C.R. LIGURIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N . 79 del 13/04/2023 – Delibera – L’atto di deferimento della Procura Federale del 6 marzo 2023 Prot. 20718/283pfi22- 23/PM/ps avente ad oggetto: “Condotta della G.S.D. Olimpic 1971 che ha schierato in posizione irregolare, in quanto tesserato per la A.S.D. Arenzano Football Club, il calciatore sig. Diego Ferraro nelle gare Multedo – Olimpic 1971 del 3.9.2022 ed Olimpic 1971 – Mura Angeli del 17.9.2022, valevoli per la Coppa Liguria I categoria”;

 

L’atto di deferimento della Procura Federale del 6 marzo 2023 Prot. 20718/283pfi22- 23/PM/ps avente ad oggetto: “Condotta della G.S.D. Olimpic 1971 che ha schierato in posizione irregolare, in quanto tesserato per la A.S.D. Arenzano Football Club, il calciatore sig. Diego Ferraro nelle gare Multedo – Olimpic 1971 del 3.9.2022 ed Olimpic 1971 – Mura Angeli del 17.9.2022, valevoli per la Coppa Liguria I categoria”;

Dato atto Che i soggetti deferiti non hanno svolto difese scritte né precisato in udienza le proprie conclusioni Udite Le richieste di sanzione della Procura Federale Ha pronunciato la seguente Decisione Nel procedimento disciplinare PFI 283 21-22 promosso dal Procuratore Federale Interregionale nei confronti della Società G.S.D. Olimpic 1971a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva nonché nei confronti dei Signori Daniele Camino, all’epoca dei fatti Presidente e Legale Rappresentante della Società, per violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 39, comma 1, delle N.O.I.F.; Diego Fazio Dirigente Accompagnatore della Società, per violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F.; Diego Ferraro, calciatore della predetta società, per violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva * Con il deferimento in epigrafe la procura federale ha radicato il presente procedimento disciplinare nei confronti della Società G.S.D. Olimpic 1971 nonché dei Signori Daniele Camino, Diego Fazio, rispettivamente Presidente e Dirigente Accompagnatore della ridetta Società e Diego Ferraro, esponendo che il Signor Diego Ferraro, seppur non regolarmente tesserato per la Società aveva disputato, nelle fila della G.S.D. Olimpic 1971 Multedo Levante - G.S.D. Olimpic 1971 disputato il 3.9.2022 e G.S.D. Olimpic 1971 – Mura Angeli disputato il 17.9.2022, valevoli per la Coppa Liguria di Prima Categoria. Le circostanze fattuali oggetto di contestazioni sono state avvalorate dalla documentazione versata in atti dalla Procura Federale ed esaminata da questo Tribunale che ritiene per l’effetto comprovata la violazione delle norme del Codice di Giustizia Sportiva richiamata nell’atto di deferimento introduttivo e per l’effetto che i deferiti vadano ritenuti responsabili, ciascun a proprio titolo sì come individuato nell’atto di deferimento, dei fatti ascritti. Si da atto che i deferiti, seppur ritualmente intimati, non hanno fatto pervenire scritti difensivi e non hanno partecipato all’udienza. Rilevato il recente arresto delle Sezioni Unite della Corte di Giustizia Federale - che ha stabilito in: un punto di penalizzazione in classifica per la Società, un mese di inibizione per i dirigenti ed una giornata di squalifica per il giocatore non tesserato, la sanzione per ciascuna gara disputata da soggetto non tesserato - condiviso da Questo Tribunale che pertanto vi si attiene, segue, come da dispositivo in calce, la relativa sanzione.

PQM

 Il Tribunale Federale Territoriale, presso il Comitato Regionale Liguria, dichiara la Società G.S.D. Olimpic 1971 ed i Signori Daniele Camino, Diego Fazio e Diego Ferraro, responsabili dei fatti Loro ascritti e per l’effetto condanna: La Società G.S. D. Olimpic 1971 a corrispondere la somma di Euro 200,00 (duecento) a titolo di ammenda ed a 2 (due) punti di penalizzazione in classifica; il Signor Daniele Cimino, Presidente della Società G.S.D. Olimpic 1971, a due mesi di inibizione; il Signor Diego Fazio, Dirigente Accompagnatore della Società G.S.D. Olimpic 1971, a due mesi di inibizione; il Signor Diego Ferraro, calciatore della Società G.S.D. Olimpic 1971, a due giornate di squalifica.

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