C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 347 del 21/04/2023 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. VILLALBA OCRES MOCA 1952, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE LAUDONI LORENZO FINO AL 28/04/2023, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.145 SGS DEL 23/03/2023 (Gara: FONTE MERAVIGLIOSA – VILLALBA OCRES MOCA 1952 del 19/03/2023 – Campionato Under 17 Regionale Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 328 dell’11/04/2023
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. VILLALBA OCRES MOCA 1952, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE LAUDONI LORENZO FINO AL 28/04/2023, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.145 SGS DEL 23/03/2023 (Gara: FONTE MERAVIGLIOSA – VILLALBA OCRES MOCA 1952 del 19/03/2023 – Campionato Under 17 Regionale Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 328 dell’11/04/2023
La ASD Villalba Ocres Moca 1952 impugnava, davanti alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale competente, il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo di prime cure con il quale veniva squalificato il proprio calciatore Laudoni Lorenzo per aver protestato verso l’arbitro, dandogli nel contempo una leggera spinta che lo faceva indietreggiare di qualche passo. A sostegno della propria tesi, la Società reclamante minimizzava la gravità dei fatti e chiedeva conseguentemente una riduzione della sanzione irrogata dal Giudice di 1° grado. Questa Corte esaminati gli atti ufficiali ritiene che ci siano margini per accogliere il reclamo. Dalla lettura del referto arbitrale, emerge che al 34° del 2° tempo, a seguito di una decisione del direttore di gara, il calciatore Laudoni protestava verso quest’ultimo, spintonandolo e facendolo indietreggiare di due passi. Da quanto detto, emerge che il predetto calciatore ha tenuto una condotta gravemente irriguardosa nei confronti dell’ufficiale di gara, che si è concretizzata in un contatto fisico, ex art. 36 comma 1 lett. b del C.G.S.. Ciononostante, l’entità della squalifica può essere ridotta, sia pur lievemente, per parametrarla all’effettiva gravità dell’azione posta in essere dal giovane calciatore, considerato che l’arbitro indietreggiava di soli due passi, a testimonianza della tenuità della spinta ricevuta. In conclusione, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale
DELIBERA
Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Laudoni Lorenzo al 19/04/2023. Il contributo va restituito.
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