C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 347 del 21/04/2023 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. TERRACINA 1925, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE PERNARELLA MAURO FINO AL 17/04/2023, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.282 LND DEL 15/03/2023 (Gara: TERRACINA 1925 – VILLALBA OCRES MOCA 1952 del 12/03/2023 – Campionato Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 316 del 31/03/2023
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. TERRACINA 1925, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE PERNARELLA MAURO FINO AL 17/04/2023, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.282 LND DEL 15/03/2023 (Gara: TERRACINA 1925 – VILLALBA OCRES MOCA 1952 del 12/03/2023 – Campionato Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 316 del 31/03/2023
Visto il reclamo in epigrafe del 20 marzo 2023; esaminati gli atti ufficiali e rilevato che la A.S.D. TERRACINA 1925 ha impugnato innanzi a Questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo di prime cure con C.U. N.282 DEL 15/03/2023, con il quale veniva disposta la inibizione a svolgere ogni attivita' fino al 17/4/2023 al Sig. PERNARELLA MAURO – allenatore della società - perché “[..] Allontanato per aver rivolto all'arbitro espressioni offensive, reiterava tale comportamento dall'esterno del recinto di gioco. [..]”. Ad avviso della reclamante, il giudice di prime cure avrebbe erroneamente ritenuto offensiva ed irriguardosa l’espressione, rivolta all’arbitro, così come riportata nel referto di gara: “[..] dopo l’espulsione di un calciatore della propria squadra urlava nei miei confronti le seguenti parole “ma che cazzo stai a fa, vaffanculo, non ci vedi un cazzo”. Il suddetto usciva dal tdg continuando a protestare e continuava a farlo anche dopo l’espulsione fuori il recinto di gioco urlando frasi ingiuriose verso la terna [..]”. A tal riguardo, la reclamante deduceva come la frase “ma che cazzo stai a fa, vaffanculo, non ci vedi un cazzo”, sarebbe priva di contenuto offensivo e irriguardoso rispetto al particolare contesto di riferimento e di tensione agonistica in cui la stessa sarebbe stata pronunciata - ovverosia in occasione dell’espulsione di un calciatore della propria squadra - nonché l’assenza di gesti complementari reiterati e/o minacciosi alla frase in parola. La reclamante rilevava, inoltre, la genericità della contestazione di “condotta reiterata” dell’allenatore verso la terna arbitrale, atteso quanto sinteticamente descritto nel referto arbitrale - “[..] usciva dal tdg continuando a protestare e continuava a farlo anche dopo l’espulsione fuori il recinto di gioco urlando frasi ingiuriose verso la terna- [..]” - senza, tuttavia, riportare le singole frasi asseritamente ingiuriose. Sulla scorta delle suindicate argomentazioni, la reclamante, ritenendo la sanzione irrogata all’allenatore eccessivamente afflittiva rispetto ai fatti e alle circostanze sopra descritti, concludeva richiedendone la riduzione ai sensi dell’art. 36 c.1 del Codice di Giustizia Sportiva, relativo alle condotte irriguardose o ingiuriose, laddove il giudice di prime cure avrebbe, invece, inquadrato i fatti de quibus quali condotte gravemente irriguardose, di cui all’art. 36 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva. All’udienza del 30 marzo, era presente la A.S.D. TERRACINA 1925, difesa e rappresentata dal proprio legale di fiducia, il quale si riportava ai propri atti difensivi. Questa Corte ritiene che il reclamo sia meritevole di accoglimento. Pur ritenendo indubbiamente offensivo il contenuto dell’espressione in oggetto, in quanto esorbitante il legittimo diritto di critica e lesivo della dignità morale dell’arbitro, in sede di graduazione della sanzione proporzionalmente alla effettiva gravità delle condotte ascritte e provate all’allenatore, rilevano le circostanze evidenziate dalla reclamante, con particolare riferimento alla genericità della contestazione di reiterazione della condotta. Ciò in ragione della lacunosità del referto arbitrale, che osta a Questo Collegio decidente ogni disamina e valutazione circa l’eventuale offensività e/o irriguardosità delle ulteriori frasi pronunziate dall’allenatore nei riguardi della terna arbitrale.
Per tali ragioni, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale
DELIBERA
Di accogliere il reclamo, irrogando all’allenatore Pernarella Mauro la squalifica per 3 gare. Il contributo va restituito.
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