C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 62 del 06/04/2023 – Delibera – Reclamo della società U.S. SOMAGLIA – Campionato 1a Categoria – Gir. H GARA del 12.03.2023 tra U.S. NUOVA ZORLESCO – U.S. SOMAGLIA C.U. n. 55 del Comitato Regionale Lombardia datato 16.03.2023

 

Reclamo della società U.S. SOMAGLIA – Campionato 1a Categoria – Gir. H GARA del 12.03.2023 tra U.S. NUOVA ZORLESCO – U.S. SOMAGLIA C.U. n. 55 del Comitato Regionale Lombardia datato 16.03.2023

La società U.S. SOMAGLIA ha proposto reclamo avverso la decisione richiamata in epigrafe con cui il G.S. di 1°Grado ha comminato nei confronti della società la sanzione della disputa della gara a porte chiuse per n. 2 (due) giornate, nonché l’ammenda pari ad € 350,00, dovute al fatto che nel corso dell’incontro sopra indicato i sostenitori della squadra, insieme ad alcuni calciatori, dopo la segnatura di un goal si aggrappavano violentemente alla rete di recinzione del campo, scuotendola talmente tanto al punto da danneggiarla; inoltre, nel corso dell’incontro i sostenitori lanciavano bottigliette di acqua piene verso i calciatori avversari, ritardando la ripresa del gioco, proferivano ripetuti insulti nei confronti dell’Ufficiale di Gara nonché sputavano dagli spalti contro l’assistente di parte della squadra ospitante, offendendone in vari modi la di lui defunta moglie. La reclamante sostiene nel proprio ricorso che la sanzione comminata dal Giudice Sportivo sarebbe troppo severa, in quanto nel caso della segnatura della rete la condotta della tifoseria e dei calciatori sarebbe stata finalizzata esclusivamente a festeggiare la rete e non a colpire gli avversari o a ritardare la ripresa del gioco. Inoltre, a detta della ricorrente rispetto a questo e agli altri due fatti contestati, ritenuti meramente episodici, nulla avrebbero potuto fare i dirigenti della società. Infine, la condotta complessiva, estrinsecatasi nei tre episodi sopra richiamati, non avrebbe mai messo in pericolo l’incolumità dei giocatori, dei dirigenti o del pubblico, sicché la sanzione comminata risulterebbe sproporzionata, tenuto conto anche di altre fattispecie analoghe in cui il G.S. si è limitato alla sola sanzione pecuniaria. Per questi motivi, la reclamante chiede la revoca della sanzione della disputa della gara a porte chiuse per n. 2 (due) incontri, nulla opponendo invece rispetto alla sanzione dell’ammenda, che non viene impugnata e si ritiene sufficientemente congrua rispetto ai fatti contestati. Tanto premesso, la Corte Sportiva d’Appello, rilevato che il reclamo è stato proposto ritualmente e nei termini previsti dal C.G.S., OSSERVA Nel caso di specie la reclamante non contesta i fatti così come descritti all’interno del referto di gara, limitandosi a censurare la dosimetria della sanzione comminata, in quanto ritenuta eccessiva rispetto all’effettiva gravità dei fatti in esame, tenuto conto del fatto che il primo dei tre episodi contestati sarebbe meramente connotato dalla volontà, seppur eccessiva, di festeggiare una segnatura. Ebbene, ad avviso di questa Corte Sportiva d’Appello il referto è chiaro e preciso nel descrivere tutte le condotte di cui si è resa protagonista la tifoseria della U.S. Somaglia nel corso dell’incontro in parola, che non possono essere affatto ridimensionate e anzi sono tali da giustificare pienamente la sanzione comminata dal G.S. Invero, plurimi e reiterati sono gli episodi in cui l’azione della tifoseria ha ingenerato un pericolo per l’incolumità dei presenti, tenendo conto del lancio di bottigliette piene in campo e del fatto che, a seguito dell’azione violenta perpetrata sulla rete di recinzione in occasione della segnatura della rete, la protezione veniva letteralmente divelta, rendendo possibile l’accesso diretto al terreno di gioco da parte del pubblico. Gravemente ingiuriosi e irriguardosi sono poi gli episodi degli insulti a fine gara nei confronti dell’Arbitro, qualificabili anche in termini di minaccia e pertanto parimenti censurabili, così come non può essere in alcun modo sminuito il gravissimo episodio di ingiuria, antisportività e intimidazione compiuto nei confronti dell’assistente di parte della squadra locale, descritto nei minimi dettagli all’interno del referto di gara. Nel complesso, l’insieme dei comportamenti assunti dalla tifoseria ospite, da ritenersi tutt’altro che episodici, rende congrua e non censurabile la sanzione di cui all’art. 8, lett. e) comminata dal Giudice Sportivo. Tanto premesso e ritenuto, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

RIGETTA

 il reclamo. Si dispone l’addebito della relativa tassa.

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