C.R. LIGURIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N . 82 del 20/04/2023 – Delibera – Reclamo presentato dalla società ASD Serra Riccò 1971, avverso il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, Delegazione Provinciale di Genova, pubblicato con C.U. n. 61 del 30 Marzo 2023, relativo alla sanzione della squalifica fino alla data del 30.05.2023 dell’allenatore in seconda, BAVASSANO Fabrizio. Gara: SERRA RICCO’ 1971 – DON BOSCO del 26 Marzo 2023 (Allievi Provinciali U16 – Girone A).

Reclamo presentato dalla società ASD Serra Riccò 1971, avverso il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, Delegazione Provinciale di Genova, pubblicato con C.U. n. 61 del 30 Marzo 2023, relativo alla sanzione della squalifica fino alla data del 30.05.2023 dell’allenatore in seconda, BAVASSANO Fabrizio. Gara: SERRA RICCO’ 1971 – DON BOSCO del 26 Marzo 2023 (Allievi Provinciali U16 – Girone A).

Il Giudice Sportivo ha inflitto al tesserato una squalifica sino al 30.05.2023 per “reiterate proteste nei confronti del Direttore di Gara, tirandolo per la maglia, seguite da insulti omofobi”. La società reclamante, pur affermando di aver presentato il reclamo per un atto morale, contesta la decisione in parola assunta dal Giudice Sportivo, ritenendola ingiusta, in quanto il proprio tesserato non avrebbe proferito frasi omofobe nei confronti del D.g. Sono allegate al reclamo due dichiarazioni, asseritamente a firma dell’allenatore e del dirigente responsabile della società sportiva. Il reclamo è infondato ed andrà respinto. Dalla lettura completa del referto arbitrale emerge come l’allenatore in seconda tirava l’arbitro per la divisa e gli rivolgeva un gesto osceno e a carattere sessuale, che ripeteva, poi, a voce nel momento in cui veniva espulso dal terreno di gioco. La Corte, in virtù dell’art. 50 , comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C., ha provveduto alla audizione del direttore di gara, il quale ha confermato integralmente il contenuto del referto redatto. Né le dichiarazioni dei testi, allegate dalla reclamante, sono in grado di scalfire quanto riportato nel referto del d.g. Tali testimonianze, oltre ad essere inutilizzabili in quanto prive della copia di un documento di identità che le attribuisca, con certezza, al firmatario sarebbero, in ogni caso, inattendibili, provenendo da soggetti sicuramente di parte (quali il dirigente responsabile e l’allenatore della società), inevitabilmente interessati all’esito del reclamo. Si osserva, infine, come il reclamo proposto si sia soffermato solo sulla contestata pronuncia di frasi omofobe in danno del direttore di gara, rimanendo del tutto silente in ordine agli altri episodi  riportati nel referto di gara: l’averlo tirato per la divisa, e l’avergli rivolto un gesto sconcio ed a carattere sessuale. La mancata puntuale contestazione di tali condotte equivale alla loro ammissione. La Corte, pertanto, definitivamente pronunciando, conferma la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo ritenendola perfettamente congrua rispetto ai fatti consacrati negli atti ufficiali.

P.Q.M.

La Corte Sportiva D’Appello del Comitato Regionale Liguria della F.I.G.C., definitivamente pronunciando, respinge il reclamo proposto dalla società ADS Serra Riccò 1971, confermando integralmente la decisione emessa dal Giudice Sportivo Dispone l’incameramento della tassa, non versata ed addebitata in acconto.

 

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