C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 347 del 21/04/2023 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. VALENTIA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ED AMMENDA DI EURO 250,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.237 C5 DEL 15/03/2023 (Gara: FUTSAL ACADEMY – VALENTIA dell’11/03/2023 – Campionato Calcio a 5 Serie C1) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 316 del 31/03/2023

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. VALENTIA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ED AMMENDA DI EURO 250,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.237 C5 DEL 15/03/2023 (Gara: FUTSAL ACADEMY – VALENTIA dell’11/03/2023 – Campionato Calcio a 5 Serie C1) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 316 del 31/03/2023

Con il reclamo in epigrafe, la società A.S.D. Valentia ha avanzato gravame avverso le decisioni del Giudice di prime cure che aveva comminato la sanzione della perdita della gara e dell’ammenda per aver ritirato la squadra dopo una decisione dell’arbitro che aveva prima espulso un avversario e poi modificato la decisione espellendo un calciatore della reclamante. Veniva ascoltata la società, la quale illustrava dettagliatamente le proprie doglianze, concludendo per l’accoglimento del reclamo. Preliminarmente, occorre rilevare che l’art. 61 C.G.S. stabilisce che “i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”. Risulta, poi, che la discrezionalità arbitrale sulle decisioni tecniche è assoluta e che nell’assumere provvedimenti anche disciplinari, tutti gli Ufficiali di gara presenti all’incontro ben possono esprimere le loro valutazioni al fine di coadiuvare chi è tenuto a decidere. Per quanto attiene l’abbandono della partita, essa emerge inequivoca dagli atti nonché dalle deduzioni stesse contenute nel reclamo e, pertanto, la sanzione della perdita della gara risulta correttamente emessa. Per quanto attiene l’ammenda, invece, essa deve essere ridotta per parametrarla a quelle comminata in casi analoghi a quello sottoposto allo scrutinio di questo Giudice d’appello. Tutto ciò premesso, ricordando che in ambito regionale non sono impugnabili la squalifica dei calciatori fino a due giornate di gara o fino a quindici giorni nonché l’inibizione per dirigenti o squalifica per tecnici e massaggiatori fino ad un mese, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

i accogliere parzialmente il reclamo, riducendo l’ammenda ad euro 150,00, confermando altresì le rimanenti decisioni impugnate. Il contributo va restituito.

 

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