C.R. LIGURIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N . 79 del 13/04/2023 – Delibera – in merito al reclamo proposto dalla società SAMMARGHERITESE 1903 avverso provvedimento nei confronti di Mattia MUSANTE emesso dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Liguria pubblicato con C.U. n. 70 del 16 marzo 2023.

in merito al reclamo proposto dalla società SAMMARGHERITESE 1903 avverso provvedimento nei confronti di Mattia MUSANTE emesso dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Liguria pubblicato con C.U. n. 70 del 16 marzo 2023.

Il Signor Mattia MUSANTE è stato squalificato per sei gare dal Giudice Sportivo con la seguente motivazione: espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento disciplinare, si dirigeva verso il ddg e lo spingeva con entrambe le mani, senza farlo cadere; usciva dal tdg solo grazie all'intervento dei compagni di squadra. Avverso tale decisione, ha proposto rituale reclamo la società SAMMARGHERITESE deducendo l’insussistenza della condotta e l’eccessività della sanzione inflitta. Al reclamo è stato allegato un filmato che, nell’intento della reclamante, dovrebbe dimostrare l’assenza di qualsivoglia contatto fisico tra il direttore di gara ed il tesserato. Il reclamo è in parte fondato, nei limiti di cui appresso. Va anzitutto ribadito che ai sensi dell’art. 61 C.G.S. . i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Nel caso di specie, l’arbitro è stato chiaro nel descrivere la condotta del calciatore, in merito alla quale non può sussistere dubbio alcuno. Né il filmato può indurre a dubitare del contenuto del referto poiché, anche volendolo reputare utilizzabile ai fini del decidere, lo stesso non inquadra continuativamente il calciatore e l’arbitro nell’occorso, di talché non se ne potrebbe comunque trarre alcun argomento. Il reclamo, pertanto, è nel merito destituito di fondamento. L’impugnazione è, invece, da accogliere in relazione all’aspetto sanzionatorio, poiché, ai sensi dell’art. 36 co. 1 lett. b) C.G.S. ai calciatori e ai tecnici responsabili di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta come sanzione minima la squalifica per quattro giornate o a tempo determinato. Fattispecie, questa, in cui è chiaramente sussumibile il comportamento in contestazione. Quindi, dovrà essere inflitta una gara per l’espulsione e altre quattro per la condotta posta in essere nei confronti dell’arbitro, per un totale di cinque gare in luogo delle sei inflitte dal Primo Giudice.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, Primo Collegio, in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società SAMMARGHERITESE 1903 riduce di una gara la squalifica inflitta al Signor Mattia MUSTANTE rideterminandola in complessive gare cinque. Ordina la restituzione della tassa di reclamo, non versata ed addebitata in acconto.

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