C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 329 del 11/04/2023 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. DON BOSCO CINECITTA C5, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE DI SCHIENA LUCA PER 6 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.177 C5 RM DELL’8/03/2023 (Gara: REAL ROMA SUD A.S.D. – DON BOSCO CINECITTA C5 del 3/03/2023 – Campionato Calcio a 5 Serie D Roma) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 299 del 24/03/2023

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. DON BOSCO CINECITTA C5, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE DI SCHIENA LUCA PER 6 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.177 C5 RM DELL’8/03/2023 (Gara: REAL ROMA SUD A.S.D. – DON BOSCO CINECITTA C5 del 3/03/2023 – Campionato Calcio a 5 Serie D Roma) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 299 del 24/03/2023

La Corte Sportiva di Appello Territoriale; Visto il reclamo in epigrafe; Esaminati gli atti ufficiali; Ascoltata la società; La società ASD Don Bosco Cinecittà C5 proponeva reclamo avverso la sanzione comminata dal Giudice Sportivo relativamente alla gara indicata in epigrafe. La reclamante ne proprio scritto difensivo, tutto confermato in sede di audizione, poneva l’attenzione sul comportamento del proprio calciatore, Di Schiena Luca che, una volta espulso, seppur ingiustamente – si era avvicinato all’arbitro solo per richiamarne l’attenzione – e successivamente si allontanava tranquillamente senza proferire parola nei confronti dell’arbitro. La scrivente Corte Sportiva di Appello Territoriale, letti attentamente gli atti di gara, il reclamo ed il referto, anche alla luce di precedenti decisioni su casi analoghi, ritiene di accogliere parzialmente il reclamo e pertanto stabilisce che possa essere lievemente ridotta la squalifica comminata al calciatore Di Schiena Luca. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Di Schiena Luca a 4 gare. Il contributo va restituito.

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