C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 329 del 11/04/2023 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. F.C. CAMPO DI CARNE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 150,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.274 LND DEL 9/03/2023 (Gara: F.C. CAMPO DI CARNE – TOR DE CENCI del 5/03/2023 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 316 del 31/03/2023

 

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. F.C. CAMPO DI CARNE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 150,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.274 LND DEL 9/03/2023 (Gara: F.C. CAMPO DI CARNE – TOR DE CENCI del 5/03/2023 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 316 del 31/03/2023

Visto il reclamo in epigrafe proposto dalla società F.C. Campo di Carne; esaminati gli atti ufficiali; preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, per violazione dell’art. 137, comma 3 del C.G.S., poiché non sono impugnabili i provvedimenti pecuniari di misura non superiori ad euro 150,00 per le società partecipanti ai campionati di eccellenza, promozione, prima categoria e regionali del calcio a cinque e del calcio femminile. Tutto ciò premesso, ai sensi di quanto previsto dal C.G.S., questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell’art.137, comma 3 del C.G.S.. Il contributo va incamerato.

 

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