C.R. LAZIO – Giudice Sportivo – 2022/2023 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 343 del 20/04/2023 – Delibera – POL. S.ANGELO ROMANO – ALBA SANT ELIA

POL. S.ANGELO ROMANO - ALBA SANT ELIA

Il Giudice Sportivo - sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 312 del 30/03/2023 - esaminato il ricorso fatto pervenire nei termini previsti dalle norme vigenti dalla società S.ANGELO ROMANO con il quale di deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento in quanto la società ALBA SANT'ELIA ha inizialmente impiegato tre calciatori fuori quota il n. 1 AMARO Filippo nato il 01.03.2003; il n. 3 PERROTTI Federico nato il 16.04.2003; il n. 11 GENITILE Nicolo nato il 15.10.2003. Al 1’ del secondo tempo la società ALBA SANT'ELIA sostituiva il calciatore n. 3 con il calciatore ISMAILI Ismail nato il 17.03.2003. Pertanto i fuori quota utilizzati durante la gara sono stati n. 4 contravvenendo a quanto previsto dal regolamento. Per l'effetto chiede la vittoria a tavolino. Esaminati gli atti ufficiali, come noto fonte privilegiata di prova risulta che la società ALBA SANT'ELIA nel corso della gara ha impiegato quattro calciatori nati nel 2003 trasgredendo quanto previsto dal regolamento del campionato Regionale Juniores Under 19 capitolo 3.7 che alla lettera b) limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età prevede che possono partecipare i calciatori nati dall'1.1.2004 in poi è consentito l'impiego di massimo tre calciatori fuori quota nati dall'1.1.2003. In considerazione di quanto sopra, la gara non ha avuto regolare svolgimento. In virtù all'art. 10 del CGS

DELIBERA

a) di accogliere il ricorso proposto dalla società S.ANGELO ROMANO; b) di infliggere alla società ALBA SANT'ELIA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3 nonchè l'ammenda di euro 100,00; c) di inibire il Sig. LATIFI Blerton (ALABA SANT'ELIA) fino al 28.04.2023. Nulla per il contributo.

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