C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 109 del 27/04/2023 – Delibera – Deferimento TFT–SD 18/2022-2023 del PROCURATORE FEDERALE a carico di: Massimiliano GUBIANI e ASD GEMONESE

Deferimento TFT–SD 18/2022-2023 del PROCURATORE FEDERALE a carico di: Massimiliano GUBIANI e ASD GEMONESE

Con comunicazione a mezzo PEC di data 23.3.2023 ritualmente inviata agli interessati il Procuratore Federale deferiva - ai sensi dell’art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva – al giudizio innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia: 1.- il sig. MASSIMILIANO GUBIANI, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Gemonese; 2.- la società A.S.D. GEMONESE; per rispondere: 1.- il sig. MASSIMILIANO GUBIANI, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Gemonese: della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, al termine della gara Gemonese - Unione Basso Friuli disputata il 18.2.2023 e valida per il campionato di Promozione della Regione Friuli Venezia Giulia, a mezzo di un’intervista condivisa sulla testata giornalistica online “calciofvg.live” (link: https://www.calciofvg.live/max-gubiani-direttorte-sportivo-gemonese/), espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione dell’arbitro della citata gara; nel corso dell’intervista (minuti 00.00.20 – 00.01.30), in particolare, si utilizzano le seguenti testuali espressioni: “.... Recriminare, recriminare. Io dico recriminare perché sbagliamo tanto no. No. Non abbiamo sbagliato sinceramente. Abbiamo sbagliato poco. La partita l’abbiamo, l’abbiamo interpretata nella maniera giusta il primo tempo, però in questo momento dico l’arbitraggio veramente scandaloso, cioè una cosa scandalosa. Veramente. Chi era a vedere la partita ha visto, quindi io non voglio non voglio replicare a niente, però vorrei fermarmi su, vorrei soffermarmi non fermarmi, vorrei soffermarmi su questi dettagli che poi fanno la differenza per noi società. Quindi la sconfitta la prendiamo, la mettiamo in saccoccia, meritata benissimo, abbiamo sbagliato ok. Però gli episodi che hanno segnato il percorso di questa partita sono stati dettati da un arbitraggio scandaloso. Io dico a volte chi fa queste designazioni degli arbitri, sarebbe il caso che venisse, che venisse a vedere quello che succede anche sui campi, perché è stata oggi una cosa un po, secondo me, fuori dalle righe. Tutti possono sbagliare, oggi ha sbagliato anche l’arbitro ......”; 2.- la società A.S.D. GEMONESE a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, e dell’art. 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal proprio tesserato, sig. Massimiliano Gubiani, così come descritti nel precedente capo di incolpazione. La convocazione. Il Presidente del T.F.T. Friuli Venezia Giulia tempestivamente notificava agli interessati ed alla Procura Federale il formale avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissando la riunione al giorno 20.4.2023 ore 19.45 in Palmanova (UD). All'ora fissata per la convocazione risultavano presenti il dott. Luca Ricatto, quale rappresentante della Procura Federale mentre per i deferiti risultava presente personalmente il sig. Massimiliano GUBIANI, anche con delega di rappresentanza della Società ASD GEMONESE. Prima dell’apertura del dibattimento la Procura Federale si accordava con il sig. GUBIANI, anche nell’interesse della ASD GEMONESE, per definire il procedimento con sanzione ai sensi dell’art. 127 CGS, nei seguenti termini: - inibizione di 2 (due) mesi (sanzione base mesi 3) per il sig. Massimiliano GUBIANI; - ammenda di euro 400,00 (quattrocento/00) a carico della Società (sanzione base euro 600,00). La motivazione. Il TFT – Friuli Venezia Giulia, acquisito l’accordo dalla Procura Federale, è tenuto a verificare, oltre che la correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti, la congruità della sanzione, ex art. 127 CGS.

Il presente procedimento trae origine da una intervista a video rilasciata ad una testata giornalistica locale “on line” da parte del sig. Massimiliano Gubiani. Le dichiarazioni indicate sono reperibili sul sito, così come certa ne è l’attribuzione (peraltro ammessa da parte del sig. Gubiani anche in sede di convocazione). Nessun dubbio anche per ciò che riguarda la lesività delle dichiarazioni in oggetto nei confronti del direttore di gara. Le circostanze in fatto ricalcano dunque le fattispecie in diritto identificate nel combinato disposto degli articoli dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva. Altresì da tali atti e comportamenti consegue la responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2 e dell’art. 23, comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva della società A.S.D. GEMONESE, per la quale il sig. Massimiliano GUBIANI era tesserato all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione. Per quanto sopra, in ordine alla richiesta di patteggiamento, alla luce delle istanze istruttorie il TFTFVG ritiene corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti, sia in ordine alla posizione del sig. Massimiliano GUBIANI che dell'ASD GEMONESE. Così come congrua e corretta appare la quantificazione emersa in seguito all’accordo delle parti. L’efficacia dell’accordo, ai sensi dell’art. 127 CGS, comporta ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti dei richiedenti, alle condizioni normativamente previste.

P.Q.M.

 Il Tribunale Federale Territoriale FVG – SD: - quanto al Sig. Massimiliano Gubiani, dichiara l’efficacia della sanzione concordata con la P.F. ex art. 127 CGS della inibizione di 2 (due) mesi (sanzione base mesi tre) e dichiara la definizione del procedimento nei confronti dello stesso; - quanto alla ASD GEMONESE, dichiara l’efficacia della sanzione concordata con la P.F. ex art. 127 CGS della ammenda di euro 400,00 (quattrocento/00), sanzione base euro 600,00 e dichiara la definizione del procedimento nei confronti della stessa, alle condizioni di cui all’art. 127, co. 4 CGS.

 

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