C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 62 del 06/04/2023 – Delibera – Reclamo della società A.C. GONZAGA – Campionato 1° Categoria – Gir. G GARA del 12.03.2023 tra A.S.D. PORTO 2005 – A.C. GONZAGA C.U. n. 55 del Comitato Regionale Lombardia datato 16.03.2023

Reclamo della società A.C. GONZAGA – Campionato 1° Categoria - Gir. G GARA del 12.03.2023 tra A.S.D. PORTO 2005 – A.C. GONZAGA C.U. n. 55 del Comitato Regionale Lombardia datato 16.03.2023

La società A.C. GONZAGA ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. di 1°Grado che ha comminato la squalifica di n. 5 giornate a carico del proprio calciatore SOUMAH Naby Laye espulso perché colpiva con un calcio pericoloso un avversario e, a seguito della notifica del provvedimento di espulsione, colpiva inaspettatamente un altro avversario con uno schiaffo; veniva bloccato dai presenti ed allontanato. Nel proprio reclamo, la A.C. GONZAGA evidenzia, che il proprio calciatore SOUMAH Naby Laye, una volta commesso il fallo nei pressi della panchina avversaria, mentre l’arbitro si dirigeva verso di lui, veniva circondato dai calciatori e dirigenti della squadra avversaria presenti in panchina e veniva da questi ultimi spintonato, minacciato ed ingiuriato sia come calciatore e sia come persona. Il direttore di gara, che era lontano, soppraggiungeva, estraendo il cartellino rosso, quando il parapiglia stava finendo. La reclamante si dice stupita per le cinque giornate comminate al proprio calciatore, quando, invece, nessuno dei tesserati facenti parte del gruppo della panchina della società Porto non è stato neppure ammonito. Pertanto, la società Gonzaga, sostenendo che i fatti si sono svolti così come narrati nel reclamo, chiedono una riduzione della squalifica comminata al proprio calciatore. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, rilevato che il reclamo è stato proposto ritualmente e nei termini previsti dal CGS, OSSERVA Ai sensi dell’art 61 comma 1 del C.G.S., il rapporto dell’Ufficiale di Gara è da considerarsi fonte primaria e privilegiata di prova. Nel referto di gara, l’Arbitro è stato molto preciso nella narrazione di quanto accaduto in campo, e cioè che il calciatore SOUMAH Naby Laye colpiva con intensità un avversario appena sotto il ginocchio con il tacchetto. Mentre il direttore di gara si avvicinava al calciatore per notificargli il provvedimento di espulsione, questi si girava di scatto e colpiva sulla guancia con una sberla a mano aperta un altro avversario il quale subiva il colpo senza cadere. Il calciatore SOUMAH veniva quindi circondato da un paio di suoi compagni di squadra che lo indirizzavano verso l’uscita del recinto di giuoco. Pertanto, visto il doppio comportamento violento tenuto dal calciatore, la sanzione della squalifica per cinque giornate, comminata dal G.S. al calciatore SOUMAH Naby Laye deve essere integralmente confermata. Tanto premesso e ritenuto, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

RIGETTA

il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it