C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 329 del 11/04/2023 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. SS. PIETRO E PAOLO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE COCUZZI STEFANO FINO AL 25/01/2028 E L’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE DALL’ART.35, COMMA 7 DEL C.G.S. E RIPORTATE NEL C.U. 49/A DELLA F.I.G.C. DEL 12/10/2020, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.221 LND DEL 26/01/2023 (Gara: SS. PIETRO E PAOLO – D.PINO PUGLISI NETTUNO II del 21/01/2023 – Campionato Seconda Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 299 del 24/03/2023

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. SS. PIETRO E PAOLO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE COCUZZI STEFANO FINO AL 25/01/2028 E L’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE DALL’ART.35, COMMA 7 DEL C.G.S. E RIPORTATE NEL C.U. 49/A DELLA F.I.G.C. DEL 12/10/2020, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.221 LND DEL 26/01/2023 (Gara: SS. PIETRO E PAOLO – D.PINO PUGLISI NETTUNO II del 21/01/2023 – Campionato Seconda Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 299 del 24/03/2023

La società SS. Pietro e Paolo ha inoltrato rituale e tempestivo reclamo avverso la squalifica per cinque anni comminata al calciatore Cocuzzi Stefano per i fatti avvenuti nella gara in epigrafe. Lamenta la reclamante l’eccessività della sanzione sottolineando che quanto riportato nel referto arbitrale in merito alle modalità dell’aggressione subita dal direttore di gara, non trova riscontro nel referto medico rilasciato dal Pronto Soccorso dell’Ospedale di Latina, chiede pertanto l’attenuazione della sanzione riducendola nel limite minimo edittale di due anni. Il ricorso è solo parzialmente fondato. È ben vero che, con l’introduzione dell’articolo 11 bis del CGS, che ha fissato nel limite minimo edittale di un anno di inibizione o squalifica la sanzione per atti violenti nei confronti del direttore di gara, elevato a due anni quando comporti lesioni attestate da struttura sanitaria pubblica, sono stati fissasti dei limiti inderogabili minimi, salvo l’eventuale applicazione di attenuanti, ma è altrettanto vero che il limite massimo è rimasto per entrambi le fattispecie della squalifica o inibizione di cinque anni. Ciò comporta che per le fattispecie in cui non vi sia attestazione medica di lesione, la sanzione concretamente irrogabile vada da 1 a 5 anni e per quelle con attestazione da 2 a 5 anni. Il divario così ampio tra il minimo ed il massimo edittale, ulteriormente estensibile con la sanzione accessoria dell’inibizione definitiva al tesseramento o permanenza nei ranghi federali, comporta una necessaria graduazione delle sanzioni che vanno riferite a parametri sia oggettivi che soggettivi. Parametri oggettivi che sono costituiti dalle modalità dei gesti violenti, dalla loro reiterazione, dalla loro potenziale lesività e da ogni altro diverso elemento che possa concorrere a meglio inquadrare la fattispecie concreta. Parametri soggettivi che sono dati dall’animus del reo, in riferimento al momento dell’aggressione, alla funzione ricoperta al momento del fatto, alla differenza di età e genere tra aggredito ed aggressore, alla resipiscenza immediata, all’attività concreta per rimuovere gli effetti fisici e psicologici del gesto violento, alla recidiva ed ad ogni altra circostanza particolare valutabile nel caso concreto. Fatta questa doverosa premessa va detto che il comportamento violento attribuito al tesserato è connotato da particolare gravità sia in termini oggettivi che soggettivi. L’aggressione è stata reiterata, seppur contenuta in un unico contesto temporale, portata a termine con diversi colpi, diretta a creare danni importanti soprattutto con il colpo sferrato al volto. In termini oggettivi vi è stata attestazione medica pubblica degli esiti delle lesioni, accertamento che però ha contenuto la prognosi in termini temporali inferiori ai dieci giorni. Ciò detto, considerando che la pena edittale massima irrogabile è, come ricordato di cinque anni, per il criterio di graduazione ed uniformità che deve condurre l’irrogazione delle sanzioni da parte di un organo di appello che deve equiparare le sanzioni irrogate da diversi Giudici secondo criteri il più possibili identici, al caso concreto non può essere applicata la sanzione massima prevista, considerando la prognosi concessa dal nosocomio che ha visitato nell’immediatezza il direttore di gara.

La gravità in termini soggettivi del comportamento del tesserato merita però una sanzione che va fissata nei termini di cui al dispositivo. Tutto ciò premesso questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Cocuzzi Stefano al 31/07/2026, confermando altresì l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’art.35, comma 7 del C.G.S. e riportate nel C.U. 49/A della F.I.G.C.. Il contributo va restituito.

 

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