C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 337 del 14/04/2023 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ GAP SSD ARL, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 500,00, SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE POMPOSELLI ALESSANDRO FINO AL 31/05/2023 E SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI MARIELLO MARCO E MARIELLO MASSIMILIANO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.222 C5 DELL’1/03/2023 (Gara: TECHNOLOGY C5 – GAP SSD ARL del 25/02/2023 – Campionato Calcio a 5 Serie C1 Maschile) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 299 del 24/03/2023

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ GAP SSD ARL, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 500,00, SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE POMPOSELLI ALESSANDRO FINO AL 31/05/2023 E SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI MARIELLO MARCO E MARIELLO MASSIMILIANO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.222 C5 DELL’1/03/2023 (Gara: TECHNOLOGY C5 – GAP SSD ARL del 25/02/2023 – Campionato Calcio a 5 Serie C1 Maschile) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 299 del 24/03/2023

Visto il reclamo in epigrafe del giorno 11 marzo 2023; esaminati gli atti ufficiali e rilevato che la GAP S.S.D. A R.L. ha impugnato innanzi a Questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale il provvedimento adottato con C.U. N.222 del 01/03/2023 dal Giudice Sportivo di prime cure con il quale, in virtù dell'art 10 comma 5 lett.b. del C.G.S., veniva deliberato: “[..] 1) di infliggere alla Società GAP la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 6 nonché l'ammenda di Euro 500,00.; 2) di squalificare il sig. POMPOSELLI ALESSANDRO (GAP) fino al 31.05.2023 in aggiunta alla sanzione di cui C.U. n. 205 del 15.02.2023. 3) di squalificare i calciatori MARIELLO MARCO e MARIELLO MASSIMILIANO per n. 4 gare effettive , di squalificare il calciatore BIZZARI EMILIANO (GAP) per una gara effettiva espulso per doppia ammonizione. [..]”, avendo il giudice di prime cure rilevato che: “[..] - al 17'26 del 2^ tempo, nel corso di un time-out, sulla tribuna nasceva una zuffa provocata da tesserati e sostenitori della Società GAP che colpivano con calci e pugni alcuni tifosi della Società TECHNOLOGY C5. Fra i più facinorosi, il primo arbitro identificava per conoscenza personale il sig. POMPOSELLI ALESSANDRO (GAP). A tale zuffa si aggiungevano i calciatori MARIELLO MASSIMILIANO e MARIELLO MARCO precedentemente espulsi per doppia ammonizione. Tale situazione si protraeva per circa due minuti, pertanto l'arbitro non riuscendo a gestire la situazione informava i capitani delle due squadre che non sussistevano le condizioni per poter proseguire la gara e pertanto al 17'26 del 2^ tempo la sospendeva definitivamente definitivamente sul seguente punteggio: TECHNOLOGY - GAP 5 - 0. Per quanto sopra riportato, la responsabilità per l'anticipata conclusione della gara è da attribuire alla Società GAP. [..]”. Avverso il provvedimento del giudice sportivo di prime cure presentava tempestivo reclamo la GAP S.S.D. A R.L. preceduto dal relativo preannuncio. A sostegno delle proprie istanze, la reclamante deduceva che la zuffa in tribuna non era stata, in realtà, innescata dai sostenitori della GAP, precisando che negli scontri in parola era stata coinvolta, suo malgrado, anche la Presidentessa della GAP, Sig.ra Gabriella Pomposelli, di cui i calciatori Marco Mariello e Massimiliano Mariello sono i figli, i quali, pertanto, sarebbero intervenuti al mero scopo di soccorrere e proteggere la propria madre. All’udienza del 23.03.2023, svoltasi in presenza, compariva la GAP in persona della sua Presidentessa Sig.ra Gabriella Pomposelli, la quale, nel riportarsi integralmente al proprio atto difensivo, ne domandava l’accoglimento e concludeva chiedendo la revisione delle sanzioni irrogate alla società, ai calciatori e all’allenatore.

Questa Corte, valutati gli indici e l’entità delle circostanze fattuali, comparato, ai fini del giudizio, il contenuto afflittivo delle sanzioni alla complessiva e concreta gravità delle violazioni contestate, ritiene che il reclamo sia meritevole di accoglimento, e che le sanzioni irrogate dal giudice di prime cure debbano essere riformate in misura meno afflittiva.

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo l’ammenda ad euro 250,00, la squalifica a carico dell’allenatore Pomposelli Alessandro a 3 gare e la squalifica a carico dei calciatori Mariello Marco e Mariello Massimiliano a 3 gare. Il contributo va restituito.

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