C.R. LIGURIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N . 82 del 20/04/2023 – Delibera – Reclamo della società A.S.D. Albenga 1928 avverso provvedimento emesso dal GS nella gara del campionato Regionale juniores, A.S.D. Albenga – Imperia Calcio S.R.L. del 25.03.2023, con C.U. n. 74 del 30 MARZO 2023.

Reclamo della società A.S.D. Albenga 1928 avverso provvedimento emesso dal GS nella gara del campionato Regionale juniores, A.S.D. Albenga – Imperia Calcio S.R.L. del 25.03.2023, con C.U. n. 74 del 30 MARZO 2023.

Il Giudice Sportivo, con il provvedimento in epigrafe, ha inflitto la seguente sanzione: squalifica per due giornate l’allenatore Marco Mambrini della società Albenga 1928 per aver urlato all’arbitro la seguente frase “ma che cazzo fai?”. assegnazione della vittoria per 0-3 in favore della società Imperia squalifica per due giornate al calciatore Polnyi Maksym della società Albenga 1928  inibizione fino al 20 aprile 2023 al carico del dirigente Accompagnatore Ufficiale della società Albenga 1928 sig. Patrucco Alessandro  ammenda di € 200,00 alla società Albenga 1928 a titolo di responsabilità oggettiva in quanto il calciatore Polnyi che aveva preso parte alla gara in oggetto, in realtà risultava colpito da un provvedimento di ammonizione ed essere svincolato. La reclamante ha contestato la squalifica all’allenatore Mambrini adducendo che non si trattava di lui ma in realtà del dirigente sig. Luca Gastaldi. Riguardo al tesserato Polnyi, fa presente in ricorso di aver avuto problematiche relative alla sua documentazione ai fini del tesseramento ma che oggi l’atleta sarebbe stato regolarmente tesserato. Richiede dunque che il ricorso venga accolto assegnando la squalifica comminata all’allenatore Mambrini, per errore di persona, al dirigente Gastaldi Luca, nonché il ripristino del risultato ottenuto in campo e l’annullamento delle sanzioni. Il reclamo è infondato. E’ pacifico, infatti, che il tesserato Polny fosse ammonito e svincolato e riguardo l’asserito scambio di persona, la reclamante non fa nessuna allegazione al ricorso a i fini di comprovare quanto sostenuto. La Corte Sportiva d’Appello,

delibera

di respingere il reclamo proposto dalla società Albenga 1928, confermando la sentenza di primo grado. Dispone l’incameramento della tassa, non versata ed addebitata in acconto.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it