C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 347 del 21/04/2023 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. VIS SUBIACO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DEL RICORSO DI PRIMO GRADO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.132 SGS RM DEL 23/03/2023 (Gara: NOVA 7 – VIS SUBIACO dell’11/03/2023 – Campionato Giovanissimi Under 15 Provinciali Roma) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 336 del 14/04/2023

 

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. VIS SUBIACO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DEL RICORSO DI PRIMO GRADO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.132 SGS RM DEL 23/03/2023 (Gara: NOVA 7 – VIS SUBIACO dell’11/03/2023 – Campionato Giovanissimi Under 15 Provinciali Roma) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 336 del 14/04/2023

Con il reclamo in epigrafe, la società A.S.D. Vis Subiaco ha interposto gravame avverso la decisione del Giudice Sportivo che rigettava il ricorso di primo grado relativo alla gara cui aveva preso parte il calciatore Marius Grozavu del Nova 7. A riguardo la reclamante deduceva come alla gara avesse partecipato il suddetto calciatore benché oltre il limite di età, chiedendo di verificare se la deroga a esso concessa fosse regolare e, in caso contrario, di assegnarle la vittoria per 3-0. Pervenivano controdeduzione della società Nova 7 che rilevava come il proprio calciatore avesse regolare autorizzazione a partecipare al campionato in questione e che vi era stata deroga a giocare sopra età anche l’anno precedente quando lo stesso militava nella Polisportiva Sant'Angelo Romano. Il gravame proposto risulta assolutamente pretestuoso ed è da rigettare. Il documento emesso il 4.11.2022 dal Settore Giovanile e Scolastico che concede la deroga al calciatore Marius Grozavu per partecipare alla categoria “Giovanissimi under 15” anziché “Allievi” attesta inequivocabilmente che lo stesso abbia preso parte alla gara in maniera regolare. Lo scrutinio sulla correttezza di tale deroga non è di competenza dei Giudici Sportivi di primo o di secondo grado involgendo peraltro motivazioni che attengono alla sfera personalissima di un soggetto minore di età. Tali elementi non possono e non debbono interessare una società avversaria che invece con la propria richiesta ha fatto spregio dei principi di lealtà, correttezza e probità immanenti nell’ordinamento sportivo, da rispettare vieppiù trattandosi di attività di calciatori molto giovani. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

 Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.

 

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