C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 329 del 11/04/2023 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ C.S.V. BREDA S.S.D.R.L., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE FALCONIO ANTONIO FINO AL 17/03/2023 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CORMIO CRISTIAN FINO AL 31/12/2026, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.80 LND RM DEL 16/02/2023 (Gara: C.S.V. BREDA S.S.D.R.L. – FOOTBALL CLUB FRASCATI dell’11/02/2023 – Campionato Juniores Under 19 Provinciale Roma) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 286 del 17/03/2023

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ C.S.V. BREDA S.S.D.R.L., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE FALCONIO ANTONIO FINO AL 17/03/2023 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CORMIO CRISTIAN FINO AL 31/12/2026, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.80 LND RM DEL 16/02/2023 (Gara: C.S.V. BREDA S.S.D.R.L. – FOOTBALL CLUB FRASCATI dell’11/02/2023 – Campionato Juniores Under 19 Provinciale Roma) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 286 del 17/03/2023

Con ricorso inoltrato ritualmente e nei termini la società C.S.V. Breda S.S.D.R.L. ha impugnato le decisioni disciplinari assunte dal competente Giudice Sportivo nei confronti dei propri tesserati nella gara in epigrafe. In sostanza la reclamante deduce l’eccessività della sanzione irrogata al calciatore Cormio Cristian in rapporto agli addebiti ed alle conseguenze effettive del gesto violento nei confronti del direttore di gara ed allega altresì particolari condizioni personali di disagio del giovane invocando l’applicazione di attenuanti a suo favore. In relazione alla posizione del dirigente Falconio, materiale estensore del gravame, deduce altresì che lo stesso ha avuto solo un atteggiamento collaborativo, essendo un dirigente medico sanitario ospedaliero, per portare soccorso al direttore di gara ed ha reagito solo all’immotivato rifiuto dello stesso. Va innanzitutto premesso che, pur avendo tra le righe rinunciato al gravame per la posizione del dirigente Falconio, l’impugnazione per quella parte è comunque inammissibile, in quanto inferiore al limite minimo di 30 giorni previso dal CGS. Per quanto attiene la posizione del calciatore Cormio, il reclamo può essere parzialmente accolto. Ricordati i parametri minimi previsti dall’articolo 11 bis del CGS per i fatti violenti nei confronti del direttore di gara da cui derivino lesioni attestate da certificazione rilasciata da strutture sanitarie pubbliche, (da 2 a 5 anni di squalifica) va aggiunto che, secondo i parametri adottati dalla Corte, la sanzione irrogabile al calciatore va collocata nel minimo edittale. Militano in tal senso i parametri oggettivi della prognosi rilasciata, tre giorni s.c., le modalità del gesto, ginocchiata dietro la parte posteriore della gamba sinistra, la potenziale lesività minima del gesto e l’unicità del gesto violento. Va altresì considerato il parametro soggettivo della minima differenza di età tra il calciatore non ancora diciannovenne e l’arbitro poco più che ventenne. La sanzione va poi aggravata per l’espulsione comminata per frase blasfema e la reiterazione di offese e minacce gravi. In concreto appare congruo fissare la squalifica come da dispositivo. Tutto ciò premesso la Corte

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione all’inibizione a carico del dirigente Falconio Antonio, ai sensi dell’art.137, comma 3 del C.G.S.. Di accogliere altresì il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Cormio Cristian al 30/04/2025. Il contributo va restituito.

 

 

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