C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 337 del 14/04/2023 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. DON GASPARE BERTONI, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI CHIOFALO GIUSEPPE ED ESPOSITO MICHELE PER 2 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.134 SGS DEL 9/03/2023 (Gara: BOREALE – DON GASPARE BERTONI del 4/03/2023 – Campionato Under 14 Regionali Maschili) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 286 del 17/03/2023

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. DON GASPARE BERTONI, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI CHIOFALO GIUSEPPE ED ESPOSITO MICHELE PER 2 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.134 SGS DEL 9/03/2023 (Gara: BOREALE – DON GASPARE BERTONI del 4/03/2023 – Campionato Under 14 Regionali Maschili) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 286 del 17/03/2023

Visto il reclamo in epigrafe proposto dalla società Don Gaspare Bertoni; esaminati gli atti ufficiali; preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, per violazione dell’art. 137, comma 3 del C.G.S., poiché non sono impugnabili le squalifiche dei calciatori fino a due giornate di gara o squalifica a termine fino a quindici giorni. Tutto ciò premesso, ai sensi di quanto previsto dal C.G.S., questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale

DELIBERA

 Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell’art.137, comma 3 del C.G.S.. Il contributo va incamerato.

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