C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 347 del 21/04/2023 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. A.D.POLISPORTIVA FARNESE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MARCHIO GIAN MARCO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N.57 LND VT DEL 23/03/2023 (Gara: VETRIOLO – A.D.POLISPORTIVA FARNESE del 18/03/2023 – Campionato Terza Categoria Viterbo) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 328 dell’11/04/2023

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. A.D.POLISPORTIVA FARNESE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MARCHIO GIAN MARCO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N.57 LND VT DEL 23/03/2023 (Gara: VETRIOLO – A.D.POLISPORTIVA FARNESE del 18/03/2023 – Campionato Terza Categoria Viterbo) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 328 dell’11/04/2023

Con il reclamo in epigrafe, la società A.D. Polisportiva Farnese ha avanzato gravame avverso la squalifica a cinque giornate di gara a carico del calciatore Gian Marchio Macchio, sostenendo che a seguito del comportamento dello stesso non si sarebbe creato alcun parapiglia, chiedendo quindi una rivisitazione della sanzione. Nel referto arbitrale risulta descritto compiutamente il comportamento tenuto dal tesserato della reclamante il quale, dopo la fine della gara, si scagliava contro dirigenti e calciatori avversari colpendoli con calci e pugni, pronunciando insulti e frasi blasfeme e reiterando il proprio comportamento anche a seguito della notifica del provvedimento di espulsione. Tutto ciò dava origine a una rissa generalizzata. Detta deplorevole condotta risulta quindi provata ed è stata altresì correttamente sanzionata dal Giudice di prime cure in relazione alla sua entità, alla luce degli artt. 37 e 38 C.G.S.. A riguardo, si ricorda che l’art. 61 C.G.S. prescrive che “i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.

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