C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 329 del 11/04/2023 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. POL. S.ANGELO ROMANO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 300,00, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE BRAGALONE FIORELLA FINO AL 7/04/2023 E SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE LUCANI GIANCARLO FINO AL 14/04/2023, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.237 LND DELL’8/02/2023 (Gara: POL. S.ANGELO ROMANO – REAL SAN BASILIO 1960 del 5/02/2023 – Campionato Promozione) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 277 del 10/03/2023

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. POL. S.ANGELO ROMANO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 300,00, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE BRAGALONE FIORELLA FINO AL 7/04/2023 E SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE LUCANI GIANCARLO FINO AL 14/04/2023, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.237 LND DELL’8/02/2023 (Gara: POL. S.ANGELO ROMANO – REAL SAN BASILIO 1960 del 5/02/2023 – Campionato Promozione) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 277 del 10/03/2023

Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini la Pol. Sant’Angelo Romano ha impugnato le sanzioni a carico dell’allenatore Lucani Giancarlo, del dirigente Bragalone Fiorella e l’ammenda a carico della società, comminate dal Giudice Sportivo con la decisione meglio descritta in epigrafe. La reclamante lamenta l’eccessività delle sanzioni irrogate a carico dei propri tesserati e della società stessa in quanto l’allenatore Lucani, allontanato dal campo per comportamento non regolamentare, era stato fatto oggetto di una gravissima aggressione da parte dei tifosi della squadra avversaria, mentre si trovava all’esterno dell’impianto di gioco in un’area privata adiacente alla recinzione dell’impianto, dietro le due panchine, non direttamente accessibile da parte del pubblico, concretizzatasi con colpi di spranghe di ferro che gli avevano procurato lesioni accertate dal Pronto Soccorso dell’Ospedale di Tivoli, ove era stato trasportato in urgenza dal 118, in fratture multiple del naso e del maxillo facciale. Il giorno successivo si era recato, come prescritto, nuovamente al Pronto Soccorso di Tivoli ove era stato ricoverato e trasferito al Policlinico Umberto I di Roma, e qui erano state confermate le fratture multiple al maxillo facciale ed al naso e rimandato al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Tivoli per le successive terapie per le quali era ancora in cura. La dirigente Bragalone, invece, si era limitata a soccorrere l’allenatore che era rimasto a terra esanime, uscendo dal terreno di gioco attraverso un cancelletto che dava accesso nell’area privata adiacente all’impianto ed era intervenuta quando ormai gli aggressori si erano allontanati. La società allegava al reclamo una serie di fotografie rappresentanti lo stato dei luoghi. Riguardo le sanzioni a carico dalla società negava qualsiasi coinvolgimento di propri sostenitori negli incidenti attribuendone la responsabilità ai numerosi sostenitori della squadra ospitata che si erano resi protagonisti durante l’incontro di varie intemperanze. La società chiedeva di essere sentita ed in sede di audizione si presentavano l’allenatore squalificato e la dirigente inibita. La Corte constatava “de visu” che l’allenatore Lucani, pur essendo decorso un apprezzabile lasso di tempo, presentava ancora visibili segni delle lesioni subite al volto, con tumefazioni sia periorbitarie, a destra e sinistra, che sul setto nasale. I rappresentanti della reclamante si riportavano al contenuto del gravame evidenziando come la scaturigine degli incidenti fosse da ricercarsi nel comportamento di alcuni sostenitori della società avversaria ed in particolare nel lancio da parte di uno di questi di un secchio pieno d’urina, dall’esterno dell’impianto sportivo, verso la panchina della squadra di casa, gesto che aveva suscitato la reazione dell’allenatore che, subito dopo, era stato circondato da almeno sei o sette sostenitori della società Real San Basilio, muniti di spranghe di ferro, bastoni e cinture usate a mo’ di frusta che lo avevano colpito alle spalle con una sprangata alla testa, gettandolo in terra, proseguendo a colpirlo con calci e sprangate alla testa ed al corpo. Stante la gravità assoluta di quanto denunziato dalla reclamante, la Corte decideva di sentire la terna arbitrale, che, in sede di audizione, confermava sostanzialmente quanto dedotto dalla reclamante con la precisazione che, stante la distanza, gli ufficiali di gara non avevano potuto comprendere la natura del liquido lanciato contro la panchina della squadra di casa da un sostenitore del Real san Basilio, postosi al di là della recinzione dell’impianto sportivo, così come non potevano precisare se l’allenatore Lucani che aveva reagito a tale gesto colpendo l’autore con un pugno, avesse o meno nel palmo della mano un sasso prelevato dalla tasca. Erano però estremamente precisi sull’aggressione subita invece dall’allenatore da parte di sei o sette sostenitori del Real san Basilio che si erano portati da altra direzione nello stesso posto, che avevano aggredito l’allenatore essendo muniti di spranghe di ferro. Precisavano infine che la dirigente Bragalone era uscita dal terreno di gioco attraverso un cancelletto che dava nella stessa area ed aveva afferrato forse un pezzo di legno sul terreno ed aveva cercato di portare un qualche aiuto al Lucani che giaceva a terra esanime, colpendo uno degli aggressori che, sorpresi dall’intervento di una donna, per giunta di età matura, avevano desistito dal proseguire nel pestaggio del malcapitato. Alla luce di quanto precisato dagli Ufficiali di Gara e di quanto emerso dalla documentazione medica e fotografica prodotta dalla reclamante, appare evidente alla Corte che le sanzioni irrogate ai tesserati ed alla società debbano essere ridimensionate alla luce della considerazione che i comportamenti attribuiti ai tesserati siano stati dettati da reazione a comportamenti dei sostenitori avversari connotati di gravità assoluta, raramente osservati sui campi di gioco. Il lancio di un secchio pieno presumibilmente di urina e, soprattutto, l’uso di strumenti atti ad offendere di assoluta pericolosità, quali le spranghe di ferro, se non giustificano, certamente attenuano le responsabilità dei tesserati del Sant’Angelo Romano. In particolare il comportamento della dirigente Bragalone, pur non del tutto ossequioso delle norme sportive, ha probabilmente evitato che la vicenda, già gravissima, si tramutasse in tragedia, e va considerato quasi scriminato dalla esimente della legittima difesa. Per quanto attiene all’ammenda comminata alla società, anche tale sanzione va senz’altro ridimensionata in considerazione dell’entità minimale dei comportamenti non regolamentari attribuiti ai sostenitori del Sant’Angelo Romano. Di contro osserva la Corte che sono emersi dal reclamo del Sant’Angelo Romano e dall’audizione degli Ufficiali di Gara dei profili assolutamente preoccupanti sul comportamento dei sostenitori del Real San Basilio che il Giudice Sportivo non poteva considerare, quando ha applicato la sanzione alla società, in quanto non pienamente ricavabili dal referto di gara. In particolare è provato che un numero certamente non marginale di sostenitori della squadra ospite si sia portato sul campo di Sant’Angelo Romano armati di tutto punto e muniti di strumenti che in quella località non potevano essere estemporaneamente reperiti. Infatti l’impianto sportivo si trova al di fuori del centro abitato e quindi non possono essere stati trovati in loco né spranghe di ferro né secchi, non solo ma per mettere in atto le loro intemperanze questi sostenitori sono penetrati in una proprietà privata scavalcando un recinzione. L’aggressione posta in atto, caratterizzatasi in almeno un colpo di grande violenza sferrato all’altezza della tempia destra del Lucani con una spranga di ferro era potenzialmente micidiale e buon per lo stesso che, pur avendo subito lesioni gravissime, considerando che è evidente la malformazione del “visus” constatata visivamente dalla Corte, si sia salvato. Le considerazioni che precedono costituiscono base più che concreta per una esigenza di approfondimento istruttorio da parte della Procura Federale per rilevare se sia stata aperto un procedimento penale, se siano stati individuati dei responsabili, se sia stato redatto un verbale dell’Autorità Giudiziaria intervenuta e se sia possibile individuare gli aggressori e se tra gli stessi vi siano dei tesserati; infine dovrà essere considerato l’esito finale delle lesioni subite dal Lucani e l’intervenuta guarigione, con o senza postumi. Le emergenze già raccolte dalla Corte giustificano in ogni caso l’esame da parte dell’Organo Requirente per verificare profili di responsabilità a carico della società Real san Basilio e provvedere in merito ad un eventuale deferimento. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico dell’allenatore Lucani Giancarlo al 10/03/2023, l’inibizione a carico del dirigente Bragalone Fiorella al 28/02/2023 e l’ammenda ad euro 100,00. Di trasmettere gli atti alla Procura Federale per gli accertamenti di cui in motivazione. Il contributo va restituito.

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