C.R. LIGURIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N . 79 del 13/04/2023 – Delibera – Reclamo presentato SSDRL Rapallo R. 1914avverso provvedimento emesso dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Ligure pubblicato con C.U. n. 76 del 4 aprile 2023. Gara: SSDRL Rapallo R. 1914 – USD Campomorone Sant’Olcese del 26 marzo 2023.
Reclamo presentato SSDRL Rapallo R. 1914avverso provvedimento emesso dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Ligure pubblicato con C.U. n. 76 del 4 aprile 2023. Gara: SSDRL Rapallo R. 1914 – USD Campomorone Sant’Olcese del 26 marzo 2023.
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Ligure ha emesso un provvedimento (che qui si intende richiamato integralmente) pubblicato con C.U. n. 76 del 4 aprile 2023, con cui: Assegnava la vittoria per 0 – 3 alla società Usd Campomorone Sant’Olcese; Infliggeva una squalifica per 2 gare ciascuno ai calciatori Canovi e Scarf (tesserati per la società Rapallo R. 1914; Infliggeva la sanzione dell’inibizione al sig. Perpignano Giuseppe fino al 20.4.2023; Infliggeva alla società Rapallo R. 1914 la sanzione pecuniaria di euro 100. Avverso tale provvedimento la società Rapallo R. 1914 inviava preannuncio di reclamo in data 4.4.2023, atto di reclamo in data 5.4.2023 (chiedendo l’annullamento totale della decisione emessa dal G. S.) ed integrazione al reclamo in data 6.4.2023 in cui si chiedeva solo ed esclusivamente che la tassa di reclamo venisse addebitata sul cc della società Il ricorso è irricevibile. L’art. 48 c. 2 CGS prevede espressamente che: “I ricorsi ed i reclami, anche se soltanto preannunciati, a pena di irricevibilità, sono gravati dal prescritto contributo. Il versamento del contributo deve essere effettuato entro il momento della trasmissione del ricorso o del reclamo all’organo di giustizia sportiva, anche mediante addebito sul conto campionato nel caso in cui il ricorrente o il reclamante sia una società, fatti salvi gli eventuali diversi termini di pagamento indicati dal Codice”. Proprio per tale ultimo assunto dell’art. 48 c. 2, “….fatti salvi gli eventuali diversi termini di pagamento indicati dal Codice”, pare opportuno richiamare altre due disposizioni del C.G.S. e precisamente l’art. 67 c. 1 il quale dispone che “Il ricorso deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo posta elettronica certificata […]” e 76 c. 2 secondo cui “Il reclamo deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo……”. Ebbene, da un punto di vista contenutistico, appare subito evidente come tutte le norme sopra enunciate prevedono l’obbligatorietà del versamento di un contributo di giustizia in tempi ben definiti. Proprio sotto il profilo temporale, tuttavia, emerge una differenza fra le previste disposizioni in ordine al momento di esecuzione del versamento/richiesta di addebito: la prima norma stabilisce che il pagamento debba coincidere con la trasmissione del ricorso o del reclamo; a mente degli altri due articoli menzionati, invece, il versamento dovrà essere eseguito al momento del deposito del preannuncio del ricorso o del reclamo. Tale difformità normativa potrebbe condurre all’emanazione di provvedimenti di giustizia chiaramente discrepanti e potenzialmente lesivi dei diritti del ricorrente sulla base dell’applicazione “casuale” ora dell’una, ora dell’altra enunciazione normativa. Una lettura formalistica delle norme, infatti, determinerebbe l’applicazione automatica dell’art. 67 c.1 nonché dell’art. 76 c. 2 CGS, in quanto normative da considerarsi speciali riconosciute dallo stesso art.48 c.2 C.G.S. (“fatti salvi gli eventuali diversi termini di pagamento indicati dal Codice”). A tal proposito è pacificamente consolidato, per come previsto appunto dalle norme codicistiche richiamate, che la tassa di reclamo debba essere versata, o quantomeno richiesta in addebito su cc societario, al momento del preannuncio di reclamo. E’ però altresì vero che la norma generale di cui all’art. 48 c. 2 e cioè laddove la tassa di reclamo venga versata o richiesta in addebito in atto di ricorso /reclamo possa comunque soddisfare il requisito della ricevibilità dell’atto depositato. Qui però ci si deve fermare. In particolare, nel caso che ci occupa la tassa di reclamo non è stata versata/richiesta in addebito né nel preannuncio di reclamo né tantomeno nel reclamo medesimo. La richiesta di addebito è pervenuta, sebbene nel rispetto dei termini dei 2 giorni dalla decisione del G.S., solo ed esclusivamente con atto di integrazione al reclamo. Orbene l’atto di integrazione al reclamo per sua natura è un documento con cui la società reclamante ha la possibilità di approfondire e/o meglio dedurre un argomento già presente nell’atto principale che viene per l’appunto integrato (completato/perfezionato) da una specificazione ulteriore in merito ad una doglianza che comunque deve necessariamente essere già stata espressa nell’atto cui l’integrazione si riferisce. A tele proposito non può questa Corte considerare un atto di integrazione al reclamo l’atto così depositato ed in particola con questi contenuti. L’atto di integrazione, come in questo caso parrebbe, non può e non deve essere interpretato quale “paracadute” per poter rientrare nei termini, peraltro rigorosamente e chiaramente previsti dal C.G.S., che qui ci occupano. Il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva (tassa di reclamo) è da considerarsi presupposto indefettibile per la ricevibilità del ricorso/reclamo ed il suo mancato versamento(o richiesta di addebito su cc societario)nel rispetto delle previsioni chiaramente codificate anche per come in motivi delineate, comporta, tout court, il rigetto della domanda per improcedibilità.
P.Q.M.
la Corte Sportiva Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, Secondo Collegio, dichiara irricevibile il reclamo proposto dalla società SSDRL Rapallo R. 1914e, per l’effetto, conferma l’impugnato provvedimento. Ordina l’incameramento della tassa, non versata e da addebitarsi in acconto.
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