C.R. LAZIO – Giudice Sportivo – 2022/2023 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 342 del 19/04/2023 – Delibera – BFSPORT – SETTEBAGNI CALCIO SALARIO

BFSPORT - SETTEBAGNI CALCIO SALARIO

 Il Giudice Sportivo - sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 309 del 29/03/2023; - esaminato il ricorso fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio e nei termini previsti dalle norme vigenti dalla società SETTEBAGNI CALCIO SALARIO con il quale si deduce che la gara di cui i epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento in quanto la società BFSPORT non si atteneva alla normativa relativa all'obbligo di impiego dall'inizio della gara e per l'intera durata della stessa di numero tre calciatori "under" come da C.U. n. 1 del 08.07.2022 che prevede l'obbligo di schierare almeno tre calciatori così distinti uno nato nell'anno 2002 in poi uno nato nel 2003 in poi ed uno nato nel 2004 in poi. La ricorrente osserva che la società BFSPORT nel corso del secondo tempo effettuava la terza sostituzione, usciva dal campo il calciatore con la maglia n. 11 GRASSI Leonardo nato nel 2005 ed entrava in campo il n. 14 GRILLO Leonardo nato nel 1994. Per l'effetto chiede la vittoria a tavolino. Esaminati gli atti ufficiali, come noto fonte privilegiata di prova, l'arbitro designato con supplemento di referto comunica a questo Organo Giudicante di avere commesso un errore nella compilazione del rapportino di fine gara. La sostituzione al 15' del secondo tempo leggasi entra il n. 19 SESTILI Flavio in sostituzione del n. 11 GRASSI Leonardo nato il 23.05.2005. In virtù a quanto sopra, la gara ha avuto regolare svolgimento e le doglianze della società SETTEBAGNI CALCIO SALARIO non possono essere accolte.

PQM DELIBERA

a) di respingere il ricorso proposto dalla società SETTEBAGNI CALCIO SALARIO; b) di confermare il risultato della gara conclusosi con il seguente punteggio: BFSPORT - SETTEBAGNI CALCIO SALARIO 3 - 2. La tassa ricorso va addebitata.

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