C.R. LIGURIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N . 79 del 13/04/2023 – Delibera – L’atto di deferimento della Procura Federale del 7 Marzo 2023 Prot. 20844 / 2 79 pfi 22 23/PM/vdb avente ad oggetto: “Partecipazione in posizione irregolare, in quanto non tesserato, del calciatore sig. Jacopo Ottonello nelle fila della squadra schierata dalla società Letimbro 1945 in occasione di gare disputate nel corso della stagione sportiva 2022 – 2023”
L’atto di deferimento della Procura Federale del 7 Marzo 2023 Prot. 20844 / 2 79 pfi 22 23/PM/vdb avente ad oggetto: “Partecipazione in posizione irregolare, in quanto non tesserato, del calciatore sig. Jacopo Ottonello nelle fila della squadra schierata dalla società Letimbro 1945 in occasione di gare disputate nel corso della stagione sportiva 2022 – 2023”
Viste Le difese scritte svolte dai soggetti deferiti Udite Le conclusioni precisate in udienza dalle Parti personalmente e dai difensori costituiti Udite Le richieste di sanzione della Procura Federale Dato atto Della richiesta di patteggiamento formulata dalla società ASD Letimbro 1945 ed accolta dalla Procura Federale Ha pronunciato la seguente Decisione Nel procedimento disciplinare 279 PFI22 - 23 promosso dal Procuratore Federale Interregionale nei confronti della Società A.S.D. Letimbro 1945 nonché dei tesserati Signori 1. il sig. Giuseppe Vitellaro, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Letimbro 1945; 2. il sig. Daniele Oliveri, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società ASD Letimbro 1945; 3. il sig. Jacopo Ottonello, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per la società ASD Letimbro 1945; 4. la società A.S.D. Letimbro 1945 per rispondere: il sig. Giuseppe VITELLARO della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art.32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Letimbro1945, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Jacopo Ottonello, nonché per aver consentito e comunque non impedito che lo stesso partecipasse, nelle fila delle squadre schierate dalla ASD Letimbro1945, alle gare Letimbro 1945 – Vecchiaudace Campomorone del 4.9.2022 e Speranza 1912 – Letimbro 1945 dell’11.9.2022, valevoli per la coppa Liguria di Prima Categoria, nonché alle gare Veloce 1910 – Letimbro 1945 del 25.9.2022 e Letimbro 1945 – Masone del 2.10.2022, valevoli per campionato di prima categoria; nonché per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa; il sig. Daniele OLIVERI della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione delle gare Letimbro1945 – Vecchiaudace Campomorone del 4.9.2022 e Speranza1912 – Letimbro 1945 dell’11.9.2022, valevoli per la coppa Liguria di Prima Categoria, nonché della gara Veloce 1910 – Letimbro 1945 del 25.9.2022, valevole per il campionato di Prima Categoria,sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società ASD Letimbro 1945 nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Jacopo Ottonello,attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; il sig. Jacopo OTTONELLO della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva,anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società ASD Letimbro 1945, alle gare Letimbro 1945 – Vecchiaudace Campomorone del 4.9.2022 e Speranza 1912 – Letimbro 1945 dell’11.9.2022, valevoli per la coppa Liguria di Prima Categoria, nonché alle gare Veloce 1910 – Letimbro 1945 del 25.9.2022 e Letimbro 1945 – Masone del 2.10.2022, valevoli per campionato di prima categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva la società A.S.D. Letimbro 1945 della violazione, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Giuseppe Vitellaro, Daniele Olivieri e Jacopo Ottonello, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione. Nel corso del procedimento la Società ASD Letimbro 1945,in relazione ai deferimenti dei Signori Giuseppe VITELLARO, Daniele OLIVERI, Jacopo OTTONELLO, formulava richiesta di patteggiamento alla Procura Federale che veniva accettata. Nello specifico: nei confronti del Signor Giuseppe VITELLARO la sanzione base richiesta di n. 6 (sei) mesi di inibizione viene diminuita, ai sensi dell’art. 127 CGS, nella misura di 1/3 determinandola in n. 4 (quattro) mesi di inibizione; nei confronti del Signor Daniele OLIVERI la sanzione base richiesta di n. 4 (quattro) mesi di inibizione viene diminuita, ai sensi dell’art. 127 CGS, nella misura di 1/3 determinandola in n. 3 (tre) mesi di inibizione; nei confronti del Signor Jacopo OTTONELLO la sanzione base richiesta di n. 6 (sei) giornate di squalifica viene diminuita, ai sensi dell’art. 127 CGS, nella misura di 1/3 determinandola in n. 4 (quattro) giornate di squalifica. In merito alla posizione della società ASD Letimbro 1945 la Procura Federale richiedeva, per i fatti di cui è causa, l’ammenda di Euro 450,00 e 4 (quattro) punti di penalizzazione. La difesa, per contro, sostenendo che i fatti imputabili alla società deferita fossero dipesi unicamente dalla disorganizzazione interna alla medesima e non da malafede, chiedeva la configurabilità del fatto di particolare tenuità nel caso di specie con ogni consequenziale pronuncia o, in subordine, l’applicazione della sanzione di 3 (tre) punti di penalizzazione. Sul punto Codesto Tribunale ritiene che al caso di specie non possa non trovare applicazione il recente arresto delle Sezioni Unite della Corte Federale d’Appello- Decisione/0067/CFA-2022- 2023, il quale precisa inequivocabilmente il principio secondo il quale“la società che faccia partecipare ad una gara un calciatore privo dei titoli e dei requisiti necessari incorre nella sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica, oltre che nell’ammenda di euro 100,00, per ciascun incontro. (…omissis…) Il Presidente, pertanto, è responsabile con riguardo a tutte le partite segnate dalla illecita utilizzazione del giocatore deferito, mentre per gli altri esponenti della società occorre considerare il numero delle gare nelle quali la rispettiva condotta illecita è stata perpetrata.” Inoltre la Procura Federale e la difesa hanno concordemente rilevato come il Giudice Sportivo, in merito alla gara Letimbro – Masone, disputata in data 2/10/2022, in cui veniva schierato il calciatore Jacopo Ottonello, avesse già provveduto a sanzionare la società ASD Letimbro 1945 disponendo: - di assegnare la vittoria, nella gara in questione, per 3 – 0 alla società Masone; - di comminare la squalifica per 2 giornate al calciatore OTTONELLO Jacopo della società Letimbro 1945, al netto della sanzione comminatagli nella gara in questione, con decorrenza per tutte dalla data del suo eventuale tesseramento; - di infliggere il provvedimento di inibizione fino al 20 ottobre 2022 a carico del Dirigente Accompagnatore Ufficiale della società Letimbro 1945, signor OLIVERI Daniele; - di comminare l’ammenda di Euro 200 alla società Letimbro 1945 a titolo di responsabilità oggettiva. Pertanto, in ottemperanza al principio sopra precisato, considerato che le gare per cui è stato promosso il presente deferimento risultano essere tre e non quattro essendo una di esse già stata oggetto di provvedimento sanzionatorio da parte della giustizia sportiva come sopra specificato, risulta congrua l’applicazione nei confronti della deferita società dell’ammenda di € 300 nonché di punti 3 (tre) di penalizzazione a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva.
PQM
Il Tribunale Federale del Comitato Regionale Liguria ratifica il patteggiamento concordato tra la Procura Federale e i Signori Giuseppe VITELLARO (4 mesi di inibizione), Daniele OLIVERI (3 mesi di inibizione) e Jacopo OTTONELLO (4 giornate di squalifica) in merito ai rispettivi deferimenti mentre delibera di infliggere nei confronti della società A.S.D. Letimbro 1945 ammenda di € 300 e tre punti di penalizzazione da scontare nella stagione sportiva 2022/2023. Manda la Segreteria per le comunicazioni di rito.
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