C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 329 del 11/04/2023 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. ACCADEMIA R.TUSCOLANO C., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA E SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE DI DOMENICANTONIO GIACOMO FINO AL 28/02/2026, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.114 SGS RM DEL 23/02/2023 (Gara: ACCADEMIA R.TUSCOLANO C. – TOR SAPIENZA S.R.L. del 19/02/2023 – Campionato Giovanissimi Under 14 Provinciale Roma) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 316 del 31/03/2023

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. ACCADEMIA R.TUSCOLANO C., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA E SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE DI DOMENICANTONIO GIACOMO FINO AL 28/02/2026, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.114 SGS RM DEL 23/02/2023 (Gara: ACCADEMIA R.TUSCOLANO C. – TOR SAPIENZA S.R.L. del 19/02/2023 – Campionato Giovanissimi Under 14 Provinciale Roma) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 316 del 31/03/2023

Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini la società Accademia Real Tuscolano ha impugnato la squalifica fino al 28-2-2026 comminata al proprio allenatore Di Domenicantonio Giacomo e la sanzione della perdita della gara in epigrafe, comminate dal competente Giudice Sportivo. Assume la reclamante che l’allenatore Di Domenicantonio avrebbe messo in atto una protesta accesa nel corso della gara, per la quale era stato giustamente espulso dall’arbitro, ma che in quella circostanza non lo aveva assolutamente colpito e quindi la decisione di sospendere l’incontro era stata del tutto sproporzionata ed immotivata. La Corte disponeva l’audizione del direttore di gara che confermava tutto quanto già descritto nel rapporto di gara. In particolare precisava che, a seguito di una segnatura di una rete da parte degli avversari, l’allenatore aveva posto in essere un’accesa e reiterata protesta che lo aveva portato dapprima ad ammonirlo e poi ad espellerlo. A quel punto l’allenatore si era avvicinato a pochi centimetri e gli aveva sferrato una violenta testata che lo aveva colpito solo leggermente al volto in quanto aveva posto in essere un pronto arretramento della testa per ammortizzare il colpo. Turbato profondamente dall’aggressione aveva quindi deciso di sospendere definitivamente l’incontro. Il reclamo merita solo un parziale e modesto accoglimento. Va innanzitutto premesso che la gara in questione era della categoria under 14 e l’arbitro poco più che sedicenne, mentre il Di Domenicantonio è un adulto tesserato come tecnico. Da queste obiettive considerazioni deriva preliminarmente la considerazione che il divario evidente di età pone il direttore di gara in una condizione psicologica particolare anche nel valutare il potenziale pericolo derivante da un comportamento aggressivo messo in atto da un tesserato che, per le specifiche funzioni ricoperte di allenatore di una compagine di giovanissimi atleti, dovrebbe essere invece il più collaborativo possibile verso giovanissimi arbitri, forzatamente, per l’età, alla prime esperienze sul campo. Il turbamento provocato da un’azione così inconsulta, violenta ed imprevedibile giustifica quindi pienamente la decisione di sospendere l’incontro con la conseguente irrogazione della punizione sportiva della perdita della gara. Riguardo la sanzione da irrogare al tecnico va rilevato come ci si trovi nella fattispecie che prevede una sanzione minima di un anno di squalifica. Come ricordato più volte dal Collegio in altre decisioni, la sanzione massima edittale è di cinque anni di squalifica e nel caso concreto quella applicabile deve essere collocata nella fascia mediana e quindi in anni due e mesi sei. A tale misura si arriva applicando i parametri oggettivi e soggettivi che governano le decisioni sulle violenze consumate ai direttori di gara da parte di tesserati. In senso oggettivo la lesione subita è minima, ma ciò si è verificato solo per il pronto gesto di difesa dell’Arbitro, mentre la concreta offensività del gesto è massima in quanto potenzialmente poteva causare lesioni gravissime e permanenti alla vittima. In senso soggettivo vanno considerate circostanze tutte negative per l’incolpato, il ruolo ricoperto nell’ambito di una gara di infra quattordicenni, la differenza di età con la giovanissima vittima, la reiterazione del comportamento, l’assenza di concreti gesti di riparazione, sia immediata che successiva. Tutte queste circostanze portano quindi a fissare la sanzione in termini afflittivi appena sotto quelli, effettivamente troppo penalizzanti, già adottati dal Giudice di prime cure. Tutto ciò premesso la Corte

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico dell’allenatore Di Domenicantonio Giacomo al 23/08/2025, confermando altresì le rimanenti decisioni impugnate. Il contributo va restituito.

 

 

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