C.R. LIGURIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N . 79 del 13/04/2023 – Delibera – Reclamo presentato ASD Caperanese 2015, avverso provvedimento emesso dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Ligure pubblicato con C.U. n. 74 del 30 marzo 2023. Gara: Don Bosco Spezia Calcio – ASD Caperanese del 26 marzo 2023.

Reclamo presentato ASD Caperanese 2015, avverso provvedimento emesso dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Ligure pubblicato con C.U. n. 74 del 30 marzo 2023. Gara: Don Bosco Spezia Calcio – ASD Caperanese del 26 marzo 2023.

Con atto di reclamo la società ASD Caperanese 2015 ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 74 del 30 marzo 2023, con la quale il GS squalificava il sig. Binaj Amarildo per tre giornate poiché dopo aver subito un fallo, reagiva colpendo un avversario al collo senza conseguenze lesive. Dall'esame del referto arbitrale emerge effettivamente cha da parte del calciatore Binaj Amarildo vi sia stata una reazione ad un fallo subito. Dalla lettura del referto del d.g. si evince come la condotta tenuta dal calciatore Binaj Amarildo sia effettivamente rispondente a quanto richiamato dall’art. 38 C.G.S. Valutati i motivi di doglianza espressi dalla società reclamante in atto di ricorso ritualmente depositato, questa Corte ritiene che i medesimi possano essere accolti in punto affievolimento della sanzione comminata dal G.S. In relazione a tutto quanto valutato,pertanto questo Collegio, in riferimento alla circostanza attenuante di cui all’art. 13 c. 1 lett. A) del C.G.S., ritiene adeguato ridurre di una giornata la sanzione determinata dal primo Giudice.

P.Q.M.

 la Corte Sportiva d’Appello, delibera di accogliere il reclamo proposto dalla società ASD Caperanese riducendo a due le giornate di squalifica nei confronti del calciatore Binaj Amarildo. Si dispone la restituzione della tassa di reclamo.

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