C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 109 del 27/04/2023 – Delibera – Deferimento TFT–SD 17/2022-2023 del PROCURATORE FEDERALE a carico di: Gabriele Bon e ASD RIVOLTO

Deferimento TFT–SD 17/2022-2023 del PROCURATORE FEDERALE a carico di: Gabriele Bon e ASD RIVOLTO

Il deferimento. Con atto del 23 marzo 2023, la Procura Federale ha deferito avanti al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia il sig. Gabriele BON e la società ASD RIVOLTO, per le seguenti condotte: 1- il sig. GABRIELE BON, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Rivolto per la violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva “per avere lo stesso, a seguito della pubblicazione del Comunicato Ufficiale n. 41 del 16.2.2023 della Delegazione Provinciale di Udine della Lega Nazionale Dilettanti nel quale sono stati pubblicati i provvedimenti del Giudice Sportivo in merito alla gara San Daniele Calcio - Rivolto disputata il 12.2.2023 e valevole per il campionato Allievi Under 17 provinciale di Udine, tra i quali la squalifica fino al 7.3.2023 del sig. Gabriele Bon, a mezzo di una “storia” pubblicata sulla propria pagina personale (gabribon92) del social network “instagram”, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione dell’arbitro del citato incontro, nonché della classe arbitrale nel suo complesso; nella citata “storia”, in particolare, dopo la riproduzione dello stralcio del comunicato ufficiale sopra citato con indicazione della squalifica inflitta, si utilizzano le seguenti testuali espressioni: ““Piccola riflessione. Premesso che ho sempre rispettato gli arbitri dando loro sempre massima educazione e rispetto PERCHÉ Ml È STATO INSEGNATO COSI. Ma questa è bella direi!!! Non sapevo che la frase: "ma come ha fatto (dando del Lei) a dare rimessa ai rossi, se l'ha calciata il difensore?" fosse una frase irriguardosa e ingiuriosa. Inoltre, se io uso l'educazione nei confronti di un arbitro, PRETENDO educazione!! Il caro sig. Picco ha urlato sia a me sia all' allenator e avversario più volte solo perché chiedevamo cosa fosse successo. Al momento dell'espulsione, mi ha pur e urlato "E VAI FUORI VELOCE," con grande maleducazione nonostante io fossi calmo e non stessi urlando, ripetendo che stavo facendo solo una domanda. Cara @aia_tolmezzo rivediamo l'educazione nei ragazzi che mandate ad arbitrare. E soprattutto il loro passato, prima di affidare una partita ai ragazzi. Come noi allenatori, anche gli arbitri devono dare l'esempio. È come noi dobbiamo essere educati, anche loro devono esserlo. P.S. e prepariamoli bene atleticamente che non è normale al 50esimo avere i crampi!"; 2.- la società A.S.D. RIVOLTO a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, e dell’art. 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal proprio tesserato sig. Gabriele Bon, così come descritti nel capo di incolpazione. La convocazione. Pervenuti gli atti alla Segreteria di questo TFT, con decreto del 24 marzo 2023 è stata fissata l’udienza del 20.04.2023. All’udienza predetta dinanzi al TFT è comparsa la Procura Federale in persona del dott. Luca Ricatto, nonché personalmente i sig.ri Gabriele Bon e il sig. Alessandro Grillo, quale Presidente dell’ASD Rivolto. Istanze pre-dibattimentali Prima dell’apertura del dibattimento, il Tribunale ha chiesto ai soggetti deferiti presenti se vi fosse intenzione di definire il procedimento ai sensi dell’art. 127 C.G.S. Le parti deferite e la Procura Federale hanno dichiarato di essere disponibili a considerare l’applicazione dell’art. 127, comma 1, CGS, concordando, infine, la sanzione disciplinare nella seguente misura: - per il sig. Gabriele Bon: inibizione di mesi 2 (sanzione base inibizione di mesi 3); - per l’ASD Rivolto: ammenda euro 400,00 (sanzione base ammenda di euro 600,00); rimettendosi infine alla valutazione di questo Tribunale. Il TFT, preso atto dell'istanza congiunta, si è riservato di deliberare sul punto. La motivazione. Il TFT Friuli Venezia Giulia, acquisito l’accordo con la Procura Federale, è tenuto a verificare la correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e la congruità della sanzione, ex art. 127 CGS. Dopo aver espletato i controlli del caso, si ritiene nello specifico che ciò non sia possibile in quanto la Procura Federale non ha depositato agli atti, né altrimenti fornito, tutta la documentazione, che per gli inquirenti assume “particolare valenza dimostrativa”, indicata nel deferimento ovvero sia: a) la nota del Presidente del Comitato Regionale del Friuli Venezia Giulia del 24.2.2023 con i relativi allegati citati (nota del Presidente del Comitato Regionale Arbitri del Friuli Venezia Giulia datata 22.2.2023; nota del Presidente della Sezione Arbitri di Tolmezzo datata 20.2.2023; “screenshot” di una “storia” pubblicata sulla “pagina” personale del sig. Gabriele Bon del social network “instagram”; comunicato ufficiale della Delegazione Provinciale di Udine della Lega Nazionale Dilettanti n. 41 del 16.2.2023); b) il referto arbitrale della gara San Daniele Calcio - Rivolto disputata il 12.2.2023 e valevole per il campionato Allievi Under 17 provinciale di Udine; c) la copia del foglio censimento per la stagione sportiva 2022 – 2023 della società A.S.D. Rivolto; limitandosi a mettere a disposizione del collegio giudicante e delle parti unicamente i documenti sopra indicati alle lettere b) e c). Risulta di tutta evidenza come l’omissione dei documenti indicati sopra al punto a), quantunque ipoteticamente ascrivibile a mero errore materiale, comporti due conseguenze. La prima è rappresentata dalla violazione del diritto alla difesa delle parti deferite, così come stabilito dall’art.123 CGS che impone alla Procura un obbligo di discovery integrale degli atti di indagine. In una simile ipotesi, come affermato recentemente anche dalla Corte Federale di Appello a Sezioni Unite (Decisione/0047/CFA-2022-2023) “si è al cospetto di un vizio genetico che inficia ab imis la procedura invalidandola con effetti nei confronti di tutti gli inquisiti”.

La seconda è l’impossibilità materiale, in capo all’organo giudicante, di verificare se e in che termini le sanzioni concordate corrispondano a giustizia. Ci soccorre sul punto un’altra recente decisione delle Sezioni Unite della Corte Federale d’Appello (Decisione/0088/CFA-2022-2023 - Registro procedimenti n. 0091/CFA/2022-2023) ove, nel precisare che per la proposta di accordo successiva al deferimento occorre la dichiarazione del giudice che ne sancisce l’efficacia con apposita decisione, evidenzia che “se il patteggiamento pre-deferimento rimane, per così dire, nell'alveo stesso della fase delle indagini e vede quale interlocutore dell'indagato solo la sua controparte 'requirente', il previsto intervento 'ratificatore' dell'autorità giudicante, nella seconda ipotesi, muta radicalmente l'ambito di verifica dell'accordo, portandolo sul piano contenzioso-giustiziale. Se così è, il momento di verifica, in questo caso, non può essere considerato comunque svincolato dal presidio di legalità sempre demandato al giudice, cui è inscindibilmente connesso il dovere di costante controllo del rispetto dei principi del diritto di difesa e del giusto processo (art. 44 CGS) che, tra gli altri, animano il processo sportivo insieme ai principi generali di diritto, al medesimo ordinamento sportivo applicabili. Tant'è che proprio alla sua dichiarazione di efficacia è da molti attribuita natura di 'decisione' vera e propria, così come nel processo penale l'accoglimento del richiesto patteggiamento è parificabile ad una sentenza di condanna” e che “i principi generali che regolano l'istituto della richiesta dell'applicazione di pena demandata alla 'decisione di efficacia' da parte di un giudice, non si potrebbero mai conciliare con un provvedimento di quest'ultimo del tutto svincolato dalla astratta possibilità di un accertamento della responsabilità del deferito, poiché è questo il rischio che l'istante cerca di evitare, proponendo una pena che assume inferiore a quella che potrebbe essergli inflitta, così come l'altra parte, evita il rischio di un proscioglimento del soggetto da lui inquisito e deferito, accettando di proporre una pena minore a quella che riterrebbe equo richiedere (ed irrogare). Ma il corollario di tale affermazione improntato ai richiamati principi, è che - di contro - in ipotesi di assoluta assenza di elementi di prova del fatto addebitato, si pone come necessaria una pronuncia di proscioglimento anche per chi ha raggiunto un accordo sulla sanzione (cfr. sul tema Cass. Pen., Sez. 3, Sentenza n. 36221 del 06/06/2019).” La Corte conclude infine che “Queste Sezioni Unite avevano del resto già precisato (sia pure in relazione alla precedente disciplina del patteggiamento sportivo) come "l’utilizzo dello schema negoziale circa l’accordo sulla pena non implica per l’ordinamento federale la rinuncia da parte degli organi di giustizia domestica di una delibazione minima che è prerogativa del Giudice in ragione del modello prescelto di stampo giurisdizionale. Laccordo tra le parti che caratterizza il procedimento in questione non si configura come un negozio di diritto privato che cristallizza la normativa applicabile, ma appare chiaramente rivolto all’organo della giustizia sportiva quale presupposto per accedere ad un procedimento alternativo. Ne è riprova il fatto che il termine di trenta giorni, recentemente introdotto per l’esecuzione del pagamento dell’ammenda, decorre non già dallaccordo tra le parti ma dalla decisione del giudice" (C.F.A. Sezioni Unite, Comunicato ufficiale n. 120-130/CFA del 10/20 maggio 2016, con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 027/CFA del 11 agosto 2016)”. Da quanto sopra di necessità consegue, pertanto, il rigetto delle due istanze formulate ai sensi dell’art. 127 CGS e il proscioglimento di tutte le parti deferite.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale FVG – SD: - quanto al Sig. Gabriele Bon, rigetta la richiesta ai sensi dell’art. 127 CGS e lo proscioglie da ogni addebito. - quanto alla ASD RIVOLTO, rigetta la richiesta ai sensi dell’art. 127 CGS e lo proscioglie da ogni addebito.

 

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