C.R. LIGURIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N . 79 del 13/04/2023 – Delibera – procedimento disciplinare n. 284 pfi 22-23, avente ad oggetto: “Condotta della società AFC Segesta Sestri Levante che in diverse gare valevoli per il campionato di Prima Categoria ha schierato il calciatore sig. Alessandro IEZZI in posizione irregolare, in quanto non tesserato per tale società”.

 

procedimento disciplinare n. 284 pfi 22-23, avente ad oggetto: “Condotta della società AFC Segesta Sestri Levante che in diverse gare valevoli per il campionato di Prima Categoria ha schierato il calciatore sig. Alessandro IEZZI in posizione irregolare, in quanto non tesserato per tale società”.

Con nota del 14.10.2022 il Comitato Regionale Liguria ha segnalato che il calciatore sig. Alessandro Iezzi ha preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.F.C. Segesta Sestri Levante, agli incontri Sporting Club Aurora - Segesta Sestri Levante del 4.9.2022 e Segesta Sestri Levante - Casarza Ligure del 10.9.2022, entrambi valevoli per la Coppa Liguria di Prima Categoria, nonché all'incontro Sori - Segesta Sestri Levante del 25.9.2022 valevole per il campionato di Prima Categoria, in posizione irregolare in quanto non tesserato. Dalla documentazione acquisita agli atti del procedimento i fatti oggetto della segnalazione sono risultati provati, come si suol dire, per tabulas. E’ pacifico, infatti, che il Signor Alessandro IEZZI abbia preso parte alle gare in contestazione, come consta dalle distinte di gara, e che lo stesso, nell’occorso, non fosse regolarmente tesserato per la società SEGESTA SESTRI LEVANTE. L’unica precisazione che va svolta in questa sede afferisce al numero di gare da prendere in considerazione al fine di irrogare la sanzione, in quanto la gara Sori - Segesta Sestri Levante del 25.9.2022 (rectius del 2 ottobre 2022) valevole per il campionato di Prima Categoria è già stata oggetto di sanzione da parte del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Liguria. In particolare, con C.U. n. 22 del 6 ottobre 2022, il Giudice Sportivo comminava le seguenti sanzioni in relazione alla gara SORI – SEGESTA SESTRI LEVANTE del 2 ottobre 2022:  la squalifica per 2 giornate al calciatore IEZZI Alessandro della Società SEGESTA SESTRI LEVANTE […];inibizione fino al 20 ottobre 2022 a carico del Dirigente Accompagnatore Ufficiale della società SEGESTA SESTRI LEVANTE, Signor PIAZZA Antonio; ammenda di Euro 200 alla società SEGESTA SESTRI LEVANTE, a titolo di responsabilità oggettiva. Veniva, altresì, ordinata la trasmissione degli atti alla Procura Federale per gli approfondimenti di rispettiva competenza, in merito alla partecipazione del calciatore IEZZI Alessandro, alle seguenti gare di COPPA LIGURIA: 4.9.2022 SPORTING CLUB AURORA - SEGESTA 10.9.2022 SEGESTA - CASARZA LIGURE. Di conseguenza, la segnalazione inoltrata alla Procura Federale avrebbe dovuto avere ad oggetto soltanto le due gare di cui sopra e non anche quella disputata contro il SORI, poiché in relazione a quest’ultima il Giudice Sportivo aveva già deliberato provvedimenti sanzionatori. Per completezza, si rappresenta che la gara contro il Sori è stata disputata, come si è cennato, in data 2 ottobre 2022 e non in data 25 settembre 2022, come riportato nel deferimento. In data 25 settembre 2022, anzi, il SEGESTA SESTRI LEVANTE non ha disputato gara alcuna avendo, diversamente, giocato contro la CALVARESE il giorno precedente, 24 settembre 2022, come consta dal C.U. n. 20 del 29 settembre 2022. In merito a quest’ultima gara, peraltro, non si ritiene di prendere alcun provvedimento, in quanto estranea alla contestazione formalizzata con il deferimento e poiché non oggetto della segnalazione inoltrata da parte del Giudice Sportivo Regionale. Di conseguenza, le gare per le quali deve essere irrogata la sanzione ai soggetti deferiti sono soltanto due. Per ciò che concerne la dosimetria delle sanzioni, Questo Tribunale Territoriale non può che allinearsi a quanto recentemente statuito dalle Sezioni Unite della Corte Federale d’Appello (n. 67 CFA del 10 febbraio 2023), a mente della quale: la società che faccia partecipare ad una gara un calciatore privo dei titoli e dei requisiti necessari incorre nella sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica, oltre che nell’ammenda di euro 100,00, per ciascun incontro e, […] rispetto a tutti gli altri soggetti concorrenti nell’illecito, diversi dalle società, appare congruo stabilire la misura della sanzione nella inibizione di un mese, per il presidente e i dirigenti, e nella squalifica di una giornata, per il calciatore, per ciascuna violazione accertata.

P.Q.M.

il Tribunale Federale presso il Comitato Regionale Liguria, Primo Collegio, delibera di infliggere le seguenti sanzioni: SEGESTA SESTRI LEVANTE: € 200,00 di ammenda e due punti di penalizzazione da applicarsi nella presente stagione sportiva Alessandro IEZZI: 2 gare di squalifica da scontarsi nel Campionato di competenza. Paolo RIVA, Giuseppe MARSIGLIA e Antonino PIAZZA: 2 mesi di inibizione ciascuno. Manda alla Segreteria per le comunicazioni di competenza.

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