicato nella distinta di gara presentata dalla società Calcio Zola Predosa prima dell’inizio della partita e che, pertanto, egli non aveva alcun titolo che ne legittimasse la presenza in quell’area riservata.

A giudizio di questa Corte sportiva d’appello la reazione aggressiva, irrispettosa, ingiuriosa e che si è anche anche concretizzata in un contatto fisico con il l’assistente dell’arbitro, realizzata dal Sig. Palmieri come tecnico tesserato con la società Calcio Zola Predosa, non trova giustificazioni di sorta e merita la squalifica nei termini disposti dal Giudice sportivo di Reggio Emilia.

P Q M

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale del CRER rigetta il reclamo in epigrafe. Pone a carico della società ASD CALCIO ZOLA PREDOSA il pagamento del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva non versato in sede di reclamo

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