C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 329 del 11/04/2023 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. TEAM NUOVA FLORIDA 2005, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 300,00, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE CONTU FABIO FINO AL 30/09/2023, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE VALENTE GIUSEPPE PER 4 GARE ED A CARICO DEL CALCIATORE SPORTOLETTI ROBERTO PER 2 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.205 C5 DEL 15/02/2023 (Gara: TEAM NUOVA FLORIDA 2005 – CASALBERTONE CALCIO A 5 del 10/02/2023 – Campionato Calcio a 5 Maschile Serie C2) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 286 del 17/03/2023

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. TEAM NUOVA FLORIDA 2005, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 300,00, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE CONTU FABIO FINO AL 30/09/2023, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE VALENTE GIUSEPPE PER 4 GARE ED A CARICO DEL CALCIATORE SPORTOLETTI ROBERTO PER 2 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.205 C5 DEL 15/02/2023 (Gara: TEAM NUOVA FLORIDA 2005 – CASALBERTONE CALCIO A 5 del 10/02/2023 – Campionato Calcio a 5 Maschile Serie C2) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 286 del 17/03/2023

La società Team Nuova Florida 2005 ha impugnato le decisioni del Giudice Sportivo sopra elencate relative alla gara in epigrafe. Sostiene la reclamante che la decisione del direttore di gara di considerare la gara sospesa a seguito del colpo subito dal tesserato della reclamante Contu, proseguendola pro-forma sia stata assolutamente arbitraria e non giustificata dall’andamento della partita che si era svolta in modo del tutto tranquillo, tanto è vero che l’Arbitro, prima della sospensione aveva adottato un unico provvedimento disciplinare nei confronti proprio del tesserato Contu. Rilevava come fosse inverosimile che l’Arbitro fosse stato attinto da un colpo sferrato contro la rete di recinzione del terreno di gioco, in quanto il campo per destinazione è largo, per regolamento, almeno un metro e la rete di recinzione, in acciaio, può flettere non più di un centimetro. La Corte, per meglio chiarire la dinamica degli avvenimenti, convocava il direttore di gara che rendeva ampie precisazioni sull’andamento della gara e sulla dinamica degli incidenti che avevano portato alla sospensione ed alla decisione di proseguire l’incontro pro-forma. L’Arbitro precisava innanzitutto che il massaggiatore Contu, una volta allontanato dal campo, si era posto in tribuna e profittando del fatto che il direttore di gara si era avvicinato alla recinzione, in quanto accerchiato da altri calciatori del Team Nuova Florida che protestavano vivacemente, si era scagliato contro la recinzione che lo aveva colpito procurandogli intenso dolore ad una spalla. A quel punto, considerando che il Contu non cessava dal suo comportamento e non vi era alcuna collaborazione da parte dei dirigenti e del capitano della sua società, aveva considerato l’incontro sospeso definitivamente ma lo aveva portato a termine pro-forma per non esacerbare ulteriormente le proteste dei calciatori del Team Nuova Florida, temendo per la propria incolumità. Confermava poi integralmente quanto addebitato nel referto ai calciatori Valente e Sportoletti. Ritiene, quindi, la Corte che il reclamo non meriti accoglimento. Va premesso che la squalifica del calciatore Sportoletti è al di sotto del minimo reclamabile e, per quella parte, il reclamo va dichiarato inammissibile. Per il resto le sanzioni adottate dal Giudice Sportivo sono pienamente congrue ed adeguate agli occorsi e la reclamante, adottando la posizione di negare puramente e semplicemente quanto riportato nel rapporto di gara, non ha minimamente scalfito la presunzione di affidabilità piena di quanto riportato nel referto arbitrale. La decisione di proseguire la gara proforma rientra nei poteri dell’Arbitro ed è apparsa adeguatamente motivata. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione alla squalifica a carico del calciatore Sportoletti Roberto, ai sensi dell’art.137, comma 3 del C.G.S.. Di respingere altresì il reclamo, confermando le rimanenti decisioni impugnate. Il contributo va incamerato.

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