C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 347 del 21/04/2023 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. SCANDRIGLIA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 50,00, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE PONZANI MARCELLO FINO AL 30/06/2023, SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE GAMBERONI ROBERTO FINO AL 31/05/2023, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CICOLANI ANTONIO FINO AL 9/03/2027, A CARICO DEL CALCIATORE BRIZZI DAMIANO PER 6 GARE ED A CARICO DEL CALCIATORE DI CASIMIRRO FRANCESCO PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RIETI CON C.U. N.53 LND RI DEL 9/03/2023 (Gara: TOFFIA SPORT – SCANDRIGLIA del 5/03/2023 – Campionato Terza Categoria Rieti) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 299 del 24/03/2023

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. SCANDRIGLIA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 50,00, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE PONZANI MARCELLO FINO AL 30/06/2023, SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE GAMBERONI ROBERTO FINO AL 31/05/2023, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CICOLANI ANTONIO FINO AL 9/03/2027, A CARICO DEL CALCIATORE BRIZZI DAMIANO PER 6 GARE ED A CARICO DEL CALCIATORE DI CASIMIRRO FRANCESCO PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RIETI CON C.U. N.53 LND RI DEL 9/03/2023 (Gara: TOFFIA SPORT – SCANDRIGLIA del 5/03/2023 – Campionato Terza Categoria Rieti) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 299 del 24/03/2023

Con reclamo ritualmente proposto, la società A.S.D. Scandriglia ha avanzato gravame avverso le decisioni in epigrafe emesse dal Giudice di primo grado sostenendo che i propri tesserati non avessero tenuto alcun atteggiamento offensivo o violento e chiedendo una rivalutazione delle sanzioni perché eccessive. Preliminarmente, risulta che il referto arbitrale descriva compiutamente i comportamenti tenuti dai tesserati della reclamante che hanno peraltro portato l’arbitro alla decisione di sospendere la gara. A riguardo, si ricorda che l’art. 61 C.G.S. stabilisce che “i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”. In particolare, emerge come il calciatore Antonio Cicolani spingeva e insultava ripetutamente l’arbitro per poi sferrargli un calcio al plesso solare procurando dolore. Il direttore di gara si recava poi al Pronto Soccorso del Policlinico Casilino che accertava un trauma dell’emitorace con due giorni di prognosi. Tuttavia, la squalifica comminata dal Giudice Sportivo al calciatore appare eccessiva, considerando sia il materiale svolgersi degli eventi sia le conseguenze del gesto lesivo di violenza consumata. Parimenti, va lievemente ridimensionata la squalifica del calciatore Damiano Brizzi, la cui condotta ingiuriosa che si sostanziava in un contatto fisico va ricondotta nei parametri usualmente applicati da questa Corte. Le restanti censure appaiono invece da rigettare. La sospensione della gara che veniva terminata esclusivamente pro forma, infatti, è stata cagionata dal comportamento lesivo e aggressivo dei tesserati della reclamante che hanno privato l’arbitro, attinto da un calcio, delle condizioni psicofisiche per portare a termine la gara. Da ciò consegue la sanzione sportiva della perdita della gara e l’ammenda. Per quanto attiene le sanzioni ai tesserati, risulta che il calciatore Francesco Di Casimirro poneva in essere condotta ripetutamente ingiuriosa nei confronti del direttore di gara mentre il dirigente Marcello Ponzani e l’allenatore Roberto Ponzani proferivano più volte frasi gravemente irriguardose all’arbitro e alla fine della partita chiedevano di non riportare nel referto un provvedimento disciplinare. Le relative decisioni del Giudice Sportive, quindi, risultano corrette anche in relazione alla loro congruità. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Cicolani Antonio al 30/06/2025 e la squalifica a carico del calciatore Brizzi Damiano a 5 gare, confermando altresì le rimanenti decisioni impugnate. Il contributo va restituito.

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