C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 101 del 13/04/2023 – Delibera – Deferimento TFT–SD 14/2022-2023 del PROCURATORE FEDERALE a carico di: Roberto FEREGOTTO, Massimiliano ROSSI, Enis DELJIU, Michele FABBRO, Igor VIDONI, ASD NUOVA OSOPPO

Deferimento TFT–SD 14/2022-2023 del PROCURATORE FEDERALE a carico di: Roberto FEREGOTTO, Massimiliano ROSSI, Enis DELJIU, Michele FABBRO, Igor VIDONI, ASD NUOVA OSOPPO

Il deferimento. Con atto del 9 marzo 2023, la Procura Federale ha deferito avanti al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia il sig. ROBERTO FEREGOTTO, il sig. MASSIMILIANO ROSSI, il sig. ENIS DELJIU, il sig. MICHELE FABBRO, il sig. IGOR VIDONI e la società ASD NUOVA OSOPPO, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, per le seguenti condotte: 1- il Sig. ROBERTO FEREGOTTO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Nuova Osoppo, per la violazione del disposto di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 34, comma 3 lett. b), delle N.O.I.F. <>; 2 - il Sig. MASSIMILIANO ROSSI, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società ASD Nuova Osoppo, per la violazione del disposto di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 34, comma 3 lett. b), delle N.O.I.F. <>; 3 - il Sig. ENIS DELJIU, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASD Nuova Osoppo, per la violazione del disposto di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 34, comma 3 lett. b), delle N.O.I.F. <>; 4 - il Sig. MICHELE FABBRO, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASD Nuova Osoppo, per la violazione del disposto di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 34, comma 3 lett. b), delle N.O.I.F. <>; 5 - il Sig. IGOR VIDONI, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASD Nuova Osoppo, per la violazione del disposto di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 34, comma 3 lett. b), delle N.O.I.F. <>; 6 - la società ASD NUOVA OSOPPO a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Roberto Feregotto, Massimiliano Rossi, Enis Deljiu, Michele Fabbro e Igor Vidoni, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione. La convocazione. Pervenuti gli atti alla Segreteria di questo TFT, con decreto del 13 marzo 2023 è stata fissata l’udienza del 29.03.2023.

Il dibattimento. Alla riunione del 29.03.2023 dinanzi al TFT è comparsa la Procura Federale in persona del dott. Luca Ricatto, nonché l’avv. Matteo Piccinin, che ha depositato procura a rappresentare i sigg.ri Roberto FEREGOTTO, Massimiliano ROSSI, Enis DELJIU, Michele FABBRO, Igor VIDONI nonché la ASD NUOVA OSOPPO. Il rappresentante della Procura Federale, dott. Luca Ricatto, preliminarmente richiamando gli esiti delle indagini compiute, ha concluso nei seguenti termini: - quanto al sig. Roberto Feregotto, 4 (quattro) mesi di inibizione; - quanto al sig. Massimiliano Rossi, 4 (quattro) mesi di inibizione; - quanto al sig. Enis Deljiu, 4 (quattro) giornate di squalifica (campionato di competenza); - quanto al sig. Michele Fabbro, 4 (quattro) giornate di squalifica (campionato di competenza); - quanto al sig. Igor Vidoni, 4 (quattro) giornate di squalifica (campionato di competenza); - quanto alla ASD Nuova Osoppo, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, euro 350,00 di ammenda e 2 punti di penalizzazione, da scontarsi nel campionato in corso. Per i deferiti l’avv. Matteo Piccinin ha innanzitutto evidenziato trattarsi della prima affiliazione della ASD Nuova Osoppo alla FIGC ed il Presidente della Società si era, quindi, appoggiato alla Federazione per le pratiche amministrative, apprendendo fosse sufficiente l’invio della modulistica prevista per poter regolarmente schierare i calciatori. L’avv. Piccinin proseguiva affermando che il lunedì 19.09.2022 erano stati inviati alla Federazione i certificati di maturità psico fisica e che la prima gara si era svolta il 21.09.2022 e, pertanto, la società, in buona fede, aveva confidato nella regolarità delle rispettive posizioni. A tal proposito, veniva messa a disposizione del Tribunale la PEC del 19.09.2022, con cui i certificati erano stati trasmessi. Con specifico riguardo alla posizione del Presidente, sig. Feregotto, ne evidenziava la totale assenza di personale responsabilità circa l’addebito, da ritenersi riferito a pratiche amministrative di tesseramento di altrui competenza. In relazione ai calciatori, sigg.ri Enis DELJIU, Michele FABBRO e Igor VIDONI, l’avv. Piccinin rappresentava come gli stessi avessero confidato nelle rassicurazioni della Società circa il fatto che la loro partecipazione alle gare fosse regolare. Infine, quanto all’accompagnatore, sig. Massimiliano ROSSI, lo stesso non potrebbe essere chiamato a rispondere, in quanto la scelta dei calciatori da schierare gli veniva sottoposto dall’allenatore. L’avv. Piccinin concludeva, pertanto, chiedendo per tutti i deferiti il proscioglimento dai rispettivi addebiti. La motivazione. La vicenda trae origine dalla condotta della ASD Nuova Osoppo, la quale avrebbe schierato in posizione irregolare i calciatori sigg.ri Enis DELJIU, Michele FABBRO e Igor VIDONI nelle gare MAJANESE – NUOVA OSOPPO del 21.09.2022 e NUOVA OSOPPO – GRIGIONERI SAVORGNANO del 25.09.2022, valevoli per il campionato di Seconda Categoria, in quanto privi dell’attestato di maturità psico fisica. Notificato a tutti gli interessati l’avviso di conclusione delle indagini, la Procura Federale disponeva il deferimento dei sigg.ri Roberto FEREGOTTO, Massimiliano ROSSI, Enis DELJIU, Michele FABBRO, Igor VIDONI e della società ASD NUOVA OSOPPO per rispondere ciascuno degli addebiti loro rispettivamente ascritti come specificati nei capi di incolpazione sopra trascritti. Tanto premesso, venendo ad affrontare in diritto le distinte posizioni degli incolpati ritiene questo TFT, relativamente al sig. Massimiliano ROSSI, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società ASD Nuova Osoppo, che lo stesso debba ritenersi responsabile della violazione del disposto di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 34, comma 3 lett. b), delle N.O.I.F., per aver sottoscritto le distinte di gara consegnate agli arbitri in occasione delle gare MAJANESE – NUOVA OSOPPO del 21.09.2022 e NUOVA OSOPPO – GRIGIONERI SAVORGNANO del 25.09.2022 che riportavano i nominativi dei calciatori sigg.ri Enis DELJIU, Michele FABBRO e Igor VIDONI, i quali, tuttavia, erano privi dell’attestato di maturità psico fisica necessario per la partecipazione alle predette gare.

Infatti, l’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. indica chiaramente che i calciatori “giovani” tesserati che abbiano compiuto il 15° anno di età possono partecipare alle attività agonistiche organizzate dalle Leghe purché autorizzati dal Comitato Regionale. La norma è altrettanto chiara nello stabilire che affinché l’autorizzazione possa essere concessa è necessario presentare, oltre al certificato di idoneità specifica all’attività agonistica, anche la relazione di un medico sociale, o, in mancanza, di altro sanitario, che attesti la raggiunta maturità psico-fisica del calciatore. Pertanto, affinché un giocatore possa essere schierato in una gara non è sufficiente che la relazione attestante la raggiunta maturità psico-fisica sia stata resa in data antecedente alla partita in questione, ma occorre altresì attendere la pubblicazione sul Comunicato Ufficiale della relativa autorizzazione. Dunque, il fatto che le relazioni in questione siano state rese rispettivamente in data 15.09.2022 per quanto riguarda Michele FABBRO e Igor VIDONI e in data 16.09.2022 per quanto riguarda Enis DELJIU e poi trasmesse alla Federazione con PEC del 19.09.2022, non è bastevole ad escludere la responsabilità del sig. ROSSI, dirigente accompagnatore che ha firmato le distinte delle gare in questione, svolgendo i compiti (con le connesse responsabilità) previsti dall’art. 61 N.O..I.F. e soggetto che ben avrebbe dovuto conoscere tanto la norma in questione, in vigore ormai da anni e non di nuova introduzione, quanto il fatto che l’autorizzazione – relativa a calciatori della cui giovane età non poteva non avvedersi, disponendo dei rispettivi documenti – non fosse ancora stata pubblicata nel Comunicato Ufficiale. Quanto al sig. Massimiliano ROSSI, pertanto, il TFT ritiene corretta l’irrogazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di inibizione. Per quanto concerne, invece, i calciatori, tutti minorenni, il TFT ritiene che la responsabilità degli stessi possa essere valutata in misura ridotta, valorizzando la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti nel caso di specie, ossia l’essersi adoperati affinché la relazione attestante la raggiunta maturità psico-fisica venisse loro rilasciata antecedentemente alla prima partita di campionato e l’aver confidato in buona fede nel fatto che la Società avesse correttamente espletato tutte le procedure amministrative affinché la loro partecipazione alle predette gare fosse regolare. Pertanto, in relazione ai sigg.ri Michele FABBRO, Igor VIDONI ed Enis DELJIU, il TFT ritiene congrua e corretta l’irrogazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica, da scontarsi nel campionato di competenza. Quanto, invece, al sig. FEREGOTTO, all’epoca dei fatti contestati presidente della ASD Nuova Osoppo, il TFT ritiene di non accogliere le richieste formulate nei suoi confronti. Come già ripetutamente affermato da questo Tribunale in propri precedenti pronunciamenti (cfr. C.U. C.U. del Comitato Regionale FIGC FVG n. 74 del 19.3.2021; C.U. del Comitato Regionale FIGC FVG n. 90 del 06.02.2020; si vedano altresì C.U. del Comitato Regionale FIGC FVG n. 95 del 08.03.2019 e C.U. del Comitato Regionale FIGC FVG n. 149 del 25.06.2018), che hanno avuto la autorevole condivisione della Corte Federale d’Appello (rif. IV Sez., n. 064/2019-2020 Registro Decisioni del 10.03.2020), non è consentito nel vigente Ordinamento Sportivo ravvisare in via pretoria forme di responsabilità diverse da quelle previste, né estendere l’applicazione di regole di condotta aventi precisi destinatari, a soggetti ulteriori rispetto a quelli per le quali sono dettate, in assenza di prova che l’interessato abbia personalmente consentito il comportamento violativo della norma ovvero che abbia tenuto la lamentata condotta omissiva, la quale non può in nessun modo surrettiziamente atteggiarsi alla stregua di una sorta di responsabilità oggettiva, non prevista per le persone fisiche. Dunque, come già in più occasioni rimarcato, al Presidente della Società non possono essere indistintamente e apoditticamente estese responsabilità per fatto altrui. Nel caso specifico non risulta che il sig. FEREGOTTO si occupasse direttamente e personalmente delle pratiche relative ai tesseramenti, né vi è prova che fosse a conoscenza dell’impiego di giovani calciatori per i quali non fossero state ancora completate le relative pratiche autorizzatorie. Il TFT ritiene, inoltre, di dover valorizzare il fatto che la ASD Nuova Osoppo fosse società di nuova costituzione e che il la Società, rivoltosi alla Federazione per conoscere gli adempimenti da dover porre in essere, avesse in buona fede confidato che le pratiche relative ai tesseramenti fossero state positivamente completate.

Se il sig. FEREGOTTO va dunque personalmente prosciolto in forza di tutte le superiori considerazioni, va invece riconosciuta la responsabilità (diretta e oggettiva) della ASD Nuova Osoppo. In particolare, considerata la richiesta della Procura Federale di irrogazione dell’ammenda di euro 350,00 (trecentocinquanta) oltre a 2 (due) punti di penalizzazione, tenuto conto del fatto che la Società si era comunque attivata per completare la documentazione necessaria ai tesseramenti dei tre giocatori in questione e aveva provveduto ad inviare a mezzo PEC in data 19.09.2022, e dunque antecedentemente alla prima partita disputatasi il 21.09.2022, il TFT Friuli Venezia Giulia ritiene congrua e proporzionata al caso l’irrogazione della sola ammenda pari a euro 350,00 (trecentocinquanta).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale FVG – SD: - quanto al Sig. Roberto FEREGOTTO, lo proscioglie dall’addebito a lui ascritto; - quanto al Sig. Massimiliano ROSSI, ritenuta la responsabilità dello stesso per i fatti di cui al deferimento, gli irroga la sanzione di 4 (quattro) mesi di inibizione; - quanto al Sig. Enis DELJIU, ritenuta la responsabilità dello stesso per i fatti di cui al deferimento, gli irroga la sanzione di 2 (due) giornate di squalifica, da scontarsi nel campionato di competenza; - quanto al Sig. Michele FABBRO, ritenuta la responsabilità dello stesso per i fatti di cui al deferimento, gli irroga la sanzione di 2 (due) giornate di squalifica, da scontarsi nel campionato di competenza; - quanto al Sig. Igor VIDONI, gli irroga la sanzione di 2 (due) giornate di squalifica, da scontarsi nel campionato di competenza; - quanto alla ASD Nuova Osoppo, ritenutane la responsabilità diretta e oggettiva, le irroga la ammenda di euro 350,00.

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